Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25470 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.26/10/2017),  n. 25470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11807/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA

AIAZZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA

TERESA LAURORA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1586/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/05/2011 R.G.N. 4091/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DI ISSO PASQUALE per delega orale Avvocato AIAZZI

ROBERTA e Avvocato LAURORA ANNA TERESA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1586/2011, depositata il 3 maggio 2011, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame di M.D. e in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il provvedimento di trasferimento dell’appellante, disposto dalla S.p.A. Poste Italiane con lettera in data 16/1/2007, dalla Filiale di (OMISSIS), nel quale il lavoratore aveva prestato servizio in esecuzione di precedente contratto a termine, convertito in contratto a tempo indeterminato con sentenza emessa il 6/10/2005, all’Ufficio di Caserta, osservando come la società datrice di lavoro, pur gravata del relativo onere, non avesse comprovato la sussistenza ex art. 2103 c.c., di effettive ragioni tecniche, organizzative o produttive.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Poste Italiane S.p.A. con quattro motivi; il lavoratore è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

1. Con i motivi proposti la società ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5: (a) per avere il giudice di appello omesso di motivare in merito alla valutazione della documentazione prodotta dalla società unitamente alla memoria di costituzione in primo grado al fine di comprovare le esigenze sottese al trasferimento e, in particolare, la situazione eccedentaria del comune di originaria provenienza e dei comuni limitrofi (1^ motivo); (b) per avere ritenuto che l’appellata non avesse fornito alcuna specificazione circa il periodo, al quale si sarebbe riferita la dedotta eccedenza di organico presso gli uffici di Roma, peraltro senza considerare, con conseguente insufficienza della motivazione sul punto, che, essendo stato il lavoratore riammesso in servizio il 15/1/2007, era a tale data che doveva esclusivamente essere rilevata la situazione di eccedenza, in conformità a quanto previsto dall’Accordo sindacale del 29 luglio 2004 (2^ motivo); (c) per avere, con motivazione insufficiente e illogica, ritenuto che l’appellante avesse fornito una precisa indicazione di lavoratori a tempo determinato riammessi in servizio in uffici siti nel Comune di Roma, nella Provincia di Roma e nella Regione Lazio, sia dopo la pronuncia della sentenza che aveva disposto la conversione del suo originario rapporto a termine, sia in momenti successivi, senza, tuttavia, valutare che, diversamente da come affermato in sentenza, la società aveva compiutamente chiarito la diversa situazione in cui si erano trovati tali lavoratori (3^ motivo); (d) per avere infine il giudice di appello reso una motivazione insufficiente a sostegno della mancata ammissione della prova testimoniale articolata dalla società in sede di costituzione nel primo grado di giudizio e reiterata in grado di appello (4^ motivo).

2. Il ricorso risulta inammissibile.

2.1. Con esso, infatti, non viene censurata, sotto alcun profilo, la parte della sentenza impugnata in cui la Corte di appello ha rilevato come la società non avesse dimostrato, pur essendovi tenuta, per quale ragione – a fronte di un Accordo sindacale che prevedeva la verifica della condizione eccedentaria al momento della riammissione in servizio dell’ex dipendente a termine – avesse atteso circa quindici mesi dalla pronuncia della sentenza favorevole al M. per disporre il ripristino del rapporto, non potendo le pur oggettive difficoltà di dare esecuzione alle molte pronunce di analogo contenuto dimostrare di per sè l’osservanza dei canoni di buona fede e correttezza nell’esecuzione della obbligazione (cfr. sentenza impugnata, pp. 7-8).

2.2. Come ripetutamente precisato da questa Corte, “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza” (cfr., fra le molte, Cass. n. 3386/2011). Ed ancora: “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione” (Sez. U n. 7931/2013).

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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