Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25470 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2021, (ud. 24/06/2021, dep. 21/09/2021), n.25470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 08179/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

B.A., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv.

Roberto Bongiovanni, elettivamente domiciliato presso lo studio BFC

& Associati, in Roma via Latina 20.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 26/02/2012 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria, depositata il giorno primo dicembre 2012.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24

giugno 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate, con il quale vennero ripresi a tassazioni maggiori redditi ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, per l’anno 2013.

Il ricorso venne accolto integralmente in primo grado con compensazione delle spese; proposto appello principiale dall’Agenzia delle entrate ed incidentale, sulle sole spese, dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, con sentenza depositata il primo dicembre 2012, li respinse entrambi.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi, cui resiste con controricorso B.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso deduce l’Agenzia delle entrate la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, nonché del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, poiché la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto illegittima la ripresa a tassazione, nonostante il contribuente non avesse fornito idonea giustificazione della movimentazione bancaria registrata sui suoi conti.

2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito affermato, in maniera insufficiente e contraddittoria, l’illegittimità dell’avviso impugnato, nonostante i gravi elementi indiziari forniti dall’Amministrazione.

2.1. I due motivi, meritevoli di trattazione congiunta, sono entrambi fondati.

E’ noto che in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità (da ultimo, Cass. 16/07/2020, n. 15161).

Ora, dalla documentazione in atti, risulta che l’Amministrazione aveva posto a fondamento della ripresa a tassazione qui impugnata una rilevante movimentazione bancaria, registrata a fronte di redditi assai trascurabili denunciati dal contribuente, provenienti peraltro per ammissione del medesimo – dalla sua attività di “affittacamere”.

Ha errato, pertanto, la commissione tributaria regionale nel ritenere che il B. avesse superato la suddetta presunzione a suo carico, solo perché era stata raggiunta la prova nel processo che – contrariamente a quanto emergeva dalla sua dichiarazione dei redditi -, il predetto non aveva svolto in concreto alcuna attività di “affittacamere” nel corso dell’esercizio oggetto di accertamento, restando comunque fermo l’onere del contribuente, nella sua veste di imprenditore commerciale, di dimostrare la reale causale di tutti i versamenti e prelevamenti registrati sui conti correnti a lui riconducibili.

3. In definitiva, accolti entrambi i motivi del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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