Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2547 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. I, 04/02/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 04/02/2020), n.2547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32406/2018 proposto da:

E.N., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini 8

presso lo studio dell’avvocato Cecchini Cristina Laura che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Feroci Consuelo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale Ancona;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1504/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/10/2019 dal consigliere MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E.N., cittadino macedone, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 19 luglio 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto il suo appello avverso l’ordinanza del locale tribunale che aveva disatteso l’opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi attribuire ad un atto di costituzione depositato dopo lo spirare del termine previsto per il controricorso al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia: “Errores in iudicando e in procedendo. Violazione e falsa interpretazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dalla L. n. 722 del 1954, della Direttiva 2004/83/CE attuata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, in particolare dello stesso D.Lgs. n. 251, artt. 2, 7, 8 e 14”.

Vi si osserva, in generale, che la Corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria richiesta e si aggiunge, in particolare, che: “La Commissione Territoriale, in principio, pur ritenendo credibile la vicenda e l’Autorità Giudiziale e dunque superando il dubbio di veridicità, ha posto alla base del rigetto il fatto che i motivi di persecuzione fossero di origine privata. Ma la discriminazione su base razziale come può essere non rilevante???”.

Nella seconda parte del motivo, poi, si censura la sentenza impugnata, unitamente all’ordinanza resa in primo grado, per avere i giudici di merito omesso di rivolgere domande al richiedente ed essersi basati esclusivamente sul racconto dal medesimo fornito alla Commissione.

Il secondo motivo denuncia: “Errores in iudicando e in procedendo. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive integrazioni e modificazioni, art. 5, comma 6”.

Viene censurata la sentenza impugnata per aver confermato il diniego anche della protezione umanitaria, nonostante il grado di integrazione raggiunto dal richiedente, la conoscenza ottima della lingua italiana, la sussistenza di un contratto di lavoro.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

La Corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria osservando:

-) che la prospettazione dell’appellante si manteneva in termini notevolmente vari e generici;

-) che essa, nei termini allegati, non era riconducibile alla alcuna delle ipotesi contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 dal momento che il richiedente non era esposto alla pena capitale, nè a tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, e che non vi era nel paese di provenienza, sulla base delle fonti debitamente citate, una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato;

-) che, d’altronde, la vicenda narrata dall’istante, ossia l’accusa di furto, aveva carattere privato, nè egli aveva chiarito per quale ragione non avesse inteso richiedere tutela alle autorità del proprio paese, le quali risultavano offrire adeguata tutela giudiziaria ai propri cittadini.

In proposito vale anzitutto osservare che il ricorrente ha mal compreso la ratio decidendi posta a sostegno del provvedimento impugnato, dal momento che la Corte di merito, lungi dal ritenere credibile la vicenda narrata da E.N., e cioè che egli fosse stato perseguitato, con accuse di furto, perchè di “etnia” albanese in Macedonia, ha viceversa affermato che il suo racconto era del tutto vago e, cioè, carente già sul piano dell’allegazione, avendo egli genericamente fatto riferimento ad “una discriminazione a carico dell’etnia albanese cui appartiene”, non meglio circostanziata.

Il che comporta l’inammissibilità del motivo, sia nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, sia nella parte in cui lamenta che la Corte d’appello non abbia rivolto domande al richiedente: quanto a questa seconda parte della censura, con la quale il ricorrente intende denunciare la violazione, da parte del giudice di merito, del dovere di cooperazione istruttoria, è difatti agevole osservare che detto dovere, peraltro attinente alla sola situazione oggettiva del paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17069), e non certo alle vicende soggettive del richiedente, neppure si concretizza in difetto di adeguata allegazione, giacchè la domanda di protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197). Oltre a non aver percepito l’esatta ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, il ricorrente ha altresì spiegato una censura di violazione di legge del tutto esorbitante dai limiti posti dall’art. 360 c.p.c., n. 3.

Vale difatti osservare che il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, nonchè di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782).

Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

Ebbene, nel caso in esame il motivo non mette in alcun modo in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, ma tende invece, come si diceva inammissibilmente, a ribaltare la valutazione del materiale istruttorio compiuta in sede di merito, laddove la sentenza impugnata ha escluso, tenuto conto degli elementi disponibili, la ricorrenza di ciascuna delle ipotesi contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 14.

2.2. – Analogo discorso va fatto con riguardo al secondo motivo, che è dunque parimenti inammissibile.

Anche in questo caso, infatti, la censura non si cimenta con la lettura del dato normativo, ma mira a contrastare il giudizio di merito debitamente effettuato dalla Corte d’appello nell’escludere che E.N. versi in situazione di individuale vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Nessun rilievo può in particolare riconoscersi alla asserita situazione di integrazione del richiedente in Italia, integrazione peraltro esclusa dalla sentenza impugnata, la quale ha evidenziato che egli risultava assunto a tempo determinato e solo per pochi mesi.

L’integrazione conseguita in Italia dallo straniero, per i fini del riconoscimento della protezione umanitaria, non assume infatti rilievo di per sè, ma solo in funzione di un giudizio di relazione misurato al Paese di provenienza, ove il rimpatrio comporti una compressione del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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