Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25471 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.12/12/2016),  n. 25471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20604/2015 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

DI PRIMA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 14/04/2014, depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

S.R. ricorre, con un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 159/25/15, depositata il 19 gennaio 2015, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, veniva respinto il ricorso deli, contribuente avverso gli avvisi di accertamento con i quali con i quali era stato rideterminato, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, il reddito della contribuente per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Con l’unico motivo di ricorso la contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360, n. 3), lamentando che la CTR abbia del tutto omesso di esaminare e valutare la prova contraria dedotta dalla contribuente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 6, nonostante detta prova fosse idonea a dimostrare che il maggior reddito accertato derivava da redditi esenti o assoggettati a ritenuta.

Il motivo appare fondato.

Ed invero questa Corte, nel chiarire i confini della prova contraria a carico del contribuente in materia di accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, ha affermato che l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

In tal senso va inteso lo specifico riferimento alla prova – risultante da idonea documentazione – dell’entità di tali ulteriori redditi e della durata del loro possesso, prova che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi, per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi (Cass. 25104/2014 e Cass. 14855/2015).

Orbene, nel caso di specie la CTR non fatto buon governo dei principi su richiamati, in quanto a fronte della corretta applicazione dei criteri di determinazione del reddito su base induttiva, si è limitata ad affermare apoditticamente che la contribuente non aveva fornito riscontri probatori che provassero la legittimità del reddito utilizzato per l’acquisto delle due unità immobiliari, senza peraltro esaminare e valutare in concreto, dandone conto in motivazione, l’idoneità della ampia prova contraria fornita dalla contribuente, in ordine alla provenienza dei redditi utilizzati per l’acquisto delle due unità immobiliari poste a fondamento dell’accertamento.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della CIR della Sicilia anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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