Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25471 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.26/10/2017),  n. 25471

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10643-2012 proposto da:

S.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato ELIO VITALE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE MERCALLI N. 13C, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

GIAMMARIA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7004/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/12/2011 R.G.N. 3274/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SIMONA CHIRICOTTO per delega Avvocato PIERLUIGI

GIAMMARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 14.12.11 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di S.R. contro la sentenza n. 6437/08 del Tribunale capitolino, che ne aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ad istanza di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

2. Il decreto monitorio aveva ad oggetto la restituzione di somme pagate in eccesso da tale società quale conseguenza della riforma in appello di una sentenza pretorile a suo tempo emessa nei confronti della stessa S.R. che, in pensione dal 1990, in precedenza era stata dipendente dell’Istituto Sperimentale facente capo all’Ente Ferrovie dello Stato.

3. S.R. ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a quattro motivi.

4. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 81,100,110 e 111 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha addossato alla lavoratrice l’onere di provare l’eccepito difetto di legittimazione attiva di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., secondo cui la società opposta aveva rilevato dal suddetto Istituto Sperimentale solo una parte delle attività da esso svolte.

Il motivo è fondato.

Una cosa è la legittimazione ad agire (non di rado impropriamente evocata nel quotidiano gergo forense), altra cosa è la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda (e non dalla sua fondatezza) emerge che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece alla fondatezza della domanda, ossia al merito della causa.

In generale, chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegarne l’esistenza, ma deve altresì allegare che quel diritto gli appartiene, dimostrando le ragioni giuridiche che lo collegano alla sua persona.

Come questa S.C. ha già avuto modo di statuire (v., da ultimo e per tutte, Cass. S.U. n. 2951/16), la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, sempre che il convenuto la contesti.

Tecnicamente, dunque, negare che l’attore sia titolare del diritto azionato non è un’eccezione, ma una mera difesa, di guisa che il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza, essendo – invece onere dell’attore dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l’esserne titolare.

Infatti, sul piano dell’onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall’art. 2697 c.c., l’attore deve allegare i fatti costitutivi del proprio diritto, deve cioè allegare e provare di essere titolare del diritto azionato.

Nel caso di specie, avendo la convenuta (ossia l’odierna ricorrente) negato la titolarità in capo a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. del diritto azionato in via monitoria, incombeva su quest’ultima la prova relativa (e non il contrario, come erroneamente affermato dalla sentenza impugnata).

1.2. L’accoglimento del primo motivo assorbe la disamina del secondo motivo (ove si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1199,2721,2722,2729,2928e 2697 c.c. e dell’art. 533 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la prova del pagamento oggetto di ripetizione potesse essere desunta anche da indizi gravi, precisi e concordanti), del terzo (in cui si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 132,161,112 e 113 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, nella parte in cui il decreto ingiuntivo è stato concesso in base ad un mero dispositivo di sentenza) e del quarto (ove ci si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 e 1283 c.c., nonchè di vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto dovuti gli interessi dal momento del pagamento).

2.1. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso.

Ne consegue l’assorbimento delle restanti censure e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio – anche per le spese – alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

A sua volta il giudice di rinvio dovrà accertare – se del caso avvalendosi anche dei propri poteri istruttori d’ufficio (cfr., per tutte, Cass. n. 900/14) – il fatto storico (non accertabile in sede di legittimità) secondo cui l’Istituto Sperimentale delle Ferrovie sarebbe rimasto a F.S. S.p.A. dalla quale è poi derivata Rete Ferroviaria S.p.A., che avrebbe poi soppresso il suddetto istituto sperimentale (presso cui lavorava l’odierna ricorrente).

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbite le restanti censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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