Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25469 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 04/04/2017, dep.26/10/2017),  n. 25469

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16548/2015 proposto da:

C.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLE IDRIS 18, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO DI

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLO RENATO

OBINU, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 11/03/2015, R.G.N. 171/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONELLO RENATO OBINU.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’11 maggio 2015, la Corte d’Appello di Cagliari, confermava la decisione resa dal Tribunale di Cagliari e, riconoscendo la natura subordinata del rapporto accertato come sussistente tra le parti e, tuttavia, limitando a Euro 63.343,77 l’importo spettante delle differenze retributive pretese, accoglieva la domanda proposta da P.R. nei confronti di C.G., quale titolare dell’omonima ditta esercente l’officina meccanica presso la quale il primo deduceva di aver lavorato dall’1.7.1989 al 31.12.2003, con orario di almeno 50 ore a settimana e retribuzione nettamente inferiore a quella prevista per i dipendenti con inquadramento al 3^ livello dal CCNL delle aziende metal meccaniche private.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in contrasto con le conclusioni del primo giudice, provato l’espletamento da parte del lavoratore a tempo pieno presso l’officina del C. di attività alle dipendenze e sotto la direzione di questi e spettanti le differenze retributive maturate con riferimento al trattamento tabellare, essendo stata ritenuta non provata la prestazione di lavoro straordinario, dei dipendenti del 4^ livello di cui all’invocato CCNL, tale essendo l’inquadramento spettante al lavoratore.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione ad un unico motivo. L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, genericamente rubricato con riferimento all’omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio, alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nonchè alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 91,92,113,115 e 116 c.p.c. e art. 111 Cost., il ricorrente censura ogni passo argomentativo dell’impugnata sentenza, imputando alla Corte territoriale, a motivo del travisamento delle risultanze istruttorie, l’erroneità di ogni statuizione dalla stessa resa.

L’impugnazione formulata dal ricorrente con il predetto articolato motivo deve ritenersi inammissibile nella parte in cui, mentre si prospetta a carico della Corte territoriale l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ci si limita a confutare la ricostruzione che, di quegli stessi fatti, puntualmente esaminati, la Corte territoriale ha fornito nel corretto esercizio del suo libero apprezzamento, non più sindacabile in questa sede alla stregua della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed infondata laddove, sul presupposto del denunciato travisamento delle risultanze istruttorie, imputa alla Corte territoriale la violazione delle norme concernenti l’ammissibilità e la valutazione dei mezzi istruttori, ovvero censura la statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alle spese, correttamente attribuite in relazione alla soccombenza nel giudizio, non certo negando la propria soccombenza ma argomentando in termini ultronei sulla misura di essa.

Il ricorso va dunque rigettato senza attribuzione delle spese, non avendo parte intimata svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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