Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25469 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 2040/2018 r.g. proposto da:

HERA S.P.A., in amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270 del

1999 (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona dei

commissari straordinari pro tempore, Prof. F.A., Prof.

N.R. ed Avv. L.G.F., rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Carlo

Ganini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla

via Marianna Dionigi n. 57;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI SANT’ANGELO S.c.p.A., (cod. fisc. (OMISSIS)),

COMUNE DI MARSALA (cod. fisc. (OMISSIS)), CONSORZIO PER L’AREA DI

SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO, in liquidazione

(p. iva (OMISSIS)) ed AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI CIVILI DI

SCIACCA (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI PALERMO depositata il

24/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/09/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. De Renzis Luisa, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avv. C. Ganini, che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Hera s.p.a. in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 24 dicembre 2016, n. 2348, reiettiva del gravame dalla prima proposto contro la sentenza del Tribunale di Agrigento del 25/26 gennaio 2011, n. 94, che, a sua volta, aveva respinto la sua domanda di revocatoria fallimentare spiegata verso la Banca Popolare di S. Angelo s.c.p.a., il Comune di Marsala, il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Agrigento, in liquidazione, e l’Azienda Ospedaliera Ospedali civili riuniti di Sciacca. Tutti gli originari convenuti/appellati non hanno spiegato difese in questa sede.

1.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, disattendendo il corrispondente motivo di impugnazione, ritenne che l’operazione di giroconto della somma di Euro 1.800.000,00, effettuata il 20 marzo 2003 sul c/c n. (OMISSIS) intestato alla Hera s.p.a., con saldo passivo e scoperto, in connessione con il mutuo chirografario la cui erogazione era stata deliberata dalla banca appellata con atto in pari data, non costituisse pagamento anomalo “atteso che lo stesso non è stato effettuato a mezzo di cessione di crediti o con provviste proprie di parte appellante, bensì con la concessione di un mutuo chirografario da parte della stessa banca appellata. Non risulta, dunque, essersi ridotta la consistenza patrimoniale dell’appellante e – non trattandosi di mutuo ipotecario ma di un mutuo chirografario – non è stata nemmeno alterata la par condicio creditorum”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il formulato motivo – rubricato “Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, (nella formulazione antecedente alla modifica di cui al D.L. n. 35 del 2000), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – lamenta l’erroneità della riportata decisione della corte distrettuale per non aver considerato che la suddetta operazione di giroconto, sicuramente effettuata nel biennio antecedente la dichiarazione dello stato di insolvenza di Hera s.p.a., aveva avuto la funzione di estinguere i debiti derivanti dal predetto conto corrente n. (OMISSIS), e, pertanto, si era sostanzialmente rivelata un mezzo anormale di pagamento di debiti liquidi ed esigibili che aveva ridotto la consistenza patrimoniale della menzionata società ed altresì alterato la par condicio creditorum.

2. Tale doglianza è fondata.

2.1. Invero, pacifiche essendone l’effettività e la data di attuazione, la descritta operazione di giroconto aveva comportato l’accredito, il 20 marzo 2003, sul c/c n. (OMISSIS), intestato, presso la Banca Popolare di S. Angelo s.c.p.a., alla odierna ricorrente in bonis, con saldo passivo e scoperto, della somma di Euro 1.777.435,00 (che ne costituiva il netto ricavo) in connessione con il mutuo chirografario di Euro 1.800.000,00, la cui erogazione era stata deliberata dalla banca predetta con atto in pari data.

2.2. Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito, in fattispecie sostanzialmente analoga a quella odierna, che, in tema di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente, è sempre revocabile il pagamento accreditato su conto scoperto, pure se la somma provenga da un separato negozio di finanziamento concluso con la stessa banca al fine di ripianare lo scoperto di quel conto, dovendosi riconoscere la funzione solutoria ogni qual volta il pagamento sia finalizzato ad estinguere le passività correlate al conto stesso (cfr. Cass. n. 13287 del 2018; Cass. n. 20482 del 2009; Cass. n. 17892 del 2004).

2.2.1. In particolare, deve considerarsi che il presupposto oggettivo della revocatoria degli atti di disposizione compiuti dall’imprenditore nel cd. periodo sospetto deriva dalla specialità del sistema fallimentare, ispirato all’attuazione della par condicio creditorum: detto presupposto è, quindi, dato dal semplice fatto della lesione di tale par condicio (cfr. Cass. n. 13002 del 2019; Cass. n. 16565 del 2018; Cass. n. 11652 del 2018), collegata, con presunzione legale assoluta, al compimento dell’atto vietato nel periodo di legge, e ciò “in aderenza alla funzione distributiva (antindennitaria) propria dell’azione revocatoria” (cfr. Cass. 23430/2012), richiamandosi l’esigenza di assicurare una ripartizione paritaria delle perdite fallimentari fra un novero di soggetti più ampio rispetto ai creditori esistenti al momento della dichiarazione del fallimento.

2.2.2. Nella vicenda oggi all’attenzione di questa Corte, è incontroverso, come si è già detto, che la rimessa/pagamento di cui si discute era affluita su di un conto corrente con saldo passivo e scoperto, sicchè la complessiva operazione (giroconto connesso al mutuo chirografario erogata in pari data dalla banca) si iscriveva in (ed implicava) un distinto finanziamento operato dalla stessa banca, comportando comunque un’erogazione di danaro diretta a estinguere le passività correlate alla scopertura del conto. Essa, quindi, non essendone stato dedotto (nè rinvenendosi alcunchè, in proposito, nella sentenza impugnata) un diverso e/o ulteriore titolo giustificativo (quali, in via meramente esemplificativa, una novazione, un riscadenzamento del debito, etc.) – ha avuto funzione solutoria (come, del resto, espressamente riconosciuto dalla stessa Banca nella propria comunicazione alla Hera s.p.a. del 20 marzo 2003, riprodotta in ricorso, in cui si legge che il mutuo chirografario in oggetto era “finalizzato all’appianamento dell’esposizione debitoria del c/c (OMISSIS)…”) indipendentemente dalla tecnica di annotazione contabile dell’operazione medesima; cosa, d’altronde, evidente se si considera che, nei termini appena riferiti, il risultato finale comunque suppone l’utilizzo della somma per ripianare un debito preesistente.

3. L’impugnata sentenza, che si pone in palese contrasto con il principio riportato al p. 2.2., va, per conseguenza, cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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