Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25472 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25472 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 28599/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

– ricorrente
contro
Corazza

Eugenio

e

Ori

Venusta,

elettivamente

domiciliati in Roma, Via Marianna Dionigi n. 29, presso
lo Studio dell’Avv. Simona Barberio, rappresentati e
difesi dal’Avv. Gian Antonio Guaraldi;

– controri correnti –

Data pubblicazione: 13/11/2013

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avverso la sentenza n. 70/09/07 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il
15 ottobre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 3 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.

udito l’Avv. dello Stato Lorenzo D’Ascia, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Gian Antonio Guaraldi, per i resistenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 70/09/07, depositata il 15
ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna, accolto l’appello dei contribuenti
Corazza Eugenio e Ori Venusta, in riforma della
decisione n. 243/05/05 della Commissione Tributaria
Provinciale

di

Ferrara,

annullava

l’avviso

di

liquidazione n. 19911V002741000 col quale l’Ufficio
recuperava l’ordinaria imposta di registro a seguito di
revoca del beneficio stabilito a favore della piccola
proprietà contadina dalla 1. 6 agosto 1954, n. 604,
revoca giustificata dalla violazione del divieto

ex

art. 7 d.lgs. cit. di concedere in locazione il fondo
prima di dieci anni dall’acquisto, nella concreta
fattispecie avvenuto con rogito registrato il 27 giugno

Ernestino Bruschetta;

1991, laddove l’affitto agrario era stato stipulato con
contratto registrato 1’8 febbraio 2001.
La CTR motivava nel senso che l’art. 11, comma l,
d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che riduceva ad anni
cinque il termine di divieto in parola, fosse
retroattivamente applicabile a’ sensi dell’art. 11,

disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche agli atti di acquisto posti in essere in data
antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in
vigore del presente decreto”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.
I contribuenti resistevano con controricorso e si
avvalevano altresì della facoltà di depositare memoria.
Diritto

l. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c., deducendo,
in rubrica, “Violazione e falsa applicazione dell’art.
7 1. 604/548 (come modificata dall’art. 28 1. 590/65) e
dell’art. 11, comma 5, d.lgs. 228/01”; questo perché,
secondo l’Agenzia delle Entrate, non avendo l’art. 11,
comma 5, d.lgs. n. 228 cit. carattere retroattivo, la
norma non poteva avere l’effetto di sanare anche
situazioni esaurite come quella pervenuta all’esame, in
cui la decadenza “decennale” era già intervenuta prima
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 228 cit. Il
quesito era: “se nel caso in cui il fatto determinante

3

comma 5, d.lgs. cit., norma per la quale “Le

della decadenza dalle agevolazioni fiscali previste a
favore della piccola proprietà contadina dalla 1.
604/54 e successive modifiche (nella specie cessione in
affitto nel febbraio 2001 del fondo acquistato nel
giugno 1991) sia intervenuto prima dell’entrata in
vigore dell’art. 11 d.lgs. 228/01, sia da escludere che

delle previsioni non retroattive di cui all’art. 11
d.lgs. 228/01 in ragione della previsione del comma 5
di tale articolo”.
Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di
questa Corte che come noto si è diversamente
consolidata nel senso di ritenere, in ragione della
letterale interpretazione della disposizione, che: “In
tema di agevolazioni tributarie per la formazione e
l’arrotondamento della piccola proprietà contadina,
previste dalla 1. 6 agosto 1954, n. 604, la riduzione
da dieci a cinque anni del termine, scaduto il quale il
fondo acquistato con le predette agevolazioni può
essere rivenduto senza decadere dai predetti benefici,
operata dall’art. 11 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, si
estende retroattivamente a tutti gli atti di acquisto
posti in essere prima del 30 giugno 2001, data di
entrata in vigore del provvedimento, anche se sotto la
vigenza del precedente vincolo decennale si siano
verificati entrambi i fatti giuridici, dell’acquisto e
della cessione, che comportano la decadenza; ciò, non
tanto perché la decadenza, nel sistema della 1. n. 604
cit., costituisce una sorta di «sanzione impropria»,

4

la già intervenuta decadenza rimanga sanata per effetto

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con conseguente applicazione retroattiva della norma
più vantaggiosa per il contribuente quale espressione
del principio del

favor rei,

quanto perché l’art. 11,

comma 5, d.lgs. n. 228 cit., facendo riferimento «anche
agli atti di acquisto posti in essere in data
antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in

il solo fatto dell’acquisto, senza porre altre
condizioni che non sia quella, ricavabile dal sistema,
del consolidamento del rapporto tributario, qualora nel
decennio si sia verificata una causa di decadenza e la
stessa sia stata contestata con un atto di accertamento
e/o liquidazione divenuto definitivo per mancata
impugnazione o per sopravvenuto giudicato favorevole
all’Agenzia delle entrate” (Cass. sez. un. n. 2060 del
2011; Cass. sez. trib. n. 4636 del 2008).
2.

Nel

successivo

manifestarsi

del

richiamato

orientamento giurisprudenziale, debbono farsi
consistere le ragioni che inducono questa Corte a
compensare integralmente le spese del presente.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; compensa integralmente le
spese del grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
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vigore del presente decreto», prende in considerazione

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