Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25469 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4493-2019 proposto da:

G.R., C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato

NATALIA PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati GIUSEPPE ALBANESE, VINCENZO MEDICI;

– ricorrenti –

contro

GENERTEL SPA, B.R., CE.SI., CE. CARBURANTI

SRL, LLOYD ADRIATICO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 832/2018 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.R. e C.G. propongono ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, n. 832/2018, pubblicata il 28/06/2018, che aveva confermato il concorso di colpa ex art. 2054 c.c., comma 2 nella causazione del sinistro stradale tra i conducenti di due veicoli, G.R. e Ce.Si., condannandoli a risarcire nella misura del 50% il danno a B.R.. Il giudice d’appello ha confermato la presunzione di corresponsabilità dei due conducenti, basandosi sulle risultanze della ctu secondo cui entrambi avrebbero violato le norme comportamentali richieste nella circolazione stradale. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo della controversia: rinuncia alla domanda in primo grado da parte del signor Ce.Si. e della Ce. Carburanti s.r.l. nei confronti della Lyod Adriatico S.p.a. e dei signori G.R. e C.G.. Violazione dell’art. 350 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Il giudice d’appello, condannando gli appellanti al risarcimento dei danni e refusione delle spese processuali, non avrebbe considerato l’accordo transattivo avvenuto tra Lloyd’s Assicurazioni S.pa., Ce.Si. e Ce. Carburanti s.r.l., con cui le parti dichiaravano di rinunciare agli atti di causa e al giudizio.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “violazione e/o errata applicazione di norme di diritto: art. 143 C.d.s. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Il Tribunale avrebbe male interpretato l’art. 143 C.d.S. nel senso che tale norma prescriverebbe l’obbligo di osservanza della destra rigorosa, riconoscendo di conseguenza a G.R. e C.G. la stessa responsabilità di Ce.Si.. Secondo il ricorrente, la norma più che prescrivere un obbligo rigido, avrebbe la finalità di garantire una andatura regolare e corretta ed evitare il rischio di un’occupazione della corsia da parte di veicolo proveniente da parte opposta.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 2054 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – omessa valutazione delle risultanze istruttorie emerse in primo grado, in particolar modo la CTU. Inadeguatezza ed illogicità della motivazione”.

Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il regime di concorso colposo tra le parti, poichè secondo i ricorrenti la responsabilità del sinistro sarebbe da addebitare nella misura dell’80% a Ce.Si. e nel residuale 20 a G.R. per non aver viaggiato tenendosi il più possibile sulla destra del margine stradale.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso è completamente carente di tali indicazioni.

Infatti l’esposizione dei fatti è confusa, non chiarisce se i ricorrenti sarebbero terzi chiamati i quali però sono stati condannati in solido al risarcimento (quale conducente del terzo trasportato danneggiato) con il conducente dell’altro veicolo. Non chiarisce se terzi chiamati e, ed eventualmente, a quale titolo.

Il primo motivo poi denuncia ex art. 360, n. 5 che il giudice avrebbe omesso di esaminare l’accordo intervenuto fra il conducente dell’altro veicolo e l’assicuratore, con cessazione della materia del contendere quanto alla domanda (senza chiarire quale domanda) che il conducente avrebbe proposto nei confronti del ricorrente (anche qui senza specificare se c’è stata una domanda riconvenzionale).

4. L’indefensio dell’intimato non richiede la condanna alle spese.

5. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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