Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25471 del 13/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 25471 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente Q0i,,
t

contro

Talarico Francesco, elettivamente domiciliato in
Roma Via Salaria 314, presso lo studio dell’Avv.to
Carlo Arnulfo, e rappresentato e difeso dall’Avv.to
Eugenio Durante in forza di procura speciale a
margine del controricorso
– controricorrente avverso la sentenza n. 163/10/2008 della
Commissione Tributaria regionale della Calabria,
depositata il 29/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/09/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avv.to Filippo Manca, su delega dell’Avv.to
Durante, per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso

Data pubblicazione: 13/11/2013

per l’accoglimento del ricorso; in subordine, per
l’accoglimento per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con

sentenza

n.

163/10/2009

del

2/07/2008,

depositata in data 29/12/2008, la Commissione
Tributaria Regionale della Calabria, Sez. 10,
respingeva, con compensazione delle spese di lite,
l’appello proposto, in data 4/06/2007, dall’Agenzia

21/03/2007 della Commissione Tributaria Provinciale
di Catanzaro, che aveva accolto il ricorso di
Talarico Francesco, di professione commercialista
avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio
erariale su di un’istanza di rimborso dell’IRAP
versata per gli anni 1998,1999,2000 e 2001.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
rilevava che, essendo il professionista
assoggettabile ad IRAP solo se “dotato di autonoma
organizzazione, la cui consistenza ed eterogeneità
di mezzi e persone sia tale da generare di per sé,
e senza il decisivo apporto materiale del
professionista, il c.d. valore aggiunto”,

nella

fattispecie, il contribuente aveva dimostrato
un’incidenza

delle

spese

di

organizzazione

“assolutamente esigua rispetto ai volumi di
affari”,

peraltro diminuiti

“nell’anno in cui il

professionista non aveva goduto di buona salute”.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un
unico motivo, per insufficiente motivazione, ex
art.360 n.
decisivo

5 c.p.c., sul fatto controverso e
dall’insussistenza

rappresentato

del

carattere dell’autonoma organizzazione, necessario
requisito ai fini dell’assoggettamento ad IRAP, non

2

6

delle Entrate Ufficio, avverso la decisione n.

avendo i giudici tributari esaminato tutte le
risultanze probatorie emergenti dalle dichiarazioni
dei redditi, attraverso l’analisi dei quadri RE,
ed, in particolare, l’incidenza delle quote di
ammortamento e dei compensi per lavoro dipendente
per le annualità 1998 e 1999 sull’attività
lavorativa del contribuente.
Ha resistito il contribuente con controricorso.

L’Agenzia ricorrente ha sollevato un unico motivo,
implicante vizio motivazionale della sentenza
impugnata, ex art.360 n. 5 c.p.c., prospettando
l’utilizzo, da parte del contribuente, documentato
nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal
medesimo, di beni strumentali di rilievo (con quote
di ammortamento dedotte, per gli anni 1998, 1999 e
2000, di £ 12.781.000, 12.677.000 e 6.077.000 e
l’esistenza di spese documentate, non di modico
valore (f. 20.149.000, per l’anno 1998, £
26.187.000, per l’anno 1999), per
dipendente”

“lavoro

(negli anni 1998 e 1999), e l’omesso

esame, da parte dei giudici tributari, di tale
profilo, determinante ai fini della sussistenza o
meno del requisito dell’autonoma organizzazione
richiesto per l’assoggettamento ad IRAP.
Rileva

preliminarmente

la

Corte

che

la

contestazione dell’Agenzia delle Entrate verte
esclusivamente sugli anni 1998 e 1999, come
chiaramente espresso dal momento di sintesi,
prescritto dall’art.366 bis c.p.c., esposto a pag.5
del ricorso (“In sintesi, la Commissione di secondo
grado non ha sufficientemente motivato la decisione
impugnata con riferimento alle deduzioni
dell’amministrazione appellante suffragate dalle
risultanze probatorie emergenti dalle dichiarazioni

c7L

Motivi della decisione

dei redditi attraverso l’analisi dei quadri RE,
omettendo ogni valutazione sull’incidenza che le
quote di ammortamento e i compensi per lavoro
dipendente per le annualità 1998 e 1999 (come
riportate negli allegati quadri RE delle
dichiarazioni del redditi prodotti dal ricorrente)
hanno sull’attività lavorativa del contribuente”),
con conseguente passaggio in giudicato della

relativa agli altri anni (2000 e 2001).
Il motivo, così individuato, è fondato.
Invero, la motivazione della decisione di appello
risulta apodittica, venendo ivi fatte delle

affermazioni, in

ordine

alla asserita inesistenza

dell’autonoma organizzazione, senza alcun concreto
riferimento agli elementi esaminati e presi in
considerazione nel percorso decisionale ed
omettendo di argomentare in ordine a quegli altri
elementi, indicati dall’Agenzia in sede di appello
ed in questa sede riproposti, in ipotesi, rilevanti
agli effetti di un diverso percorso decisionale,
sia pure limitatamente agli anni di imposta 1998 e
1999 (nei quali risultano indicate in dichiarazione
dei redditi anche “spese per lavoro dipendente”).
Deve qui ribadirsi che, a norma del combinato
disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.
2, comma l, primo periodo, e art. 3, comma l, lett.
c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo
di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, coma l,
è escluso dall’applicazione dell’ IRAP solo qualora
si tratti di attività non autonomamente organizzata
ed il requisito della autonoma organizzazione – il
cui accertamento spetta al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità solo se
congruamente motivato ricorre quando il

4

statuizione, contenuta nella sentenza impugnata,

contribuente, per quanto qui interessa, impieghi
beni strumentali eccedenti, secondo
plerumque accidit,

l’id quod

il minimo indispensabile per

l’esercizio dell’attività in assenza di
organizzazione oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui (cfr., sull’ausilio di
una segretaria a part-time, Cass. n. 8265 del 2009;
v. anche Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011

generale, e Cass. n. 14693 del 2009, sull’ausilio
di un dipendente part-time all’attività d’avvocato,
nonché da ultimo Cass. n. 17598 del 2011,
sull’utilizzo di una inserviente da parte di un
medico di base; sul rilievo dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, v. Cass.
n. 3677 del 2007; cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370
del 2010 e 16628 del 2011).
per

Ora,

consolidato

orientamento

“ricorre il vizio di omessa

giurisprudenziale,

motivazione della sentenza, denunziabile in sede di
legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto
assoluto o di motivazione apparente, quando il
Giudice di merito ometta di indicare, nella
sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio
convincimento ovvero indichi tali elementi senza
una approfondita disamina logica e giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza
ragionamento”

e

logicità

sulla

suo

del

(Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

I giudici d’appello, relativamente all’istanza del
contribuente di rimborso dell’IRAP dovuta per gli
anni

di

imposta

1998

esaurientemente motivato
ritenuta

assenza

e

sulle

dell’autonoma

5

non

hanno

ragioni

della

1999,

organizzazione

del 2007; v. pure S. U. n. 12109 del 2009, in

necessaria.
La Corte accoglie dunque il ricorso e cassa la
sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame ed
anche per le spese del presente giudizio di
legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale
della Calabria, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza

le spese del presente giudizio di legittimità, ad
altra

Sezione

della

Commissione

Tributaria

Regionale della Calabria.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 26/09/2013.

impugnata, con rinvio, per nuovo esame ed anche per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA