Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25472 del 26/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.26/10/2017),  n. 25472

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27184-2015 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

56, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FIOCCA, rappresentata e

difesa dagli avvocati PAOLO SASSI, ANTONIO SASSI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE CENTRI RIABILITAZIONE MOTORIA PADRE PIO – ONLUS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 210/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 16/09/2015 R.G.N. 77/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO SASSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Isernia del 18.1.2014 ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 e segg. G.L., già dipendente della FONDAZIONE CENTRI RIABILITAZIONE MOTORIA PADRE PIO – ONLUS (in prosieguo: la FONDAZIONE) impugnava il licenziamento per giustificato motivo intimatole con raccomandata del 10-11 giugno 2013, lamentando la assenza dei presupposti di legge.

Il giudice della prima fase accoglieva il ricorso con ordinanza del 28.4.2004.

Con sentenza in data 26.3.2015 il Tribunale accoglieva la opposizione della Fondazione, dichiarando la lavoratrice decaduta dalla impugnazione del licenziamento.

Con sentenza del 17.7-16.9.2015 (nr. 210/2015) la Corte d’Appello di Campobasso rigettava il reclamo della lavoratrice.

La Corte territoriale rilevava preliminarmente che la eccezione di decadenza della lavoratrice dalla impugnazione del licenziamento, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2 era stata tempestivamente proposta dalla Fondazione nella udienza di discussione della fase sommaria e poi coltivata con l’atto di opposizione. In relazione agli atti introduttivi della fase sommaria non era prevista alcuna decadenza mentre la piena operatività del rito era riservata alla sola fase della opposizione.

La eccezione era fondata.

La impugnazione del licenziamento effettuata con la prima richiesta del tentativo di conciliazione aveva prodotto i suoi effetti e non poteva essere superata dalla successiva raccomandata del 3.8.2013.

La richiesta di conciliazione doveva intendersi rifiutata dal destinatario, che nel termine di legge non aveva manifestato la volontà di aderirvi; il lavoratore non aveva proposto la azione giudiziaria nei sessanta giorni successivi al rifiuto.

Doveva essere respinta anche la domanda di accertamento della transazione della lite, che si assumeva avvenuta alla udienza dell’11.4.2014, nel corso della fase sommaria del giudizio; per la conclusione della transazione era necessaria la forma scritta e la sottoscrizione del verbale, formalità per le quali era stata fissata una successiva udienza senza che la transazione venisse poi perfezionata.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza G.L., articolato in cinque motivi.

La FONDAZIONE è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c. in relazione alla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 48 (rectius: art. 1, comma 48) ed all’art. 88 disp. att. c.p.c., degli artt. 1965 e 1967 c.c., dell’art. 1326 c.c..

Ha esposto che alla udienza dell’11.4.2014, celebrata nella fase sommaria, presenti le parti personalmente (la FONDAZIONE a mezzo di procuratore speciale) ed i rispettivi difensori, il giudice aveva formulato una proposta transattiva, riportata nel verbale di udienza, accettata dalle parti, come attestato nello stesso verbale. La udienza era stata rinviata per la sola sottoscrizione del verbale di conciliazione.

La composizione della lite era confermata dalla corrispondenza in seguito intercorsa tra le parti.

Erroneamente il giudice del reclamo aveva ritenuto non perfezionata una transazione, richiedendo, in violazione degli artt. 1326 e 1965 c.c., un requisito di forma ad substantiam non previsto da alcuna disposizione di legge.

A tenore dell’art. 1967 c.c. la forma scritta della transazione era richiesta soltanto ad probationem: nella fattispecie di causa neppure si poneva una questione di prova, perchè le parti ammettevano di avere aderito alla proposta conciliativa del giudice; comunque, la transazione era contenuta nel verbale di udienza, atto pubblico fidefacente.

La sentenza confondeva il piano del perfezionamento della transazione con quello della redazione e sottoscrizione del verbale di conciliazione, formalità richiesta dall’art. 185 c.p.c., comma 3 e dall’art. 88 dis. att. c.p.c. al diverso fine di acquisire un titolo esecutivo.

Il giudice della fase sommaria aveva affermato essere già perfetto l’accordo transattivo ed il punto non aveva formato oggetto di impugnazione sicchè si era formato il giudicato.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2966 c.c. nonchè omesso esame circa un fatto decisivo della controversia ed oggetto di discussione tra le parti.

Ha assunto che la volontà espressa dalle parti nella udienza dell’11.4.2015 – anche laddove non si fosse perfezionata una transazione-costituiva comunque riconoscimento del diritto della lavoratrice di impugnare il licenziamento ed impediva la decadenza ai sensi dell’art. 2966 c.c..

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e ss. dell’art. 2969 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dei principi fondamentali del rito del lavoro.

Ha impugnato la sentenza per aver ritenuto tempestivamente proposta la eccezione di decadenza dalla impugnativa del licenziamento.

Ha dedotto che la sommarietà della prima fase del rito ex lege n. 92 del 2012 riguardava unicamente le attività istruttorie e non anche la cognizione del giudice sicchè le parti avevano l’onere di definire il thema decidendum sin dagli atti introduttivi. Nella fase della opposizione non si potevano introdurre questioni nuove, come evidenziato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 nella parte in cui prevedeva che nella opposizione potevano proporsi le sole domande fondate sui fatti costitutivi dedotti nella fase sommaria.

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 nonchè omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.

La censura afferisce alla statuizione in sentenza della irrilevanza della raccomandata del 3.8.2013 ai fini della individuazione del dies a quo del termine di decadenza dalla azione giudiziaria.

La ricorrente ha esposto che con atto passato per la notifica il 23.7.2013 ma erroneamente datato 23.7.2011 ella aveva manifestato la propria volontà di impugnare il licenziamento e di richiedere il tentativo di conciliazione secondo i contenuti previsti dal testo previgente dell’art. 410 c.p.c. ovvero senza esporre i fatti e le ragioni della pretesa.

Accortasi dell’errore tanto della data che dei contenuti dell’atto aveva spedito una seconda raccomandata il 3.8.2013 (doc. 14 della produzione relativa al proc. 56/2014), che aveva efficacia novativa della impugnazione. In ogni caso, l’atto spedito il 23.7.2013 non era idoneo a far decorrere il termine di decadenza per la azione giudiziaria poichè il tentativo di conciliazione al quale faceva riferimento il testo della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2 (come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32) era unicamente quello successivo alla notifica della impugnazione stragiudiziale al datore di lavoro mentre nella fattispecie di causa l’atto era pervenuto prima alla Commissione Provinciale di Conciliazione (in data 24.7.2013) e solo sette giorni dopo (il 31.7.2013) al datore di lavoro.

5. Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 410 c.p.c. – e dei principi regolanti l’onere della prova.

Ha lamentato la mancanza di motivazione sul punto, decisivo per il giudizio, della mancanza di prova del decorso del termine di decadenza.

Ha esposto che la decadenza dalla impugnazione del licenziamento era stata eccepita – e dichiarata in sentenza – per la mancata proposizione della azione giudiziaria nel termine di 60 giorni dalla manifestazione della volontà del datore di lavoro di rifiutare la richiesta del tentativo di conciliazione.

Era onere della parte eccipiente provare il momento del mancato accordo, individuato in sentenza nella data del 20.8.2013, mediante la produzione di documenti provenienti dalla Commissione di Conciliazione, comprovanti – secondo quanto allegato dalla Fondazione – la mancata produzione delle memorie della datrice di lavoro nel termine di cui all’art. 410 c.p.c..

Erroneamente la Corte di merito aveva affermato che tale prova non poteva essere posta a carico della Fondazione perchè diabolica.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La conciliazione giudiziale prevista dall’art. 185 e dall’art. 420 c.p.c. è una convenzione tra le parti che l’hanno conclusa non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, concretizzandosi strutturalmente per il necessario intervento del giudice e funzionalmente, da un lato, per l’effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, dall’altro, per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato tra le parti, che resta integralmente soggetto alla disciplina che gli è propria (in termini: Cass. civ. sez. lav. sent. 9.11.1995 nr. 11677).

Tale negozio complesso si conclude con le formalità previste dall’art. 88 disp. att. c.p.c. ovvero con la formazione e sottoscrizione del processo verbale di conciliazione; all’intervento dell’organo pubblico è collegata la previsione dell’efficacia di titolo esecutivo del verbale di conciliazione nonchè la possibilità di definire anche controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore (art. 2113 c.c., u.c.).

Nella fattispecie di causa il negozio di conciliazione giudiziale non si è perfezionato per la mancata formazione del verbale di conciliazione.

Ciò non esclude, tuttavia, che anche nel corso del processo e durante il compimento di attività del processo le parti possano addivenire alla definizione della controversia attraverso il comune negozio di transazione regolamentato dal codice civile ove ciò sia consentito dalla natura disponibile del diritto del lavoratore giacchè l’art. 2113 c.c., comma 1 stabilisce l’invalidità delle transazioni – (da impugnare, in ogni caso, a pena di decadenza) – soltanto ove abbiano ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili.

Nella fattispecie di causa la controversia aveva ad oggetto un diritto – il diritto del lavoratore ad impugnare il licenziamento – disponibile (sulla disponibilità del diritto si veda Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2009, n. 22105 e giurisprudenza ivi citata).

Il negozio di transazione, diversamente dal negozio di conciliazione giudiziale, non richiede formalità ad substantiam ma unicamente la forma scritta a fini di prova, come dispone l’art. 1967 c.c..

Nella fattispecie di causa il verbale di udienza costituiva atto scritto idoneo alla prova dell’eventuale raggiunta transazione sul diritto in contestazione. La Corte di merito nel respingere la domanda di accertamento della transazione intervenuta tra le parti nel corso della udienza dell’11 aprile 2014, in ragione della “necessaria sua forma scritta e relativa sottoscrizione, requisiti per i quali, non a caso era stata fissata una successiva apposita udienza e che, però in quella non sono mai venuti ad esistenza giuridica” ha confuso il negozio di conciliazione giudiziale, regolamentato dall’art. 185 e dall’art. 420 c.p.c., con il negozio di transazione di cui agli artt. 1965 c.c. e segg. e, per l’effetto, ha violato l’art. 1967 c.c., a tenore del quale nel negozio di transazione la forma scritta è necessaria ai soli fini della prova.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione, affinchè provveda ad un nuovo esame degli atti, in applicazione del principio di diritto sopra esposto, onde verificare se nel corso della udienza dell’Il aprile 2014 sia intervenuto tra le parti di causa un negozio di transazione.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, che riguardano statuizioni della sentenza dipendenti dalla preliminare verifica della intervenuta disposizione del diritto in contestazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA