Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25472 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1747/2015 r.g. proposto da:

S.G., (cod. fisc. (OMISSIS)) e S.A. (cod. fisc.

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta

a margine del ricorso, dall’Avvocato Prof. Costantino Murgia e

dall’Avvocato Stefano Di Meo, con i quali elettivamente domiciliano

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Pisanelli n. 2;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.R.L., (p. iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore,

P.C., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta

a margine del controricorso, dall’Avvocato Francesco Angioni, con il

quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via dei Gracchi n. 123,

presso lo studio dell’Avvocato Raimondo Dettori;

– controricorrente –

e

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (p. iva (OMISSIS)), in persona del suo

curatore, Dott.ssa B.M.R., rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato

Franco Tului, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via

Mercadante n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Adriano Aureli;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., come rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.R.L., come sopra rappresentata e difesa;

– intimata –

e

S.G. e S.A., come sopra rappresentati e difesi;

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, depositata il

17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 18 del 2014, il Tribunale di Oristano dichiarò il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., su istanza di G. ed S.A., avendone riscontrato i presupposti di legge.

1.1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 17 dicembre 2014, n. 35, accolse il reclamo della suddetta società, revocandone la pronuncia di fallimento, ritenendo insussistente la legittimazione attiva dei menzionati creditori istanti. Opinò, infatti, che i due contratti preliminari di compravendita da essi conclusi con la società poi fallita, il cui inadempimento ascritto a quest’ultima era stato posto a fondamento della loro istanza L. Fall., ex art. 6, non erano più esistenti nel mondo giuridico in ragione di una transazione dai medesimi stipulata con P.A., nella quale questi figurava, all’evidenza, come amministratore di fatto della (OMISSIS) s.r.l., con tutti i connessi poteri: transazione che, secondo quella corte, doveva considerarsi come un contratto a favore di terzi, e che aveva comportato la liberazione della citata società dagli impegni collegati ai menzionati preliminari, avendone il P. assunto il correlativo obbligo. Aggiunse, inoltre, che se anche si fosse voluta ipotizzare la “reiterazione dell’efficacia dei due predetti preliminari”, si sarebbe stato in presenza di “due atti, scritture private tout court”, privi “dei presupposti di certezza sull’an e sul quantum, certezza giuridica all’evidenza”, sicchè si sarebbe dovuta comunque negare la legittimazione attiva dei creditori istanti perchè sforniti di un titolo che gli avrebbe poi consentito di insinuarsi al passivo della relativa procedura concorsuale.

2. Avverso la riportata decisione, hanno promosso ricorso per cassazione G. ed S.A., articolando due motivi. Ha resistito, con controricorso, la (OMISSIS) s.r.l., mentre la curatela fallimentare, oltre a depositare un controricorso sostanzialmente adesivo al ricorso dei S., ha proposto anche ricorso incidentale affidato a quattro motivi. I ricorrenti principali e la ricorrente incidentale hanno altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

3. I motivi del ricorso principale prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si ascrive alla corte distrettuale di aver affermato il difetto di legittimazione attiva dei creditori istanti in assenza di uno specifico motivo di reclamo sul punto, posto che la doglianza accolta dalla prima aveva contestato non già la legittimazione predetta, bensì la circostanza, affatto diversa, che la sentenza impugnata non aveva in alcun modo valutato l’asserita eccezione secondo cui quei creditori avevano omesso di esperire, nei confronti della fallenda, procedure esecutive di natura mobiliare e/o immobiliare;

II) “Violazione e falsa applicazione: del R.D. 16 marzo 1942, n. 276, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; dell’art. 1411 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si imputa alla corte cagliaritana di aver erroneamente affermato che i citati contratti di compravendita non erano più esistenti nel mondo giuridico, mancando di ciò qualsivoglia dimostrazione, e che parimenti erroneo era l’assunto secondo cui la transazione conclusa da P.A. doveva configurarsi come contratto in favore della (OMISSIS) s.r.l..

3.1. I motivi del ricorso incidentale della curatela fallimentare recano, invece, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, perchè la corte distrettuale aveva violato il giudicato interno formatosi sull’affermata esistenza, ad opera del tribunale, della legittimazione attiva dei creditori istanti, non contestata dalla reclamante;

II) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1411 e 1976 c.c. e L. Fall., art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, contestandosi l’avvenuta riconduzione della transazione stipulata dal P. con G. ed S.A. alla fattispecie del contratto in favore della società poi fallita, non rinvenendosi, al suo interno, alcuna pattuizione che giustificasse una simile qualificazione;

III) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1272 c.c. e L. Fall., art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurandosi l’assunto della corte distrettuale secondo cui la predetta transazione aveva prodotto la liberazione della (OMISSIS) s.r.l. dagli obblighi collegati ai preliminari di vendita precedentemente conclusi da quest’ultima con G. ed S.A.;

IV) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 2704 c.c., nonchè L. Fall., art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, laddove la decisione impugnata aveva ritenuto, di ufficio, la inopponibilità alla società poi fallita dei suddetti preliminari, malgrado l’assenza di motivo di reclamo sul punto. Ciò, peraltro, si rivelava un ulteriore errore della corte sarda, che, così opinando, aveva concettualmente sovrapposto la contestazione della data certa di un atto ai fini dell’ammissione al passivo, che costituisce eccezione in senso lato, dunque rilevabile di ufficio, con l’analoga eccezione processuale, qualificabile, invece, come in senso stretto, e, come tale, invocabile solo dalla parte.

4. Il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, esaminabili congiuntamente perchè connessi, si rivelano fondati – con conseguente assorbimento di tutti gli altri – alla stregua delle considerazioni di cui appresso.

4.1. Giova premettere che, come reiteratamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, il reclamo contro la sentenza di fallimento, nei procedimenti (come quello odierno) in cui trovi applicazione la riforma di cui al D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni.

4.1.1. Se, dunque, a differenza che nell’art. 342 c.p.c. (nel testo vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 del 2007), non è richiesta l’indicazione degli “specifici motivi” e se deve, del pari, ritenersi inapplicabile, in difetto di richiamo, il disposto dell’art. 345 c.p.c. (il che consente di affermare che il legislatore ha inteso adeguare il mezzo alla natura camerale dell’intero procedimento, escludendone l’assoggettabilità alla disciplina propria dell’appello), ciò nondimeno la rigorosa formulazione della norma impedisce di configurare il reclamo L. Fall., ex art. 18 in termini pienamente devolutivi, ovvero quale mezzo a critica illimitata, nel quale sarà sufficiente lamentare l’erroneità della decisione per ottenerne la riforma.

4.1.2. La disposizione in esame circoscrive, infatti, inequivocabilmente, l’ambito dell’impugnazione alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante. Ne consegue che la corte del merito investita del reclamo, pur essendo tenuta ad esaminare tutti i temi di indagine oggetto di doglianza anche se attinenti a fatti (anteriori) non allegati nel corso del procedimento di primo grado od a nuove eccezioni in senso proprio, ed anche quando il reclamante si limiti a riproporre le tesi difensive già addotte, senza contrastare altrimenti le motivazioni in base alle quali il tribunale le ha respinte – non può spingersi fino al punto di valutare, d’ufficio, questioni decise dal tribunale e rimaste non impugnate o la ricorrenza dei presupposti di fallibilità che non sono in contestazione (cfr. Cass. n. 12706 del 2014; Cass. n. 6306 del 2014. In senso sostanzialmente conforme, cfr. anche Cass. n. 26771 del 2016).

4.1.3. In altri termini, nel reclamo L. Fall., ex art. 18, se il devolvibile non incontra i limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c., il devoluto resta pur sempre soltanto quello definito dal reclamo. La conclusione, d’altro canto, è coerente con i principi generali vigenti in materia di impugnazione, secondo i quali sono coperti da giudicato interno tutti gli accertamenti di fatto (implicitamente od esplicitamente) contenuti in una sentenza che costituiscono presupposto indefettibile della pronuncia e che non hanno formato oggetto di censura.

4.2. E’ noto, poi, che incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice dell’impugnazione che esamini una questione non espressamente prospettatagli nei motivi dell’impugnazione medesima (cfr. Cass. n. 26305 del 2017).

4.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che – come desumibile dall’esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della sostanziale natura di error in procedendo delle censure in esame – il secondo motivo di reclamo della (OMISSIS) s.r.l. innanzi alla corte cagliaritana non aveva investito la specifica affermazione del giudice di prime cure secondo cui nessun dubbio poteva sorgere “circa la sussistenza della legittimazione a proporre istanza di fallimento, L. Fall., ex art. 6 quanto meno da parte di S.G., in virtù dei contratti preliminari di vendita stipulati in data 14.2.2009 e 2.3.2009 e della successiva diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del 5.5.2009, con conseguente risoluzione dei contratti per effetto del decorso del termine, che ha reso il credito certo, liquido ed esigibile per un importo pari al doppio della caparra confirmatoria versata (pari ad Euro 40.000) e per ulteriori Euro 60.000 a titolo di acconto sul prezzo da restituire”, ma aveva esclusivamente rappresentato che “alcuna procedura esecutiva di natura mobiliare e/o immobiliare è mai stata esperita nei confronti dell’impresa P.A. s.r.l.”, altresì assumendo che “la sentenza reclamata nulla avrebbe detto sul punto di cui sopra, che pur rappresenta l’eccezione principale su cui l’impresa P. ha fondato le sue difese”.

4.3.1. La corte sarda, invece, dopo aver ritenuto superfluo l’esame del primo motivo di reclamo, ne ha scrutinato ed accolto (“con priorità per ragioni di logica motivazionale”) il descritto secondo, sul decisivo presupposto che la reclamante aveva contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto sussistente la legittimazione attiva dei creditori istanti.

4.3.2. Si è visto, però, che la contestazione della reclamante aveva riguardato la circostanza, affatto diversa, dell’asserita mancata considerazione dell’eccezione secondo cui quei creditori avevano omesso di esperire, nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., procedure esecutive di natura mobiliare e/o immobiliare.

4.3.2.1. E’, allora, agevole concludere che il giudice del reclamo, escludendo la legittimazione attiva dei creditori istanti L. Fall., ex art. 6 già affermata dal tribunale, senza che, su questo punto, fosse stata formulata dalla reclamante una corrispondente, specifica censura, ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, finendo, peraltro, con lo statuire su una questione ormai coperta dal giudicato interno formatosi proprio per effetto della mancata formulazione, in ordine alla stessa, di un puntuale motivo di reclamo.

5. L’accoglimento dei motivi in esame determina l’assorbimento delle altre censure contenute, rispettivamente, nel ricorso principale ed in quello incidentale, ed impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, per il nuovo esame (anche quanto al motivo non scrutinato dalla decisione predetta), affidandosi a detto giudice anche il compito di statuire sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, assorbiti tutti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, per il nuovo esame (anche quanto al motivo non scrutinato dalla decisione oggi impugnata) e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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