Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25468 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28108-2018 proposto da:

I.F., T.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA ADRAGNA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

COSTANTINO MARASCIA;

– ricorrenti –

contro

C.S., C.A., UNIPOLSAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 318/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata

il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2015, I.F. e T.D. convenivano in giudizio C.A., C.S. e la Compagnia di Ass.ni Fondiaria Sai (oggi UnipolSAi), quale imprese designata alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro stradale avvenuto il 5.7.12 in Paceco, fra l’autovettura degli attori e quella condotta da C.S., priva di copertura assicurativa per la R.C.A..

Nella contumacia di C.A. e C.S., si costituiva la Fondaria Sai.

Il Giudice di Pace di Trapani, con sentenza n. 283/2015, rigettava la domanda poichè dal giudizio non era emerso alcun elemento istruttorio idoneo ad accertare il verificarsi dell’evento con le modalità descritte dagli attori.

2. Avverso questa decisione, I.F. e T.D. proponevano appello.

Con sentenza n. 318/2018 del 15/03/2018, il Tribunale di Trapani, confermando la sentenza di primo grado, rigettava il gravame, sia nell’an che nel quantum, sulla base di un’integrale contestazione da parte della Compagnia convenuta. Infatti, non appariva ravvisabile alcuna violazione da parte del giudice di primo grado, nella valutazione del materiale probatorio disponibile. Ed infatti, la mera mancata comparizione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale non poteva efficacemente integrare il valore indiziario (Cass. n. 22415 del 26/09/2017) delle dichiarazioni rese nel modulo di contestazione dai due conducenti delle auto (tra i quali, appunto, la medesima C.S.), in assenza, peraltro, di testimoni del sinistro.

3. I.F. e T.D. ricorrono in cassazione, sulla base di cinque motivi.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in tema di valutazione delle prove sulla responsabilità del sinistro stradale, in particolare la violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 143, comma 2 con conseguente omissione o erronea valutazione delle prove acquisite essenziali circa un fatto controverso e decisivo”.

Secondo parte ricorrente, sia il giudice di pace che il Tribunale avrebbero erroneamente valutato il modello CAI a doppia firma, in cui si descrive la dinamica del sinistro stradale. Mentre il primo non avrebbe in alcun modo preso in considerazione tale modello, il Tribunale gli avrebbe attribuito un mero valore indiziario e non di presunzione legale. Invero, il ricorrente afferma che il modulo di constatazione amichevole, quando comunicato all’assicuratore in sede stragiudiziale, come avvenuto nel caso di specie, ha valore di presunzione legale fino a prova contraria della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute, secondo quanto affermato dalla sentenza Cass. n. 22415/2017. Solo nel caso in cui il suddetto modulo venga presentato esclusivamente in sede giudiziale esso avrà mero valore indiziario.

La Fondiaria Sai non avrebbe fornito alcuna prova contraria per contestare i fatti così come descritti nel modulo, pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto considerare la dinamica del sinistro così come ivi esposta.

Il motivo è fondato.

La valenza processuale del modulo di contestazione amichevole di incidente (C.A.I.) è una questione controversa nell’ambito del contenzioso di responsabilità civile automobilistica. A livello normativo, la disciplina rilevante è l’art. 143, comma 2, Codice Assicurazioni Private, il quale prevede che: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.

I problemi interpretativi sono sorti in merito alla opponibilità di tale dichiarazione all’assicuratore, soggetto diverso dai conducenti che hanno firmato la dichiarazione. In merito sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10311/2006, chiarendo che il modulo C.A.I. a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria. Hanno inoltre chiarito che il giudizio debba essere uniforme e unitario per tutte le parti, danneggiato, responsabile e assicuratore, senza che il modulo possa valere in maniera differente tra questi, alla luce dell’art. 2733 c.p.c., comma 3 secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.

Questa Corte poi, nella sentenza n. 22415/2017 ha ulteriormente chiarito che “la denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile ratione temporis – la L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5) deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 16/04/1997)”.

Nel caso di specie occorre precisare quanto segue. Il modello C.A.I. a doppia firma è stato comunicato alla compagnia assicurativa in fase stragiudiziale, secondo quanto indicato dal ricorrente (in assolvimento dell’art. 366 c.p.c., n. 6) che ha indicato con precisione il documento ed il luogo della produzione (pp. 5 e 13). Pertanto decisivo è il documento per averlo il ricorrente posto a base della censura.

Pertanto è da accogliere la complessa doglianza posta nel primo motivo ed il giudice del rinvio dovrà prima di tutto accertare il fatto dell’invio del modello Cai prima della citazione e successivamente dovrà verificare se il giudice di pace ha esaminato il verbale di constatazione amichevole.

5.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la “omessa od insufficiente motivazione in tema di applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 per la prova di una responsabilità quantomeno paritaria nella determinazione del sinistro, e, dunque, su un punto decisivo della controversia”. Secondo il ricorrente, data la contestazione da parte di Fondiaria Sai solo in merito alla dinamica del sinistro ma non anche in merito alla sua esistenza, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il regime di presunzioni di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., comma.

Il secondo motivo, proposto in via subordinata, è assorbito dall’accoglimento del precedente.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in tema di valutazione delle prove sull’effettiva esistenza del danno, in particolare violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 143, comma 2 e dell’art. 115, comma 1, con conseguente omessa o erronea valutazione delle prove acquisite essenziali circa un fatto controverso e decisivo”. Il giudice di appello avrebbe errato non riconoscendo al modello CAI a doppia firma il valore di prova sulla sussistenza del danno. Inoltre, si duole della violazione dell’art. 115 c.p.c. poichè il Tribunale non avrebbe posto a fondamento della decisione le ritrazioni fotografiche prodotte dai ricorrenti, anche se non specificamente contestate da Fondiaria Sai.

Il terzo motivo è infondato perchè il giudice ha ritenuto inidonee dal punto di vista probatorio per mancanza di riferimenti di tempo e di luogo le fotografie prodotte e l’onere di contestazione sorge solo se dall’allegazione risulti il riferimento spazio-temporale (Cass. 28665/17).

5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta “omessa e insufficiente motivazione in tema di mancata nomina di un consulente tecnico d’ufficio, regolarmente sollecitata dalla parte, per ottenere la prova del quantum debeatur, con conseguente assunzione di prova essenziale circa un fatto decisivo e controverso”. Si duole della mancata nomina, da parte del giudice d’appello, di un consulente tecnico di ufficio per la stima del danno.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse perchè il giudice di merito ha dichiarato assorbita la questione del quantum. Infatti nessuna rilevanza ha la motivazione secondo cui mancavano i riscontri dei costi di listino nel preventivo in atti perchè una volta assorbita la questione, così come accade per i casi di inammissibilità, il giudice assorbendo la questione si era spogliato della potestas iudicandi.

5.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di liquidazione delle spese di lite”. Chiede quindi, in seguito alla riforma della sentenza impugnata, la diversa statuizione delle spese di lite di primo e di secondo grado.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

6. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quinto, infondato il terzo motivo e dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale di Trapani in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quinto, infondato il terzo motivo e dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale di Trapani in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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