Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25468 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25468 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 19104-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2530

SOCOBA SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 233/2010 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
04/06/2010;

Data pubblicazione: 13/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/09/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE BONIS che si
riporta e chiede l’accoglimento;

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

In accoglimento dell’appello proposto da SOCOBA s.r.l. ed in riforma della decisione
di prime cure, la Commissione tributaria della regione Campania con sentenza 4.10.2010

dell’Agenzia delle Dogane con il quale veniva richiesto il pagamento della differenza tra
il dazio pieno dovuto dalla ditta importatrice ed il dazio agevolato, previsto in regime
tariffario di contingentamento dal reg. CE n. 404/1993 ed effettivamente corrisposto
dalla società, in relazione ad operazioni di importazioni di banane, provenienti da Paesi
terzi, effettuate nell’anno 1998 sulla base di titoli AGRIM emessi dalla autorità spagnola
e risultati falsi a seguito delle indagini svolte dall’OLAF.
I Giudici territoriali fondavano la decisione : a) sulla richiesta di archiviazione
formulata al GIP dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di
Salerno da cui emergeva che “nel corso delle indagini non sono stati acquisiti elementi
idoneia comprovare la effettiva contraffazione dei documenti e la effettiva utilizzazione
degli stessi da parte della SOCOBA s.r.l.”, b) sull’inadempimento da parte delle autorità
spagnole dell’obbligo di trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 28 del
reg. CEE n. 3719/1988, delle impronte dei timbri ufficiali utilizzati per il rilascio dei
titoli AGRIM.

La Agenzia delle Dogane ha impugnato, per cassazione, la sentenza di appello, non
notificata, affidando il ricorso -ritualmente notificato alla società contribuente- a sette
mezzi.
Non ha resistito SOCOBA s.r.1..
La Agenzia fiscale ha depositato anche memoria illustrativa.

Motivi della decisione
1
RG n. 19104/2011
ric. Ag. Dogane c/ SOCOBA s.r.l.

Còs est.
StefoI Olivieri

n. 233 dichiarava illegittimo l’avviso di rettifica emesso dall’Ufficio di Salerno

§ 1. La Agenzia delle Dogane censura, con il primo motivo, la sentenza di appello
per vizio di nullità processuale ex art. 360co1 n. 4 c.p.c., in relazione alla violazione
dell’art. 111 Cost., dell’art. 132co 1 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36co2 n. 4 Dlgs n. 546/1992
avendo fondato la propria decisione la CTR su una motivazione del tutto avulsa dal
“thema decidendum”.

profilo di legittimità della carente e contraddittoria motivazione in punto di falsità dei
certificati AGRIM, in relazione all’art. 360co1 n. 5 c.p.c..

1.1 H primo motivo è infondato.

1.2 H vizio di carenza assoluta di motivazione per violazione dell’art. 132col n. 4)
c.p.c. (relativamente al giudizio tributario, art. 36co2 n. 4 Dlgs n. 546/1992) attiene ai
requisiti formali di validità del provvedimento giurisdizionale, in ordine ai quali il
sindacato di legittimità non involge valutazioni di adeguatezza intrinseca degli
argomenti logici adottati dal Giudice di merito, ma si esaurisce in un enunciato
apofantico -limitato alla affermazione della esistenza od inesistenza- in ordine alla
materiale individuazione nel documento-sentenza di una “relatio” tra la questione
controversa -definita in premessa- e la soluzione adottata mediante applicazione di una
regola di diritto -individuata nel dispositivo-, indipendentemente quindi da ogni
valutazione attinente alla logicità della argomentazione giustificativa della decisione
(che, pertanto, può sussistere nella sua materialità -così rimanendo integrato l’elemento costitutivo
di validità del provvedimento giurisdizionale- pur potendo risultare, invece, logicamente inadeguata
a sorreggere la soluzione scelta dal Giudice di merito).

A parte il caso di scuola della “materiale” assenza di rappresentazione di tale
“relatio” nella sentenza (che si verifica quando il giudice in sentenza si limita a dare atto della
questione controversa e della regola di diritto applicata, senza alcuna spiegazione dell’iter logico
seguito per collegare il fatto al diritto), il provvedimento giurisdizionale incorre nel radicale
2
RG n. 19104/2011
ric. Ag. Dogane c/ SOCOBA s.r.l.

Co s’ est.
Stefanb Olivieri

La medesima censura è stata reiterata anche con il settimo motivo, sotto il differente

vizio di nullità tutte le volte in cui detta “giustificazione” risulti

“meramente

apparente”, e cioè pur essendo materialmente individuabile nel testo scritto, tuttavia non
consente di rilevare quale sia stata la “rado decidendi” (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n.
161 del 08/01/2009), come nel caso in cui la “relatio” sia effettuata mediante rinvio a

precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e “non ricollegati
(cfr. Corte eass. Sez. L, Sentenza n. 15949 del

esplicitamente alla fattispecie controversa”

27/05/2011), o ancora quando il giudice di merito “apoditticamente” neghi che sia stata

data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita,
omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico
oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza
n. 871 del 15/01/2009), od ancora quando la sentenza sia del tutto priva di riferimenti ai

“criteri di diritto” che hanno determinato l’applicazione della “regula juris” (cfr. Corte
eass. Sez. 5, Sentenza n. 16581 de/ 16/07/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 18108 del 04/08/2010).
Tanto premesso e considerato che il vizio in questione deve essere accertato alla
stregua del “corpus” unitario costituito dalle diverse parti in cui si articola la sentenza
(descrizione del fatto e delle vicende processuali; argomenti logici e criteri giuridici; affermazione
della regola applicata nel caso concreto, come evidenziato nel dispositivo), ritiene il Collegio che

la pronuncia impugnata vada esente dal vizio di nullità denunciato in quanto, se da un
lato, in essa sono agevolmente individuabili due distinte “rationes decidendi” (l’una
indicata con argomento “per relationem” alla richiesta di archiviazione del procedimento penale;
l’altra fondata sulla rilevata violazione da parte delle autorità spagnole delle prescrizioni del
regolamento CEE n. 3719/1988), dall’altro proprio la pluralità di autonome ragioni di

decisione preclude la fondatezza della censura che -anche in relazione al vizio di
motivazione cd. “apparente”- non può essere rivolta separatamente ad uno soltanto dei
due argomenti che sorreggono la decisione, ma deve involgere necessariamente -proprio
in quanto fondata sulla carenza di un elemento costitutivo del provvedimento
giurisdizionale- l’intero apparato motivazionale della sentenza.

3
RG n. 19104/2011
ric. Ag. Dogane c/ SOCOBA s.r.l.

1

Co . est.
Stefa o Olivieri

17/12/2001; id. Sez. L, Sentenza n. 662 del 17/01/2004; id. Sez. 5, Sentenza n. 11710 del

1.3 Fondato è invece il settimo motivo.

1.4 La pretesa tributaria, oggetto degli avvisi di rettifica impugnati dalla società, era
basata sul presupposto della falsità materiale -accertata su richiesta dell’OLAF dal
Ministero della Economia del Regno di Spagna- dei titoli AGRIM utilizzati dalla società

1.5 Premesso che il giudizio civile di falso ed il procedimento penale di falso, pur
conducendo entrambi ad un’eliminazione dell’efficacia rappresentativa del documento
risultato falso, sono sostanzialmente differenti tra loro (il primo tende soltanto a dimostrare
la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto
obiettivo o nella sua sottoscrizione; il secondo, mira anche ad identificare l’autore, al fine di
assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge: cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2524 del
07/02/2006), da quanto è dato evincere dalla motivazione della stessa sentenza di appello,

il provvedimento di archiviazione penale emesso dal GIP del Tribunale Ordinario di
Salerno, non aveva affatto escluso la falsità materiale dei documenti in questione, ma
aveva soltanto accertato la mancanza di prove di un coinvolgimento dell’amministratore
di SOCOBA s.r.l. nel reato di contraffazione dei certificati AGRIM, dovendo
logicamente presumersi, in conseguenza, che il PM abbia ritenuto di escludere la
partecipazione dell’imputato al reato (di falso materiale ex at. 482 c.p. ed ideologico ex
art. 483 c.p. ovvero di uso di atto che sa essere falso ex art. 489 c.p.) sull’implicito
presupposto della esistenza di tale reato e cioè della falsità dei documenti.

1.6 Ne segue la assoluta inconferenza dell’argomentazione motivazionale svolta, dai
Giudici territoriali, “per relationem” al contenuto della richiesta di archiviazione del PM
in data 2.12.2005, riprodotta per stralcio in sentenza (limitatamente alla proposizione:
“nel corso delle indagini non sono stati acquisiti elementi idonei a comprovare
l’effettiva contraffazione dei documenti e la effettiva utilizzazione degli stessi da parte
della SOCOBA s.r.l.”) ed integralmente in allegato a pag. 10 del ricorso, in quanto
4
RG n. 19104/2011
ric. Ag. Dogane c/ SOCOBA s.r.l.

Con est.
Stefan Olivieri

SOCOBA nelle operazioni di importazione regolate a regime tariffario agevolato.

inidonea a supportare il rigetto della pretesa tributaria sulla errata supposta equivalenza
dei fatti accertati nelle indagini penali e dei fatti posti a base degli avvisi di accertamento
emessi “sulla base proprio dei certificati AGRIM ritenuti dalla Dogana contraffatti”
(cfr. motiv. sentenza CTR), apparendo del tutto evidente la ontologica differenza tra la
assenza di prove della condotta criminosa (reato di contraffazione di atto
amministrativo) ascritta all’amministratore, ed invece la indebita fruizione della

contraffatto all’origine da ignoti).
Deve rilevarsi, inoltre, che i principi di diritto enunciati da questa Corte in ordine alla
utilizzabilità da parte del Giudice tributario di prove atipiche e di prove acquisite in altri
giudizi diversi da quello tributario (cfr. Corte eass. V sez. 2.12.2002 n. 17037; id. III sez.
4.3.2004 n. 4394 secondo cui il Giudice tributario “può legittimamente porre a base del proprio

convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria in lite, le
prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire
elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico – riservato al
giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre
risultanze de/processo”; id. V sez. 21.2.2007 n. 4054), non possono evidentemente estendersi

all’intero apparato motivazionale della sentenza emessa dal Giudice penale (o nella
specie della richiesta di archiviazione emessa dal PM) che, per quanto concerne al suo
contenuto critico-valutativo (dei fatti provati processualmente), non assolve direttamente
ad alcuna funzione dimostrativa di un fatto storico, dovendo distinguersi a tal fine le
prove raccolte nel corso delle indagini e verificate nel processo penale, dalla valutazione
di tale prove compiute dal Giudice all’esito di quello stesso procedimento e compendiate
nella motivazione della sentenza (nel caso di specie nella richiesta di archiviazione). Ne
segue che il mero richiamo alle “conclusioni” cui è pervenuto il Procuratore della
Repubblica (in ordine alla valutazione della inefficacia probatoria degli elementi fattuali
acquisiti al giudizio), non può dunque costituire “ex se” valido e sufficiente supporto alla
decisione adottata dal Giudice tributario, stante la relazione di autonomia in cui si
pongono il giudizio penale ed il giudizio tributario (che ha ricevuto espressa conferma
nell’art. 20 del Dlgs 10.3.2000 n. 74), poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della
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RG n. 19104/2011
ric. Ag. Dogane c/ SOCOBA s.r.l.

Cons.
Stefano livieri

agevolazione daziaria in difetto di un valido titolo di legittimazione (in quanto

prova (come il divieto di quella testimoniale ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992) che non operano
nel giudizio penale e, dall’altro, possono invece valere anche presunzioni legali (ed anche
presunzioni prive dei requisiti prescritti dall’art. 2729 c.c.) inidonee a fondare una pronuncia

penale di condanna (cfr. Corte cass. V sez. 24.5.2005 n. 10945; id. 8.10.2010 n. 20860), atteso
che “nessuna automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi nel separato
giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile,

di condanna o di assoluzione,

stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei
confronti del contribuente. Pertanto, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare
l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone
automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio
tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta
delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), deve,
in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad
operare” (cfr. Corte cass. V sez. 21.6.2002 n. 9109. Vedi: Corte cass. V sez. 8.3.2001 n. 3421;
id. 25.1.2002 n. 889; id. 19.3.2002 n. 3961; id. 24.5.2005 n. 10945; id. 12.3.2007 n. 5720; id.
18.1.2008 n. 1014 -in materia di fatturazione per operazioni inesistenti: ribadisce che la efficacia

del giudicato concerne solo circostanze fattuali specifiche,

ma non può estendersi anche agli

elementi di valutazione di quei fatti-; id. 17.2.2010 n. 3724; id. 8.10.2010 n. 20860; id. 27.9.2011
n. 19786; id. 23.5.2012 n. 8129).

1.7 La sentenza di appello appare, peraltro, inficiata dal vizio di legittimità dedotto
dalla ricorrente anche in relazione all’inadeguato impiego della tecnica motivazionale
“per relationem”. Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, deve ritenersi
pienamente legittima la cd. motivazione “per relationem” agli argomenti in punto di
diritto sui quali è fondata la sentenza di primo grado (od altra sentenza intervenuta in un
diverso giudizio tra le stesse parti o ad altro provvedimento giurisdizionale acquisito agli
atti del giudizio od anche agli stessi atti difensivi delle parti), sempre che il rinvio venga
operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione,
6
RG n. 19104/2011
ric. Ag. Dogane c/ SOCOBA s.r.l.

Cons. est.
Stefano 01 . ieri

emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli

essendo necessario che venga comunque dato conto delle argomentazioni delle parti
nonché dell’identità di tali argomentazioni con quelle che erano state esaminate dalla
pronuncia oggetto del rinvio (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 7347 del 11/05/2012). La
“relatio”, operata dal Giudice di appello, deve realizzare pertanto una saldatura tra il
contenuto motivazionale dell’atto richiamato e l’esame e la valutazione di infondatezza
dei motivi di gravame (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2268 del 02/02/2006; id. Sez. 3,
Va ravvisato,

al contrario, il vizio di motivazione quando il giudice non indichi affatto le ragioni del
proprio convincimento rinviando, genericamente e “per relationem”, come nel caso di
specie , al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna
disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.
Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012): nella specie infatti non è riferito dalla

CTR quali elementi siano stati acquisiti nel corso delle indagini penali e siano stati
sottoposti al vaglio critico del Procuratore della Repubblica.

§ 2. Il secondo motivo con il quale la Agenzia fiscale censura la decisione impugnata
per nullità processuale (in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c. anzichè, correttamente, al n 4),
avendo la CTR deciso sui motivi aggiunti proposti dalla società contribuente nonchè
posto a fondamento della decisione le risultanze della indagine penale in violazione degli
artt. 112 e 163 c.p.c. in relazione agli artt. 18, 21 e 24 del Dlgs n. 546/92 ed all’art. 24
Cost., deve ritenersi manifestamente inammissibile per difetto di specificità, avendo del
tutto omesso la parte ricorrente di specificare, quali fossero i “motivi aggiunti” dedotti
dalla società appellante ed in che fase del processo erano stati introdotti, impedendo in
tal modo alla Corte di verificare in limine il fatto processuale posto a fondamento della
censura. Ad analoga pronuncia di inammissibilità si perviene anche in relazione alla
censura di tardiva produzione documentale, non essendo neppure specificato quando
siano stati depositati e quali documenti. Il motivo risulta peraltro macroscopicamente
infondato in quanto dalla lettura dello “svolgimento del processo” riportato nella
sentenza impugnata, risulta che la società aveva depositato la richiesta di archiviazione
7
RG n. 19104/2011
ric. Ag. Dogane c/ SOCOBA s.r.l.

Cons. t.
Stefano blivieri

Sentenza n. 15483 del 11/06/2008; id. Sez. 2, Sentenza n. 18625 del 12/08/2010).

del PM (che dal timbro datario risulta, invero, depositata in data 2.12.2005) con la
memoria in data 3.3.2004 (dunque ampiamente entro il termine di perentorio previsto
dall’art. 32co 1 Dlgs n. 546/92), alla quale peraltro l’Ufficio doganale aveva potuto
controdedurre depositando memoria in data 30.4.2010, e nè con la predetta memoria nè
alla udienza di trattazione del 10.5.2010 risulta che l’Ufficio abbia eccepito la nullità
della produzione documentale della società od abbia addotto pregiudizi al diritto di

rinuncia ex art.157co3 c.p.c ad avvalersi della eccezione.

§ 3. Con il quarto motivo

la Agenzia fiscale impugna la sentenza di appello

censurando, per violazione e falsa applicazione dell’art. 28 reg. CEE n. 3719/88 e
dell’art.220 parag. 2 lett. b) reg. CE n. 2913/92, dell’art. 904 punto c) del reg. n.
2454/1993, la seconda “rado decidendi” fondata sulla violazione da parte della autorità
spagnole della disposizione comunitaria (art. 28 cit.) che prevede l’obbligo di
trasmissione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle impronte ufficiali dei
timbri utilizzati per la emissione dei certificati AGRIM.
3.1 La sentenza della CTR ha deciso l’annullamento dell’ avviso di rettifica “anche in
considerazione” dell’inadempimento da parte delle autorità spagnole dell’obbligo di
comunicazione previsto dal regolamento (CEE) della Commissione 16 novembre 1988,
n. 3719 (che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di
esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli) e che trova applicazione

anche in relazione al rilascio dei titoli di cui all’art. 17 del Regolamento (CEE) n. 404/93
del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore della banana.
3.2 In particolare il reg. n. 3719/1988 -nel testo successivamente modificato,
applicabile ratione temporis- dispone quanto segue:

8
RG n. 19104/2011
Ag. Dogane e/ SOCOBA s.r.l.

Cons. t.
Stefano livieri

difesa, con la conseguenza che tale condotta processuale integrerebbe comunque la

Articolo 27
1. Quando sussistano dubbi in merito all’autenticità del titolo o dell’estratto di titolo o delle diciture
e dei visti che vi figurano, i competenti servizi nazionali rinviano il documento contestato o una sua
fotocopia alle autorità interessate ai fini di un controllo.
Questa procedura può essere applicata anche a titolo di sondaggio; in tal caso viene rinviata solo
una fotocopia del documento.

Articolo 28
1. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente, nella misura
necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento, le informazioni relative ai titoli e
agli estratti, nonché alle irregolarità ed alle infrazioni che li riguardano.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, le
irregolarità e le infrazioni al presente regolamento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco e gli indirizzi degli organismi
competenti per l’emissione dei titoli e degli estratti, per la riscossione dei prelievi e per il
pagamento delle restituzioni. La Commissione pubblica tali dati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
4. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del
caso, dei timbri a secco delle autorità competenti. La Commissione ne informa immediatamente gli
altri Stati membri.

3.3 Orbene la statuizione della CTR risulta affetta dal vizio denunciato avendo
ritenuto i Giudici di merito di escludere la insorgenza della obbligazione doganale e
l’applicazione del dazio pieno alla importazione (in dipendenza del superamento del
limite di contingentamento), in quanto l’autorità emittente non aveva adempiuto alla
preventiva trasmissione alla Commissione europea delle impronte dei timbri utilizzate
dagli uffici competenti per il rilascio dei certificati AGRIM, in tal modo venendo ad
inserire nello schema normativo previsto dal reg. CEE n. 404/1993 -che disciplina il regime
di contingentamento tariffario della importazione di banane dai Paesi della zona APC (AfricaCaribi-Pacifico)- un elemento ulteriore e del tutto estrinseco alla fattispecie costitutiva

della obbligazione doganale, non essendo stata neppure prospettata dai Giudici
9
RG n. 19104/2011
ric. Ag. Dogane c/ SOCOBA s.r.l.

Cons ltst.
Stefano livieri

2. Se i servizi nazionali competenti rinviano il documento contestato conformemente al paragrafo 1,
essi ne rilasciano ricevuta a richiesta dell’interessato.

territoriali la ipotetica relazione logica che dovrebbe venire ad istituirsi tra
l’accertamento dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (fondata sulla falsità dei
documenti di importazione, e sulla violazione del contingentamento) e la inosservanza
della indicata disposizione comunitaria da parte delle autorità spagnole, dovendo in
particolare escludersi -alla stregua delle norme esaminate- che da tale inadempimento
possa derivare una preclusione in ordine all’accertamento, da parte di quelle stesse

3.4 Qualora poi -come ipotizzato dalla ricorrente- l’indicazione della predetta
violazione della norma comunitaria, contenuta nella sentenza di appello, dovesse
preludere ad una criptica motivazione fondata sulla tutela della buona fede dell’operatore
economico, palesemente errata risulterebbe la statuizione impugnata, avendo omesso il
Giudice di appello di accertare i presupposti normativi della tutela del legittimo
affidamento determinato da errore imputabile a condotta attiva dell’autorità doganale ex
art. 220 paragr. 2, lett. b) del CDC: in proposito si rileva infatti che, anche a qualificare
come errore attivo, la condotta omissiva delle autorità spagnole, risulta del tutto carente
la verifica da parte della CTR degli ulteriori elementi richiesti dalla norma come
interpretata dal Giudice di Lussemburgo nel senso che “l’importatore può utilmente
invocare il legittimo affidamento ai sensi dell’art. 220 paragr. 2 lett. b) del codice
doganale e così beneficiarie della deroga al recupero a posteriori prevista da detta
disposizione solo quando ricorrano tre condizioni cumulative. Occorre anzitutto che il
rilascio irregolare dei certifìcati……sia dovuto ad un errore delle autorità competenti
stesse, poi che l’errore commesso dalle medesime sia di natura tale da non poter essere
ragionevolmente rilevato dal debitore di buona fede e infine, che quest’ultimo abbia
osservato tutte le prescrizioni della normativa in vigore ” (cfr. Corte giustizia UE
15.12.2011, causa C-409/10, Hauptzollamt Hambur-Afasia Knits, punto 47, che richiama le
sentenze in data 14.5.1996 cause riunite C-153/94 e C-204194, Faroe Seafood; in data 3.3.2005
in causa C-499/03 , Biegi Nahrungsmittel e Commonfood c/ Commissione , punto 46; in data
18.10.2007 in causa C-173/06 Agrover, punto 30).
10
RG n. 19104/2011
tic. Ag. Dogane c/ SOCOBA s.r.l.

Co est.
Stefad Olivieri

autorità inadempienti, della falsità dei documenti di importazione.

§ 4. Con il terzo motivo si censura la sentenza di appello per violazione degli arti.
14 lett. b, 15 e 16 del reg, CE n. 515/1997; con il quinto motivo la Agenzia delle Dogane
deduce la violazione dell’art. 199 reg. CEE n. 2454/1993; con il sesto motivo censura la
sentenza di appello per violazione degli artt. 2697, 2699, 2700 c.c., degli arti. 12 e 45 del
reg. CE 13.3.1997 n. 515, dell’art. 9 del reg. CE 25.5.1999 n. 1073, degli artt. 115 e 116

360co1 n. 3 c.p.c..
La Agenzia sostiene che i Giudici di merito hanno errato a non ritenere sufficiente la
prova della falsità dei certificati AGRIM offerta dall’Uffico doganale mediante il
deposito del documento INF AM A 36/2000 con il quale l’OLAF portava a conoscenza
degli Stati membri le risultanze delle verifiche eseguite che aveva condotto ad accertare
la contraffazione dei titoli all’importazione utilizzati anche da SOCOBA s.r.l. nelle
operazioni oggetto della presente controversia, dovendo attribuirsi a tale prova
documentale efficacia probatoria privilegiata ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., con la
conseguenza che, disattendendo detta efficacia probatoria, la CTR aveva addossato alla
PA l’onere della prova in violazione della regola del riparto secondo cui era la società
che vantava il diritto alla fruizione del regime daziario agevolato a dover dimostrare la
sussistenza dei presupposti di legge (tra cui la genuinità dei documenti di importazione) .

4.1 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto rivolti ad
impugnare la medesima statuizione, sono infondati.

4.2 Questa Corte ha ripetutamente precisato che tutti gli accertamenti compiuti
dall’OLAF (servizio antifrode dell’Unione Europea) hanno rilevanza probatoria
nell’ordinamento comunitario in forza di quanto previsto dal Regolamento CEE n.
1073/1999, poiche’ non solo l’art. 9, comma primo, riconosce efficacia probatoria
privilegiata ai fatti accaduti in presenza degli ispettori, e l’art. 9, comma secondo,
stabilisce l’equipollenza della relazione redatta al termine delle indagini a quella redatta
11
(
RG n. 19104/2011
ric. Ag. Dogane c/ SOCOBA s.r.l.

Co est.
Stefa Olivieri

e 213 c.p.c. nonchè dei principi generali in tema di onere della prova, in relazione all’art.

agli ispettori amministrativi dello Stato membro, ma l’art. 9, comma terzo, e l’art. 10,
comma primo, prevedendo la trasmissione alle autorita’ degli Stati membri interessati,
rispettivamente, di “ogni documento utile” acquisito e la comunicazione di “qualsiasi
informazione” ottenuta nel corso delle indagini, inducono a ritenere l’utilizzabilita’ anche
di altre fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dall’organismo antifrode, e quindi
anche dei verbali delle operazioni di missione (cfr. Corte cass. V sez. 27.7.2012 n. 13496;

4.3 Tale peculiare disciplina della prova dettata dalla norma comunitaria si impone
anche alle Autorità giudiziarie degli Stati membri che non possono, pertanto, prescindere
dalle risultanze istruttorie delle indagini condotte dall’organo ispettivo della UE. Ne
consegue che l’Amministrazione finanziaria assolve al proprio onere probatorio in
ordine alla pretesa di recupero fiscale mediante riferimento alle risultanze di tali indagini
comunicate dall’OLAF con note di trasmissione nelle quali vengono fornite le
informazioni e gli elementi essenziali indispensabili per la emissione degli avvisi di
accertamento ed in rettifica. Prodotta in giudizio la relazione dell’OLAF, viene quindi
a ribaltarsi sul contribuente l’onere di dimostrare i fatti contrari idonei a contrastare la
pretesa impositiva (cfr. da ulitmo Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 5892 del 08/03/2013).

4.4 Nella specie l’accertamento della falsità dei titoli AGR1M compiuto dall’OLAF si
fondava sulle verifiche eseguite dalla stessa Autorità amministrativa nazionale
competente ad emetterli (Ministero del Commercio dello Stato spagnolo) che aveva
appurato come i titoli predetti (identificati nel numero e nella data) non fossero stati mai
emessi.
Risulta, pertanto, evidente come alcun altro elemento probatorio dovesse essere
aggiunto alla predetta dichiarazione di inesistenza originaria dei documenti utilizzati da
SOCOBA s.r.l. per effettuare le importazioni, venendo invece a gravare sulla società
l’onere di allegare e dimostrare la esistenza di circostanze fattuali idonee a sostenere che
i certificati erano stati effettivamente emessi dalla autorità competente, ovvero che i
12
RG n. 19104/2011
ric. Ag. Dogane c/ SOCOBA sr.!.

Cons est.
Stefano Olivieri

id. V sez. 3.8.2012 n. 14036).

numeri e le date indicate nell’elenco trasmesso dal’OLAF non corrispondevano a quelli
riportati nei certificati AGRIM utilizzati dalla società.
Orbene la censura si palesa infondata in quanto la statuizione della CTR con la quale
il valore di elemento di prova della relazione OLAF è stato ritenuto recessivo rispetto
alla valutazione degli elementi probatori compiuta dalla Procura della Repubbliva presso
il Tribunale di Salerno “che ha ritenuto di diver chiedere lO’archiviazione del

norme comunitarie ai documenti redatti dai funzionari ispettivi dell’OLAF, ma si limita
piuttosto a dare conto dell’esito del giudizio di ponderazione tra i diversi elementi
probatori acquisiti al processo, e della preferenza accordata alle risultanze delle indagini
penali tratte dalla richiesta di archiviazione formulata dal PM al GIP presso il Tribunale
di Salerno.
Non è a dubitare, infatti, che la fede privilegiata riconosciuta agli atti pubblici investe
esclusivamente i fatti compiuti e le dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale ma non
anche il contenuto critico dell’atto costitutio dai giudizi espressi o dalle valutazioni di
tali fatti e dichiarazioni (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 12386 del 25/05/2006; id. Sez. 3,
Sentenza n. 12086 del 24/05/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 11012 del 09/05/2013), con la

conseguenza che eventuali interpretazioni e ricostruzioni dei fatti rilevati che inducano i
funzionari OLAF a ritenere falsi i titoli di importazione bene possano essere contrastate
dall’operatore economico -che introduca il giudizio di opposizione al provevdiemnto di
recupero daziario- prospettando una diversa valutazione ovvero con la dimostrazione di
altri fatti (eventualmente accertati nel corso del distinto procedimento penale) idonei a
supportare il diritto alla fruizione del regime tariffario agevolato.

4.5 Non sussiste, pertanto, violazione delle norme comunitarie ed interne indicate in
rubrica, mentre la grave carenza motivazionale in ordine al giudizio di ponderazione tra
gli elementi probatori è stata già oggetto di esame in relazione al diverso vizio di
legittimità dedotto dalla Agenza ricorrente con il settimo motivo.

13
RG n. 19104/2011
ric. Ag. Dogane c/ SOCOBA s.r.l.

Cons. tt.
Stefano t1ivieri

procediemnto penale”, non disconosce la efficacia di mezzo di prova riconosciuta dalle

§ 5. In conclusione il ricorso deve essere accolto, relativamente al quarto e settimo

motivo (inammissibile il secondo ed infondati il primo, terzo, quinto e sesto motivo), la
sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione della
regione Campania che provvederà a nuovo esame nonché a liquidare anche le spese del
presente giudizio.

La Corte :

e..e,
– accoglie il ricorsolcassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione del

Commissione della regione Campania che provvederà a nuovo esame nonchè a liquidare
anche le spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 23.9.2013

P.Q.M.

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