Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25472 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.12/12/2016),  n. 25472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22481-2015 proposto da:

ANTERA SOCIETA’ UNIPERSONALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ATANASIO KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1697/49/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI DEL 6/02/2015, depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Stefania Iasonna difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Antera società unipersonale a r.l. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate, che si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 1697/49/15 con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato respinto il ricorso della contribuente.

La Corte affermava anzitutto che non è motivo di nullità della cartella emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis l’omissione della comunicazione al contribuente dell’esito dei controlli automatici disposti sulle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sui redditi.

Rilevava che in ogni caso risultava che l’Agenzia aveva comunicato alla contribuente con raccomandata A / R l’avviso bonario, come documentato dalla produzione dell’Agenzia.

Riteneva altresì infondate, nel merito, le doglianze del contribuente, in quanto la cartella opposta conseguiva dalla stessa dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente, dalla quale risultava che, in base al c.d. test di operatività, questa avrebbe dovuto dichiarare un reddito minimo, superiore a quello indicato nel quadro RN.

Con i due motivi di ricorso che, in quanto connessi vanno unitariamente esaminati, la contribuente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 Bis e della L. n. 724 del 1994, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4), lamentando che la CTR abbia erroneamente affermato la sussistenza dei presupposti per l’emissione di cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non risultando che la stessa sia fondata su meri errori materiali o di calcolo.

I motivi appaiono fondati.

Risulta infatti che l’importo per il quale è stata emessa la cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis era stato indicato dal contribuente unicamente quale risultato del test di operatività (rigo RN6 Colonna 1) e non anche quale reddito effettivamente percepito.

Orbene, come questa Corte ha già affermato, in materia di società di comodo, i parametri previsti dalla L. n. 724 del 1994, art. 30, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, convertito nella L. n. 248 del 2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto (Cass. 21358/2015).

Non appare dunque ravvisabile nel caso di specie la sussistenza del presupposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, che è ammissibile solo quando l’importo sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolversi questioni giuridiche (Cass. 11292/9016; 20431/2014).

Il risultato del c.d. test di operatività non può dunque ritenersi di per sè idoneo a legittimare l’emissione della cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis senza la previa emissione di un avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 38 e ss., costituendo il valore del test di operatività un dato meramente presuntivo, sulla base del quale il contribuente ben potrà fornire la prova contraria contestando le risultanze dei parametri e degli indici di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30 cit..

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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