Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25473 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27850/2015 r.g. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona dell’amministratore unico P.G., rappresentata

e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Carmela Immacolata d’Errico, presso il cui studio

elettivamente domicilia in Roma, alla via Luigi Rizzo n. 36.

– ricorrente –

contro

IMOLA LEGNO S.P.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, Po.En., ed

I.I.V.E.L.A. S.R.L. (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore,

F.S., entrambe rappresentate e difese, giusta procura speciale

apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Claudia Cisotto ed

Adriano Casellato, con i quali elettivamente domiciliano presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, al Viale Regina Margherita n. 290.

– controricorrenti –

e

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del suo curatore, Dott.ssa

D.S.R.; BRUDER THEURL GMBH (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede

in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

G.J.; LIM S.R.L. (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, T.G.;

SACCI S.P.A., con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, ing. Fe.Au.; CUTI.CONSAI SOC.

COOP.VA, con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, C.R..

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il

23/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Lucio Capasso, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 13 luglio 2015, n. 60, il Tribunale di Forlì dichiarò inammissibile, L. Fall., ex art. 161, commi 6 ed 8 e art. 162, la domanda di concordato cd. in bianco proposta dalla (OMISSIS) s.r.l., avendo quest’ultima violato gli obblighi informativi prescritti dal tribunale perchè non aveva prodotto atti relativi alla sua situazione finanziaria aggiornata, alla giacenza di cassa ed alle più rilevanti variazioni di magazzino, così precludendo anche l’apprezzamento in ordine alla commissione di eventuali atti di frode o condotte abusive. Contestualmente, dichiarò il fallimento della medesima società, su istanza dei creditori Bruder Theurl Gmbh, Lim s.r.l., Sacci s.p.a., Imola Legno s.p.a., CUTI.CONSAI soc. coop.va ed I.I.V.E.L.A. s.r.l., avendone riscontrato i presupposti di legge.

1.1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23 ottobre 2015, n. 1755, respinse il reclamo promosso dalla fallita, L. Fall., ex art. 18, contro la suddetta decisione, ritenendola corretta, posto che la debitrice, contravvenendo a quanto impostole nel decreto del tribunale 6 maggio 2015, di ammissione al preconcordato, non aveva depositato una relazione sulla gestione che contenesse uno specifico riferimento alla consistenza iniziale ed alle variazioni di magazzino. Tanto si riverberava su quanto dichiarato dal curatore, per il quale il magazzino sarebbe stato dato in conto vendita a terzi per effetto di un contratto privo di data certa da ultimo consegnatogli. Allo stesso, peraltro, era stato fornito un elenco dei materiali, ma era difficile verificare quale fosse quello spettante alla società successivamente fallita. Quanto, poi, all’iter procedimentale che aveva condotto alla dichiarazione di inammissibilità della domanda concordataria ed alla contestuale pronuncia di fallimento della (OMISSIS) S.r.l., quella corte giudicò irrilevante la circostanza che tali statuizioni fossero contenute in un unico provvedimento, ed opinò che il tribunale neppure sarebbe stato tenuto ad attendere lo spirare del termine inizialmente concesso per la formulazione della proposta, non essendo detto obbligo ricavabile dal solo rinvio alla L. Fall., art. 162, da intendersi solamente nel senso della necessità di sentire il debitore in camera di consiglio prima di provvedere. Rilevò, inoltre, che l’inidoneità dell’attività a portare avanti il piano non era stata posta alla base del provvedimento impugnato, sicchè non poteva affermarsi che il tribunale avrebbe dovuto solo abbreviare il termine originariamente assegnato L. Fall., ex art. 161, comma 6, attendendone, però, comunque, lo spirare, L. Fall., ex art. 162, comma 8, penultimo periodo, ed escluse la prospettabilità di altre censure procedimentali non avendo il tribunale provveduto L. Fall., ex art. 173, ed avendo previamente riunito il procedimento concordatario a quelli prefallimentari, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

2. Avverso la riportata decisione, ricorre per cassazione la (OMISSIS) s.r.l., affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Resistono, con controricorso, la Imola Legno s.p.a. e la I.I.V.E.L.A. s.r.l., mentre non hanno spiegato difese la curatela fallimentare e gli altri creditori istanti Bruder Theurl Gmbh, Lim s.r.l., Sacci s.p.a. e CUTI.CONSAI soc. coop.va.

3. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 161, commi 6 ed 8, art. 162, commi 2 e 3 e art. 173”. Si assume che, ancora prima che la (OMISSIS). s.r.l. potesse effettivamente presentare una proposta di concordato nel termine concessole L. Fall., ex art. 161, comma 6, il tribunale, pur non ricorrendone i presupposti, aveva ritenuto di aprire la procedura L. Fall., ex art. 173 e la corte distrettuale, non riformandone la sentenza, ne aveva confermato la legittimità. L’inammissibilità della proposta di concordato, tuttavia, non doveva pronunciarsi con sentenza, bensì con decreto, giusta la L. Fall., art. 162, comma 2. Inoltre, il riferimento della medesima corte al procedimento aperto a seguito della segnalazione del commissario, e, quindi, l’applicazione della procedura L. Fall., ex art. 173, erano chiari ed inequivocabili: l’odierna ricorrente, però, non solo non aveva posto in essere gli atti fraudolenti denunciati dal commissario ma, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il compimento di simili atti può condurre all’improcedibilità della domanda concordataria solo se questi siano stati posti in essere dopo il deposito di quest’ultima, circostanza, nella specie, insussistente.

II) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Si deduce che, di fronte alla disparità tra quanto dichiarato dalla (OMISSIS) s.r.l. nelle relazioni e nei documenti depositati e quanto accertato dal commissario giudiziale, il tribunale, prima, e la corte distrettuale, poi, si erano limitati a sanzionare la violazione degli obblighi informativi, in assenza di accertamento frutto di riscontro documentale. Se, invece, fosse stata esaminata attentamente la memoria dell’8 luglio 2015 depositata dalla menzionata società, ben diverso sarebbe stato il provvedimento giudiziale, da essa evincendosi che, fin dal deposito della prima relazione informativa, la situazione del magazzino era evidenziata e non era “scomparsa”, come preteso dal commissario, tanto che il nominato curatore fallimentare aveva già provveduto all’inventario ed a fatturare alla (OMISSIS) 2 s.r.l. una parte del materiale in vendita. Nulla, invece, su questo punto, la corte bolognese, ed ancor prima il tribunale di prime cure, avevano inteso specificare.

3. Il primo motivo si rivela insuscettibile di accoglimento nel suo complesso.

3.1. Giova premettere che, come affatto condivisibilmente osservato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta, da un lato, “la mancata specifica impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento non vale a rendere inammissibile, in radice, il ricorso relativo alla declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato “in bianco” presentata dalla (OMISSIS) s.r.l. (questione, peraltro, già prospettabile rispetto al pregresso grado di giudizio), atteso che l’accoglimento dell’odierno ricorso comporterebbe, per consequenzialità, la caducazione della dichiarazione di fallimento”; dall’altro, che “la forma del provvedimento dichiarativo della domanda di inammissibilità di concordato preventivo (resa, nel caso di specie, nella veste di sentenza e non di decreto), non vulnera, di per sè, la validità della pronuncia giudiziale, atteso che, su piani generali, l’eccesso del mezzo sullo scopo non produce le conseguenze processuali indicate dalla odierna ricorrente, e considerato che, nel caso in esame, vi è stata una riunione della procedura relativa alla domanda di ammissione al concordato e di quella volta alla declaratoria di fallimento, sicchè, anche se i procedimenti riuniti non si fondono, nè si confondono, la pronuncia che conclude entrambi lascia cogliere al suo interno, in relazione allo specifico contenuto, la parte avente valenza sostanziale di decreto e quella avente portata contenutistica veste di sentenza”.

3.2. Va poi rimarcato che, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato della (OMISSIS) s.r.l., la corte distrettuale ha condiviso la decisione del giudice di prime cure che aveva fondato tale pronuncia sull’accertata inosservanza, ad opera della menzionata società, degli obblighi informativi sanciti nel decreto del tribunale 6 maggio 2015, di ammissione al preconcordato: in particolare, non era stata depositata una situazione finanziaria aggiornata, nè una relazione che contenesse uno specifico riferimento alla consistenza iniziale ed alle variazioni di magazzino. Tanto, aveva sottolineato quella corte, si ripercuoteva su quanto dichiarato dal curatore, secondo cui il magazzino sarebbe stato dato in conto vendita a terzi in base ad un contratto privo di data certa, e l’elenco dei materiali fornitogli non consentiva l’agevole individuazione di quali fossero quelli spettanti alla società poi fallita.

3.2.1. Diversamente da quanto ancora oggi assume la ricorrente, dunque, la ragione della declaratoria di inammissibilità della sua domanda concordataria doveva rinvenirsi, non già nel preteso compimento di atti di frode ai sensi della L. Fall., art. 173, bensì nella sanzione specificamente dettata dal combinato disposto della L. Fall., art. 161, commi 6 ed 8, per l’inosservanza degli obblighi informativi disposti dal tribunale, dovendosi, altresì, ritenere affatto condivisibile l’affermazione della corte distrettuale secondo cui il rinvio del comma 8 dell’appena citata disposizione alla L. Fall., art. 162 (commi 2 e 3), va inteso nel senso della necessità, da parte del tribunale, prima di provvedere sull’inammissibilità della domanda concordataria, di sentire comunque il debitore in camera di consiglio: non si comprende, invero, la concreta ragione per cui, in una ipotesi come quella finora descritta, caratterizzata, come si è detto, dall’ormai accertata inosservanza degli obblighi informativi disposti dal tribunale L. Fall., ex art. 161, comma 8, quest’ultimo avrebbe dovuto attendere “l’esito del procedimento” di cui alla L. Fall., art. 162, comma 2. In proposito, infatti, oltre a quanto si è già precisato circa il significato del richiamo contenuto nella L. Fall., art. 161, comma 8, al successivo art. 162, commi 2 e 3, della medesima legge, deve soltanto aggiungersi che l’inciso “se, all’esito del procedimento”, contenuto nella L. Fall., art. 162, comma 2, deve chiaramente intendersi riferito allo svilupparsi dell’iter procedimentale proprio della fattispecie di cui alla citata norma, affatto diversa rispetto alla peculiare ipotesi del mancato rispetto degli obblighi informativi prescritti dal tribunale di cui alla L. Fall., art. 161, commi 6 e 8.

3.3. Infine, deve ricordarsi che la corte distrettuale ha precisato che l’inidoneità dell’attività posta in essere dalla (OMISSIS) s.r.l. a portare avanti il piano non era stata posta dal giudice di prime cure a fondamento del provvedimento innanzi alla prima reclamato, sicchè non poteva affermarsi che il tribunale avrebbe dovuto abbreviare il termine concesso per la presentazione della proposta concordataria ed il piano stesso, ma facendolo comunque spirare: ogni eventuale altra doglianza sul punto che volesse ravvisarsi nel motivo in esame si rivelerebbe, dunque, inammissibile perchè diretta contro argomentazione chiaramente non decisoria.

4. Analoga sorte negativa merita il secondo motivo di ricorso.

4.1. E’ immediatamente opportuno rimarcare che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 23 ottobre 2015), oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

4.1.1. Costituisce, poi, un “fatto”, agli effetti della menzionata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

4.1.2. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tra gli altri: i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015).

4.2. Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia, ed essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti.

4.2.2. E’ utile rammentare, poi, che Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti”.

4.3. Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti, il motivo in esame non può essere accolto.

4.3.1. Invero, come affatto condivisibilmente osservato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta, gli “inadempimenti” della (OMISSIS) s.r.l. agli obblighi informativi impostile, rilevati dal tribunale e confermati dalla corte distrettuale, riguardavano tre distinti profili: 1) la situazione finanziaria aggiornata; 2) le giacenze di cassa; 3) le variazioni delle merci di magazzino.

4.3.2. Circa quest’ultimo profilo, effettivamente, quanto riferito dalla odierna ricorrente in ordine alla tecnica redazionale del bilancio societario, consistita nel non menzionare più nel successivo bilancio straordinario infrannuale (quello al 15 maggio 2015) le giacenze di magazzino appostate nel bilancio al 31 dicembre 2014, per poi riportare il relativo importo nei “conti d’ordine” per effetto della intervenuta consegna delle merci ad altro soggetto in conto vendita, appare corretta e conforme a principi giuridico economici. Nè avrebbe senso sospettare della effettiva entità della consistenza iniziale delle merci predette (rivelatasi essere quella propria delle giacenze finali indicate nel bilancio al 31 dicembre 2014), mai essendo stata dedotta, ancor prima che dimostrata, la falsità di detto documento contabile (smentita, peraltro, logicamente, dalle stesse argomentazioni del commissario recepite da entrambi i giudici di merito, secondo cui le giacenze finali del bilancio del 2014 erano “scomparse” nel successivo documento contabile: scomparsa che ne postulava, evidentemente, la preesistenza, nemmeno contestandone l’entità economica).

4.3.3. Ciò nondimeno, come ancora rimarcato dal medesimo sostituto procuratore generale, la corte bolognese “…ha evidenziato, quanto alle giacenze di magazzino, alcune discrasie, costituite, la prima, dalla sia pur marginale differenza tra il “valore” del magazzino al 31.12.2014 (v. sentenza folio 2) e quella dell’entità del conto d’ordine (v. sentenza folio 3), e, la seconda, dal portato del verbale di pignoramento mobiliare del 30.5.2014, nel quale si dava atto che tutti i beni aziendali erano “passati” alla (OMISSIS) 2 s.r.l, compreso il magazzino, affermazione che non collima con la mera consegna in conto vendita operata con il DDT del 30.1.2015″.

4.3.3.1. Inoltre, va evidenziata la non decisività della circostanza fattuale del cui omesso esame si duole la ricorrente con il motivo in esame, posto che la corte felsinea e, ancor prima, il giudice di prime cure, avevano individuato, come si è già detto, gli inadempimenti della (OMISSIS) s.r.l. agli obblighi informativi ad essa imposti non solo nella non chiara gestione delle giacenze di magazzino, ma anche nella carenza di documentazione concernente la sua situazione finanziaria aggiornata e la propria consistenza di cassa: elementi, questi ultimi, che certamente non potevano considerarsi chiariti per il solo fatto dell’essere stata operata una ricostruzione (benchè con le residue incongruenze prima evidenziate) delle giacenze di magazzino.

4.3.4. Su quest’ultimo aspetto, però, il motivo di ricorso si rivela affatto carente di autosufficienza, posto che riporta riferimenti ad atti (relazione del 15/23 maggio 2015; memoria dell’8 luglio 2015 e documentazione ad essa allegata) che, ove pure volessero individuarsi come quelli attraverso i quali si intendevano fornire i chiarimenti circa la situazione finanziaria e la giacenza di cassa della (OMISSIS) s.r.l., non sono trascritti, nemmeno sinteticamente, quanto al loro corrispondente tenore letterale su tali aspetti (nelle parti riprodotte, invero, si leggono solo riferimento alla vicenda delle giacenze di magazzino), così precludendo a questa Suprema Corte di apprezzarne la decisività.

5. Il ricorso va, pertanto, respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto il 20 novembre 2015), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la (OMISSIS) s.r.l. al pagamento, in favore di Imola Legno s.p.a. ed I.I.V.E.L.A. s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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