Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25469 del 12/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.12/12/2016), n. 25469
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8387/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 437/8/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 20/03/2014,
depositata il 12/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di C.L., che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna – sez. stacc. di Sassari – n. 437/8/14, depositata il 12 dicembre 2014, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato annullato l’avviso di accertamento con il quale veniva rideterminato il reddito da partecipazione del contribuente alla Confalonieri srl.
La CTR affermava che, essendo inibita l’azione di accertamento nei confronti della società, non era possibile farne derivare la rideterminazione del reddito da partecipazione in capo al contribuente. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 15, perfezionato dalla società non poteva comportare alcuna preclusione all’accertamento nei confronti dei soci, per il relativo reddito da partecipazione: rispetto ai soci la normativa non prevedeva alcun limite e dunque l’amministrazione conservava integro il proprio potere di rettifica.
Il motivo è fondato.
Ed invero secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 15 (che induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente) non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda integrativa di condono da parte della società, essendo questa ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti (Cass. 20851/2005 e Cass. 386/2016).
Non è dunque ravvisabile, a differenza di questo affermato nell’impugnata sentenza, alcuna preclusione per l’Ufficio in ordine all’accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, per redditi da partecipazione a società di capitali che abbia perfezionato il condono, nei confronti del socio.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Sardegna.
PQM
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CIR della Sardegna, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016