Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2547 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2547 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 21543-2016 proposto da:
COMUNE SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, C: O .
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo
STUDIO LEGALE PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANNA ATTANASIO;
– ricorrente contro

PARCO BELLARIA SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2,
presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO
PADOVANI, PASQUALE RUSSO;
– controricorrente-

Data pubblicazione: 01/02/2018

C I

avverso la sentenza n. 1057/5/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO depositata il 09/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la parte
contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l’ente impositore
impugnava la sentenza della CTR della Campania, sezione di Salerno, relativa a un
avviso di accertamento ICI per il 2009 riferito a un terreno, in ordine al quale si
contesta da parte del contribuente l’illegittimità della delibera comunale posta a
base dell’atto impugnato, relativamente ai valori di stima dell’area, quale base
imponibile dell’imposta oggetto di controversia.
Il ricorrente comune denuncia, con un primo motivo, il vizio di violazione di legge, in
particolare, degli artt. 101 e 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360
primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello avrebbero erroneamente
ritenuto illegittima la determinazione della base imponibile oggetto di controversia,
sulla base delle influenze esercitate dalla crisi finanziaria del 2008 che avrebbe
condizionato non solo il mercato immobiliare, ma anche quello delle aree edificabili
senza specificare come tali influenze avrebbero inciso sul mercato immobiliare
salernitano senza che tale elemento di valutazione fosse stato ritualmente introdotto
nel dibattito processuale e senza invitare le parti ad uno specifico contraddittorio sul
punto, trattandosi di un thema probandum introdotto d’ufficio, con violazione del
diritto di difesa dell’amministrazione comunale e del giusto processo.
Con un secondo motivo viene dedotto il vizio di violazione di legge, in particolare,
degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 504/92 e degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446/97, in
relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello non
avrebbero considerato che la delibera della giunta comunale con cui si era
provveduto ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili è espressione del
legittimo potere discrezionale riconosciuto all’ente dalle norme di cui alla rubrica al
fine di determinare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili per
zone omogenee e nessuna contestazione nell’applicazione dei criteri presupposti alla
determinazione dei predetti valori erano stati avanzati dalla parte contribuente,
laddove l’incidenza della crisi finanziaria del 2008 era un parametro evanescente e
non giustificato dai giudici d’appello, mentre, la valutazione di stima operata
dall’Agenzia delle Entrate, per il medesimo terreno, al fine della commisurazione
dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, aveva diversi presupposti e non
poteva sovrapporsi alla valutazione dell’ente impositore ai fini ICI, al fine di
modificare i valori attribuiti dal comune stesso, il quale aveva tenuto conto nella
determinazione della base imponibile fondata, come detto, sul valore venale del
bene, della qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato
dal comune, dovendosi ritenere inapplicabile il criterio fondato sul valore catastale
dell’immobile.

Ric. 2016 n. 21543 sez. MT – ud. 21-12-2017
-2-

R.G. 21453/16

comunale sulla base di sentenze passate in giudicato che avevano accertato il valore
di aree omogenee a quella in contestazione che erano state oggetto di procedure
espropriative, oltre che sulla base dei valori OMI, mentre, il contribuente e la stessa
CTR non aveva supportato la diversa valutazione sulla base di elementi probatori
idonei, in particolare, incombeva sulla parte contribuente dimostrare che il valore
dell’area concordato con l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’imposta di registro fosse il
medesimo anche ai fini ICI producendo idonea documentazione, mentre, i giudici
d’appello avevano sovvertito il disposto dell’art. 115 c.p.c, non ponendo a base della
propria decisione tutti e solo gli elementi probatori offerti dalle parti in causa.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il primo motivo è inammissibile perché il “fatto notorio” – premesso che può ben
essere introdotto d’ufficio (Cass. nn. 6299/14, 16959/12) sempre che la notorietà
sia effettiva ai fini estimativi senza dar valore a fattori suggestivi (Cass. n.
22950/14) -è uno strumento probatorio che attiene, nel caso di specie, alla prova
del valore del terreno, mentre non sono pertinenti le norme invocate in rubrica di
cui agli artt. 101 (non sussistendo un problema di contraddittorio), 112 (non
sussistendo alcun profilo di ultra petizione), ovvero di cui all’art. 111 Cost. (non
ponendosi alcun problema di motivazione della sentenza), mentre, non è stata
invocata l’unica norma pertinente, di cui all’art. 115 c.p.c.
Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di esame congiunto, perché
connessi, sono invece fondati.
Secondo l’insegnamento di questa Corte “In tema d’imposta di registro, al fine di
determinare il valore del bene, e dunque la base imponibile, non possono essere
utilizzati i criteri di determinazione dell’ICI, attesa l’occasionalità dell’imposta di
registro rispetto alla periodicità, e dunque ripetitività dell’ICI, la cui quantità va
determinata di anno in anno con riferimento al primo giorno del periodo d’imposta”
(Cass. n. 21830/16).
Nel caso di specie, non sussisteva alcuna effettiva e giustificata uniformità di valore
tra la base imponibile ai fini dell’imposta di registro e quella ai finì ICI, pertanto, i
giudici d’appello si sono discostati dal superiore principio di diritto.
In accoglimento del secondo e terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo, la
sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale
della Campania, sezione di Salerno, affinché, alla luce dei principi sopra esposti,
riesamini il merito della controversia.
P.Q. M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di
legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione dì
Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 21.12.2017
Il

nte
Cirillo

Con un terzo motivo, il comune ha dedotto il vizio di violazione di legge, in
particolare degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma
n. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello non avevano considerato, che i valori di
riferimento dell’area oggetto di controversia era stata individuata dall’ufficio tecnico

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