Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25470 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5689-2019 proposto da:

C.A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DONATO CICENIA;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI AVELLINO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLIA 86, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUGI CASSANDRA, rappresentata e difesa dagli

avvocati OSCAR MERCOLINO, GENNARO GALIETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1084/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO,

depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Provincia di Avellino propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14/2014, con il quale le venne ingiunto il pagamento di Euro 1.190,00 a favore di C.A.V.. Quest’ultima infatti vantava il pagamento di tale somma, in seguito ai danni subiti lungo una strada provinciale, per i quali era giunta a una transazione con l’Amministrazione Comunale, senza che però le venissero corrisposte le somme oggetto dell’accordo.

La Provincia di Avellino contestò la validità della transazione, essendo stata sottoscritta da soggetto privo dei poteri rappresentativi e mancante dei requisiti che attestano la copertura finanziaria.

Il Giudice di Pace di Lacedonia, con sentenza n. 5/2015 rigettò l’opposizione e dichiarò il decreto ingiuntivo esecutivo.

2. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1084/2018, pubblicata il 06/06/2018, ha dichiarato fondato l’appello proposto dalla Provincia di Avellino per la riforma della sentenza di prime cure. Ha dunque revocato il decreto ingiuntivo.

Il giudice di merito ha ritenuto carenti i poteri rappresentativi in capo ai soggetti firmatari della transazione, poichè il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 prevede che spettano al dirigente tutti compiti riguardanti la gestione finanziaria, amministrativa, tecnica dell’ente locale e l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso terzi. La transazione, non essendo stata sottoscritta da un dirigente dell’ente, non può avere effetti vincolanti per l’ente stesso.

3. Avverso tal pronuncia ricorre per cassazione C.A.V., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Provincia di Avellino. Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta “error in procedendo; error in iudicando; violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

omessa pronuncia; nullità”. Di duole della inesistenza dell’atto di appello, in quanto non sarebbe possibile individuare alcun collegamento tra l’indicazione del Tribunale davanti al quale è stata proposta la domanda e il Tribunale davanti al quale il convenuto si sarebbe dovuto costituire e il luogo presso il quale è stato notificato.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “error in procedendo; erro in iudicando; violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; omessa pronuncia; nullità”. Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla eccezione pregiudiziale relativa alla inammissibilità dell’atto di appello, privo della motivazione.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “error in procedendo; error in iudicando; violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; omessa pronuncia; nullità”. Il Tribunale sarebbe incorso in un error in procedendo poichè avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla eccezione pregiudiziale circa l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis.

4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta “error in procedendo; error in iudicando; violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione dell’art. 291 c.p.c.”. Il Tribunale di Avellino avrebbe disposto senza congrua motivazione, la rinnovazione della notificazione, mentre la ricorrente ritiene che essa doveva ritenersi inesistente e insanabile poichè l’atto di citazione in appello veniva consegnato ai fini della notificazione all’ufficiale giudiziario di Benevento, mentre l’iscrizione a ruolo del giudi7io de quo veniva effettuata presso il Tribunale di Avellino.

4.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta “error in procedendo; error in iudicando; violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5”. Secondo parte ricorrente, al contrario di quanto affermato nella decisione, la transazione sarebbe stata sottoscritta da funzionari autorizzati dal dirigente, funzionari che a prescindere da ciò, gestirebbero l’ufficio sinistri, organo dell’ente che gestisce la fase precontenziosa e stragiudiziale dei sinistri stradali, ritenendo dunque la transazione valida ed efficace.

5. Occorre preliminarmente affrontare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla Provincia di Avellino nel controricorso.

Essa è fondata.

La sentenza di appello del Tribunale di Avellino è, infatti, stata depositata il 6 giugno 2018 data da cui inizia a decorrere il termine lungo in quanto la sentenza non risulta essere stata notificata. Il termine ultimo per impugnare ex art. 327 c.p.c., scadeva il 7 gennaio 2019. Il ricorso è stato notificato il 6 febbraio 2019, ben oltre il termine di sei mesi previsto dal citato art. 327 c.p.c..

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza.

7. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1500,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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