Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25472 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8017-2019 proposto da:

A. F.LLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO CALABRIA;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo

studio dell’avvocato GUIDO CECINELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO CARINI;

– controricorrente –

contro

M.C., G.N., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO

CAPPUCCILLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NICOLETTA ORLANDI;

– controricorrenti –

contro

AZIENDA AGRICOLA COLLINE DELLA STELLA DI A. ANDREA & C.

SOCIETA’ AGRICOLA SS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1934/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.C. e G.N. convennero in giudizio la società A. F.lli s.r.l., la Azienda Agricola Colline della Stella di A. e la Vittoria Assicurazioni per sentirli condannare al risarcimento dei danni.

In particolare, due autocarri, di proprietà di A. F.lli s.r.l., commissionati dalla Azienda Agricola Colline della Stella di A. per l’esecuzione di alcuni lavori sul fondo adiacente a quello degli attori, danneggiarono un muro appartenente a questi ultimi.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2702/2016, respinse la domanda attorea nei confronti dell’Azienda Agricola Colline della Stella di A. mentre condannò A. F.lli s.r.l. e la Vittoria Assicurazioni, compagnia assicuratrice di uno dei due autocarri, a corrispondere la somma di Euro 9.800,00.

Di questa somma, dato il rapporto di manleva, la metà fu addebitata alla compagnia assicurativa la quale inoltre fu condannata a tenere indenne l’assicurata da quanto questa avrebbe corrisposto agli attori in eccedenza rispetto a Euro 4.900,00 e dalle spese legali liquidate in Euro 2.471,50.

2. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1934/2018, pubblicata il3/12/2018, ha rigettato l’appello principale proposto da A. F.lli s.r.l. e l’appello incidentale proposto da M.C. e G.N., mentre ha accolto l’appello incidentale proposto da Vittoria Assicurazioni. I giudici di merito hanno ritenuto provata, sulla base dell’istruttoria svolta, la riconducibilità del danno al muro, di proprietà di M.C. e G.N., al il transito dei mezzi pesanti.

Inoltre, la Corte ha rilevato l’irrilevanza del fatto che uno dei due veicoli non fosse più di proprietà della società A., in quanto la società appaltatrice risponde dei danni causati durante i lavori di appalto anche se utilizza mezzi di soggetti terzi. In merito all’appello incidentale proposto da Vittoria, la Corte ha condannato la società appellante a restituire alla compagnia assicuratrice la somma di Euro 2.417,50, in quanto il Tribunale non aveva riconosciuto alcun rimborso delle spese direttamente sostenuto dalla società A. per la sua difesa.

3. Avverso la suddetta sentenza la società A. F.lli s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria.

3.1. Vittoria Assicurazioni s.p.a. e M.C. con G.N. resistono con due controricorsi distinti. Questi ultimi hanno depositato anche memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e 2043 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La Corte d’appello avrebbe accolto la domanda degli appellanti sulla base di elementi generici e non provati.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e 2043 c.c. e degli art. 115 e 116c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Secondo parte ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erroneamente accolto l’appello incidentale proposto dal Vittoria Assicurazioni per l’ottenimento di Euro 2.417,50 da parte di A. F.lli, somma pagata dalla compagnia assicurativa a titolo di rimborso delle spese di lite, lamentando inoltre una scorretta interpretazione della sentenza di prime da cure da parte della Corte d’appello.

5. Il ricorso è inammissibile per carenza di procura speciale.

Ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

E’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. 23 gennaio 2020, n. 1525; 2 luglio 2019, n. 17708; 5 novembre 2018, n. 28146; 11 ottobre 2018, n. 25177; 30 marzo 2018, n. 7940; 24 luglio 2017, n. 18257; 21 marzo 2005, n. 6070; 16 dicembre 2004, n. 23381).

Nel caso di specie la procura del presente ricorso, su foglio aggiunto al medesimo, contiene espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità quali “la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, il riferimento ad ogni fase e grado, la possibilità di chiamare terzi in causa, promuovere domande riconvenzionali, deferire interrogatorio formale, chiedere misure cautelari”. Trattasi inoltre di procura priva di data.

In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; 10 ottobre 2019, n. 25435; 20 giugno 2006, n. 14281).

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’avvocato del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente M. che liquida in complessivi Euro 3.000,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali; a favore della controricorrente Vittoria Ass.ni liquida Euro 2.300,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’avvocato del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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