Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25468 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.12/12/2016),  n. 25468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7184/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), società soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di Equitalia Spa, in persona del

Responsabile Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato

DONATELLA CARLETTI, che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO

LEONCAVALLO 2, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CENCI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE ROMA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 5659/37/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA 13/05/2014, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

Fatto E Diritto

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Equitalia Sud spa ricorre, con un unico motivo, nei confronti del contribuente M.M. che resiste con controricorso, nonchè dell’Agenzia delle Entrate, che non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5659/37/14, depositata il 23 settembre 2014, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento per “inesistenza” della notifica dell’atto impugnato.

Con l’unico motivo di ricorso Equitalia Sud spa denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3), lamentando che la CTR abbia omesso di rilevare la sanatoria della nullità della notifica della cartella, in conseguenza della tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente.

Il motivo appare destituito di fondamento.

Come più volte affermato da questa Corte in tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, continua a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che del citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, ricollega alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti ed in quanto tali insuscettibili di sanatoria ex art. 156 c.p.c. (Cass. 2262/2013; 27021/2014), che è invece applicabile, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, alle ipotesi di mera nullità della cartella (Cass. 384/2016; 17251/2013).

Equitalia va dunque condannata alla refusione delle spese nei confronti del contribuente.

Nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia che non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio a M.M., che liquida in 4.000,00 Euro per onorari, 200,00 curo per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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