Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2547 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. un., 03/02/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 03/02/2011), n.2547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19223/2010 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 59, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO STEFANO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SENESE SAVERIO, ZARRELLI MARIO,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 94/2010 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 08/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

uditi gli avvocati Saverio SENESE, Marinella DI CAVE dell’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 20.4.2000 il dr. P.E., magistrato, fu iscritto nel registro indagati del Pubblico Ministero di Trieste, il quale, all’esito di tre anni di indagine, nel luglio 2003 gli notificò l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., ipotizzando a carico del predetto una pluralità di capi di imputazione, comunicandolo al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, per le sue determinazioni in sede disciplinare.

Detto procedimento penale, per il quale il P. fu rinviato a giudizio, si concluse con sentenza di assoluzione da parte del Tribunale di Trento (al quale gli atti erano stati trasmessi per competenza, con sentenza in data 25.10.2007) divenuta irrevocabile, in mancanza di impugnazione, in data 11.12.2007.

Il procedimento disciplinare, promosso dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione con nota 14 luglio 2003 a seguito di informativa della azione penale, venne sospeso, il 15 aprile 2004, in attesa della definizione del processo penale (art. 3 c.p.p. del 1930, e R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 28) e riattivato, previa revoca del decreto di sospensione, con nota 23 novembre 2007 con cui il PG disponeva procedersi nella relativa istruttoria riformulando i capi di incolpazione. Conclusa l’istruttoria, l’8 aprile 2008 il Procuratore generale chiedeva il rinvio a giudizio del Dott. P..

Con sentenza 17 ottobre 2008 la Sezione disciplinare del CSM applicava allo stesso la sanzione della rimozione, rigettando contestualmente la richiesta di revoca della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio in atto dal 2 luglio 2004.

Al Dott. P. era contestato di avere, durante gli anni di svolgimento della funzione giudiziaria nel mandamento di Tiene e nel circondario di Vicenza, intrattenuto rapporti con persone coinvolte in procedimenti penali e comunque di discutibile condotta, concluso transazioni commerciali a condizioni di favore, esplicato attività incompatibili con la dignità della funzione sempre ostentando e facendo valere tale funzione per ottenere favori e considerazione.

Tale condotta era precisata nei successivi capi di incolpazione con le contestazioni: a) avere intrattenuto rapporti con persone coinvolte in procedimenti penali e comunque di discutibile moralità, frequentando locali pubblici e di divertimento, concludendo transazioni commerciali a condizioni di favore, esplicando attività incompatibili con la dignità della funzione, sempre ostentandola e facendola valere per ottenere favori e considerazione;

b) avere, con l’apparente motivazione di collezionare orologi di pregio, preteso e trattenuto, senza pagarne il relativo valore, un orologio Breitling da persona con cui aveva intrattenuto intensi rapporti, anche di affari, per vendita di un’auto e per l’attività di antiquario, nonchè per aver acquistato, dal mercato “parallelo”, tramite il cognato, un altro orologio di marca risultato rubato in un negozio di Pontedera;

c) avere intrattenuto con numerosi rivenditori, intermediari e concessionari intensi rapporti commerciali, facendo valere la sua attività di Pretore, accettando di fare da “testimonial” per l’attività di vendita, richiedendo ed ottenendo sconti e facilitazioni di pagamento, cambiando in media un’auto all’anno, mantenendo un intenso giro di assegni e rapporti di debito e credito per la vendita e l’acquisto di varie autovetture, nonchè ottenendo per la moglie un’auto “di cortesia” e per il suocero altra auto a prezzo di favore;

d) avere, con le medesime modalità, ottenuto sconti e facilitazioni nell’acquisto di vestiti, nonchè, servendosi dell’intermediazione di taluni geometri che compensava con abnormi nomine quali C.t.u., forniture di serramenti, porte e scale interne per la sua casa in ristrutturazione;

e) avere operato quale finanziatore e socio occulto di un geometra per la ristrutturazione di una casa ad opera di un’impresa, e consentito la sua fittizia ristrutturazione di una casa ad opera di un’impresa, e consentito la sua fittizia intestazione, svolgendo di fatto attività incompatibile con la funzione di Magistrato;

f) omissis;

g) aver violato ogni norma di legge, opportunità ed equilibrio, nominando quale C.t.u. un geometra per n. 96 volte, ed un altro geometra per n. 46 volte, utilizzandolo contestualmente per le sue attività private.

A seguito dell’impugnazione dell’incolpato, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 19 maggio – 3 agosto 2009: confermava la sentenza disciplinare con riferimento ai capi C e D, prima parte;

annullava senza rinvio detta sentenza con riferimento ai capi B, prima parte, e D, seconda parte; annullava con rinvio per nuovo giudizio la decisione della Sezione disciplinare con riferimento ai capi B, seconda parte, E e G. Pertanto, in sede di rinvio l’oggetto dei relativo giudizio veniva, dunque, limitato, per quanto riguarda i profili di responsabilità, ai capi B, seconda parte (acquisto dal “mercato parallelo” tramite il cognato un orologio Rolex, risultato rubato, in un’orologeria), E (quale finanziatore e socio occulto di un geometra per la ristrutturazione di una casa ad opera di un’impresa, consentendone la fittizia intestazione) e G (per aver nominato consulente tecnico di ufficio un geometra per 96 volte ed un altro geometra per 49 volte, servendosene per le sue attività private).

Con la decisione in esame n. 94/2010, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura cosi statuiva: dichiara il dottore P.E. responsabile delle incolpazioni ascrittegli al capo B seconda parte E e G e lo condanna per tali fatti e per cui ai capi C (per avere intrattenuto con numerosi rivenditori, intermediari e concessionari ( (OMISSIS)) intensi rapporti commerciali, facendo valere e strumentalizzando la sua qualità di Pretore, accettando da fare da testimonial per l’attività di vendita, richiedendo ed ottenendo sconti e facilitazioni di pagamento, cambiando in media un’auto all’anno, mantenendo un intenso giro di assegni e rapporti di debito e credito per la vendita e l’acquisto delle varie autovetture, ottenendo anche per la moglie un’auto “di cortesia” e per il suocero altra auto a prezzo di favore) e D prima parte (per avere ottenuto sconti e facilitazioni nell’acquisto di vestiti presso la (OMISSIS)), già ritenuti con la sentenza 17 ottobre 2008 confermata con sentenza 19 maggio 2009 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alla sanzione disciplinare della rimozione.

Ricorre per cassazione il P. con undici motivi, formulando in proposito le seguenti conclusioni (dopo aver premesso che, per quanto statuito dalle Sezioni Unite Penali, la declaratoria di proscioglimento, nel merito, dall’accusa, mediante l’annullamento senza rinvio, è destinata a prevalere in ogni caso sull’accertata nullità di ordine generale, sia pure assoluta e insanabile, essendo incompatibile l’inutile regressione del processo con le esigenze di economia processuale e con lo stesso favor rei):

“1) In via principale: annullamento dell’impugnata sentenza e del procedimento, senza rinvio, con riguardo alla condanna ivi contenuta con riferimento ai capi B seconda parte, E e G, in quanto condanna ritenuta all’esterno di un giudizio di rinvio celebrato in dispregio delle prescrizioni dettate dal giudice remittente, con sentenza Cass. SS. UU. N. 1703/09: cfr motivi 2^, 4^, 8^ e 11^;

2) In via subordinata: annullamento con rinvio della impugnata sentenza, per i residui motivi dedotti nel presente ricorso, ed in particolare:

a) declaratoria di nullità della sentenza impugnata e del procedimento, per avere la Sez. discip. Celebrato il giudizio di rinvio preponendo un membro (la d.ssa C.) che aveva già partecipato al giudizio di prime cure (esclusa la sola udienza del 17/10/2008, per impedimento): cfr motivi 1^ e 3^ di ricorso; b) declaratoria di nullità della sentenza impugnata e del procedimento, per violazione del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 29, comma 4, (cfr motivi 5^, 6^, 9^ e 11^ ricorso); c) declaratoria di nullità del procedimento e della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 185 c.p.p. 1930, n. 3, per la violazione degli artt. 145 e 368 c.p.p. 1930, art. 305 c.p.p. 1930, comma 2, art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., comma 3, nonchè dell’art. 6, comma 3, ed art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per la violazione del diritto alla prova del magistrato incolpato (cfr 7^ motivo di ricorso);

d) annullamento con rinvio della impugnata sentenza, per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., per aver determinato i criteri di valutazione del disvalore della condotta in termini di assoluta contraddittorietà (6^ motivo di ricorso);

e) annullamento con rinvio della impugnata sentenza, per la violazione e falsa applicazione del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18, per avere la Sezione Disciplinare adottato la sanzione disciplinare della rimozione senza alcuna motivazione in ordine alla valutazione dei profili, necessari per adottare una sanzione proporzionata tra l’illecito disciplinare e, rispettivamente, la sanzione irrogata (10^ motivo di ricorso)”.

Inoltre, si eccepisce che, in caso di rigetto del secondo motivo di ricorso (per la ritenuta non applicabilità dell’art. 384 cpv.

c.p.c., al giudizio di rinvio innanzi alla sezione disciplinare del C.S.M.), l’incostituzionalità di tale interpretazione, con riguardo:

all’art. 3 Cost., per il quale “…tutti i cittadini… sono eguali davanti alla legge”: e non può essere consentito che un cittadino, magistrato incolpato, sia discriminato, e trattato diversamente dagli altri, quando viene giudicato; all’art. 101 Cost., per il quale “i giudici sono soggetti (soltanto) alla legge”: e non può consentirsi che alcuni di essi (e cioè, i membri del CSM) non lo siano, o non siano sempre, e/o non lo siano con riferimento all’art. 384 c.p.v.

c.p.c., che è legge per tutti, e quindi è legge anche per i membri del CSM. Il ricorrente ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 384 cpv. c.p.c., nonchè all’art. 383 c.p.c., comma 1, per avere la Sezione Disciplinare, con Decreto 10.9.2009, determinato la composizione del collegio, investito del giudizio di rinvio (a seguito dell’annullamento della sentenza disciplinare n. 117/2008 ad opera della sentenza della S.c. a SS.UU. n. 17903/2009 del 19.5.2009, dep. il 3.8.2009), in persona, tra l’altro, della Dott.ssa C.E.M., componente effettivo già del precedente collegio giudicante nel primo giudizio disciplinare.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 384 c.p.c., per avere la Sezione Disciplinare rigettato tutte le prove articolate dalla difesa (ciò nonostante la Suprema Corte con sentenza di annullamento con rinvio avesse espressamente prescritto al Giudice del rinvio di provvedere “a nuovi accertamenti e valutazioni…”). Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 12 preleggi, ed agli artt. 37, 38 e 491 c.p.p., per avere la Sezione Disciplinare, in relazione alla dichiarazione di ricusazione della C., formulata dall’incolpato, dichiarato applicabile la disciplina del c.p.c. in luogo di quella del c.p.p..

Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 384 c.p.c. per avere la Sezione Disciplinare fondato il giudizio di colpevolezza in questione sulla base di elementi contenuti in una sentenza penale non riguardante in P. ma altri soggetti.

Con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, comma 4, e art. 530 c.p.p., art. 479 c.p.p., comma 1, previgente per avere la sezione disciplinare: omesso di dichiarare, a seguito di annullamento senza rinvio sui medesimi punti, la non colpevolezza, ed omesso di assolvere l’incolpato da alcune contestazioni disciplinari.

Con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla sussistenza dell’illecito disciplinare sul punto delle frequentazioni del P. e degli acquisti di beni di consumo, contrariamente a quanto accertato in sede penale.

Con il settimo motivo si deduce la lesione del diritto alla prova in relazione al diritto di difesa. Con l’ottavo motivo si deduce violazione degli artt. 324 e 333 c.p.c. per avere la Sezione Disciplinare valutato fatti e comportamenti dichiarati insussistenti nella sentenza disciplinare n. 118/2008 e per avere altresì la stessa Sezione Disciplinare non tenuto conto delle vincolanti prescrizioni dettate al Giudice remittente.

Con il nono motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’art. 324 c.p.c., per avere la Sezione Disciplinare valutato fatti non più valutabili nel giudizio di rinvio.

Con il decimo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alla sanzione disciplinare della rimozione con particolare riferimento alla “proporzione” tra illecito e sanzioni irrogate.

Con l’undicesimo motivo si deduce ancora violazione degli artt. 324 e 333 c.p.c. “per avere la Sezione Disciplinare operato una valutazione secondo un criterio nuovo e diverso rispetto a quello ritenuto dalla sentenza disciplinare n. 117/2008, per la quale non era intervenuta impugnazione incidentale ex art. 333 c.p.c.”.

Fondati sono il decimo e undicesimo motivo del ricorso. La sentenza in esame, in relazione alla gravità della sanzione irrogata ed alla relativa “proporzionalità” con i fatti addebitati, motiva con argomentazioni non sufficienti in quanto non danno conto non solo del perchè la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha inteso irrogare la sanzione più grave, senza valutare l’eventualità di una sanzione più lieve, ma anche (circostanza assolutamente non trascurabile ai fini della vicenda disciplinare in esame) del perchè ha deciso di “confermare” in sede di rinvio la sanzione della rimozione, nonostante queste Sezioni Unite con la decisione di cassazione con rinvio n. 17903/2009 avessero escluso la rilevanza disciplinare di alcuni addebiti (contrariamente a quanto statuito in un primo momento da detta Sezione Disciplinare con sentenza del 17.10.2008), invitando la Sezione Disciplinare ad effettuare “nuovi accertamenti e valutazioni relativamente alle singole incolpazioni nei casi in cui ciò è necessario in relazione al tipo di vizio riscontrato”.

Infatti, la Sezione Disciplinare del C.S.M., pur consapevole dell’esigenza “di verificare se tale giudizio debba essere confermato anche all’esito della intervenuta esclusione degli addebiti di cui ai capi B, prima parte (avere, con l’apparente motivazione di collezionare orologi di pregio, preteso e trattenuto senza pagarne il relativo valore, un orologio Breitling, modello Giro d’Italia, di Pi.Pi.Pa., con cui intratteneva intensi rapporti, anche di affari per la vendita di un’auto e per l’attività di antiquario) e D, seconda parte (avere, servendosi dell’intermediazione dei geometri B. e M., che compensava con abnormi nomine a CTU (cfr capo G), ottenuto sconti e facilitazioni nell’acquisto di forniture di serramenti, porte e scale interne della ditta Bertoldo per la sua casa in ristrutturazione)”, si limita ad enunciare che “la questione va risolta in senso affermativo” in quanto “l’esclusione dei due addebiti sopra richiamati non modifica, infatti, in maniera significativa la situazione presa in esame dal primo giudice, che il quadro di commistione stabile tra l’attività di ufficio e i comportamenti privati, caratterizzati spesso da interessi economici incompatibili con l’indipendenza e l’imparzialità resta solidamente attestato dagli altri episodi di cui il Dott. P. è responsabile. Ed è detta situazione, non la somma delle sue singole manifestazioni, alcune delle quali, isolatamente considerate, modeste, a integrare, anche alla luce di quanto emerge dalla precedente condanna disciplinare e dalle negative valutazioni di professionalità, quei caratteri di gravità e di lesione irreparabile della credibilità e del prestigio di cui deve godere il magistrato che impongono la sanzione estrema della rimozione. A tale conclusione non ostano, lo si dice solo per completezza, automatismi conseguenti al parziale proscioglimento. L’illecito disciplinare è infatti strutturato in maniera unitaria e non frazionabile in segmenti, tanto da non prevedere l’applicabilità, pur in presenza di condotte plurime, della continuazione o di istituti analoghi. Ne viene la non operatività, con riferimento ad esso, del principio della necessaria riduzione, in caso di assoluzione nel giudizio di impugnazione per alcuni dei fatti contestati, della pena originariamente inflitta”.

In tal modo l’impugnata decisione risulta censurabile in redazione a tre profili: innanzitutto, fonda la sanzione della rimozione esclusivamente sul giudizio di disvalore collegato “alla lesione irreparabile della credibilità e del prestigio di cui deve godere il magistrato”; non prende in considerazione i rilievi di cui alla sentenza di rinvio delle Sezioni Unite (n. 17903/2009); non spiega esaustivamente (in modo da rendere agevole l’individuazione della relativa ratio decidendi) le ragioni del perchè esclude, pur oggettivamente risultando “ridotto” il quadro degli addebiti disciplinari (a seguito di detta sentenza di rinvio), una sanzione di portata inferiore a quella della rimozione.

In particolare, quanto al secondo dei profili sopra enunciati, è da rilevare che le Sezioni Unite avevano censurato la prima decisione disciplinare n. 117/2008 essenzialmente riguardo ai seguenti profili:

l’accertamento effettuato in sede penale in base al quale “deve escludersi lo sfruttamento da parte del P. della qualità di magistrato per conseguire un indebito trattamento di favore……..”;

l’omessa valutazione (e il connesso difetto di motivazione) della sussistenza dei presupposti di fatto e giuridici (con particolare riferimento all’aspetto della professionalità e alla configurazione di un contratto societario) per qualificare come imprenditoriale l’attività del P. (ritenuto “socio” di un geometra); infine, l’ulteriore omessa valutazione in ordine all’incidenza del minor rilievo complessivo delle violazioni addebitabili al P. ai fini della individuazione della “proporzionata” sanzione, a seguito di nuovi accertamenti istruttori (non compiuti) e nuove valutazioni (non effettuate e comunque non emergenti dall’impugnata sentenza).

Inoltre, ai rilievi esposti, e non debitamente considerati come detto dalla Sezione Disciplinare, deve aggiungersi, sulla base dei consolidati giudizi giurisprudenziali di queste Sezioni Unite, che la decisione impugnata non ha valutato la proporzionalità tra fatti addebitati e sanzione erogata in virtù dell’esame dell’elemento psicologico (natura ed intensità) nei comportamenti contestati (tra le altre, S.U. n. 15399/2003), con specifico riferimento al fine perseguito, non essendo assolutamente sufficiente la mera spendita della qualifica di magistrato per determinare di per sè una sanzione disciplinare, così come non ha tenuto conto della personalità dell’incolpato (tra le altre, S.U. n. 11717/2005), anche con riferimento alla svolta attività professionale.

Pertanto, in relazione a detti motivi accolti, il giudice del rinvio dovrà, sulla base dei già chiesti nuovi accertamenti e valutazioni (eventualmente, in virtù del suo potere discrezionale, disponendo nuovi mezzi istruttori), tener conto che: il quadro disciplinare a carico del Dott. P. è oggettivamente inferiore e meno rilevante rispetto alla decisione disciplinare precedentemente assunta; rendere proporzionata a detto quadro disciplinare attuale la sanzione da irrogare, non prescindendo dalla valutazione dell’elemento soggettivo e dell’aspetto professionale; in particolare, esaminare la sussistenza, per i capi di incolpazione in cui ciò è necessario, dei caratteri dell’imprenditorialità, tali da delineare configurazioni di accordi societari; rendere in proposito agevolmente comprensibile la connessa ratio decidendi con sufficienti argomentazioni.

Non meritevoli di accoglimento sono, poi, il primo e terzo motivo, da trattare congiuntamente.

Risulta, infatti, dagli atti, che la C. non ha preso parte al momento decisionale della sentenza cassata dalle Sezioni Unite con la decisione n. 7903/2009 ma solo alle pregresse fasi procedimentali (non potendosi altresì attribuire natura decisoria alle statuizioni relative all’ammissione dei mezzi di prova).

E che sia rilevante unicamente la partecipazione alla pronuncia del provvedimento cassato lo si evince chiaramente da quanto statuito da queste Sezioni Unite (in particolare con la decisione n. 5087/2008), secondo cui deve ricondursi nell’ambito dell’art. 158 c.p.c., la violazione del principio di diversa composizione nel giudizio di rinvio. D’altronde tale orientamento trova riscontro nella consolidata giurisprudenza in tema di obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c., n. 4, (che viene limitato al caso in cui il giudice abbia conosciuto già della causa, partecipando alla decisione oggetto di gravame ma non anche a semplici attività istruttorie per più in generale, alla emanazione di provvedimenti di natura interinale (tra le altre, Cass. n. 4412/2001 e 5753/2009).

Quanto, inoltre, alla ricusazione, l’applicabilità della disciplina civilistica al procedimento disciplinare in questione è stata già riconosciuta dalle Sezioni Unite (tra le altre, di recente, n. 15969/2009), per cui la Sezione disciplinare, nel dichiarare inammissibile la ricusazione, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., ha correttamente rilevato che l’istanza del P. era tardiva, in quanto doveva essere depositata almeno due giorni prima dell’udienza, essendo già nota la composizione del Collegio sin dalla relativa convocazione ed essendo risaputo che la mancata tempestiva ricusazione impedisce che l’eventuale motivo di ricusazione possa essere fatta valere quale causa invalidante della decisione, esclusa l’ipotesi di interesse diretto del Giudice nella causa (sul punto, Cass. n. 23930/2009).

Assorbiti, invece, a seguito dell’accoglimento del decimo e undicesimo motivo, sono il secondo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono motivo.

In relazione alla natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA