Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2547 del 31/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19356/2015 proposto da:

R.G., rappresentato e difeso dall’avvocato COSTANTINO

ANTONIO MONTESANTO;

– ricorrente –

contro

C.M., A.R., D.L.G.,

CH.GE., C.D., AV.LU., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO RICCIARDI, rappresentati e difesi dall’avvocato

STEFANO RICCIARDI;

– controricorrenti –

e contro

C.A., C.E., C.I., AV.MA.,

CH.TE., CH.AM., CH.GA.,

CH.DO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 254/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 2 maggio 2016, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

” R.G., quale successore di Co.El., della quale ha accettato l’eredità con il beneficio d’inventario, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 354/14, depositata il 5 maggio 2014, che ha rigettato gli appelli – principale ed incidentale – avverso la sentenza del Tribunale di Salerno depositata in data 10 gennaio 2007, in tema di enfiteusi.

Hanno resistito, con controricorso, A.R. ed altri.

I giudici di merito hanno ritenuto che la sentenza della Corte di cassazione n. 8428 del 1994, recante la cassazione con rinvio della sentenza n. 2024 della Corte d’appello di Napoli del 24 maggio 1991-25 settembre 1991, pur essendo stata pronunciata nell’ambito di un giudizio successivamente estintosi per mancata riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, conserva efficacia vincolante anche nel successivo giudizio instaurato con la riproposizione della medesima domanda.

Con l’unico motivo dell’impugnazione, il R. denuncia inesistenza giuridica o insanabile nullità, ex artt. 132, 133 e 161 c.p.c., della sentenza della Corte di Cassazione n. 8428 del 1994, per mancanza della firma del presidente e della firma di deposito del cancelliere.

Il motivo appare manifestamente infondato, perchè la sentenza n. 8428/94 della 2^ Sezione civile della Corte di cassazione reca, in calce, non solo la firma del consigliere relatore ed estensore – T.F. – ma anche del presidente – G.D. – e del collaboratore di Cancelleria – B.A..

D’altra parte, la premessa da cui muove il ricorrente appare inesatta anche in punto di diritto, avendo questa Corte, a Sezioni Unite, statuito, con la sentenza n. 11021 del 2014, che la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell’art. 161 c.p.c., comma 2, deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.

Il ricorso, ad avviso del relatore, può essere avviato alla trattazione in Camera di consiglio, per esservi rigettato.”

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA