Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25467 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 10/11/2016, dep.26/10/2017),  n. 25467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16574/2014 proposto da:

S.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA FEDERICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO LUPERTO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

L.L.;

– intimata –

nonchè da:

L.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE NISI, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3897/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/12/2013 R.G.N. 1657/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato NISI SALVATORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di territoriale di Lecce, con sentenza depositata il 23/12/2013, in parziale accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale, rispettivamente interposti, avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, da S.C. e da L.L., condannava il primo al pagamento, in favore della seconda, della somma di Euro 55.538,33 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e della somma di Euro 7.829,33 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, compensando tra le parti le spese del grado.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il S. articolando due motivi.

La L. ha resistito con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale dell’atto di rinunzia al ricorso principale ed a quello incidentale oggetto del presente giudizio, recante la data del 31/10/2016. sottoscritto da entrambe le parti per reciproca accettazione, ed altresì dai rispettivi difensori.

Osserva il Collegio che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., per dichiarare l’estinzione del giudizio.

Nulla va disposto ex art. 391 c.p.c., u.c., in ordine alle spese del presente giudizio, avendo pertanto le parti già stabilito, nell’atto di cui sopra, l’integrale compensazione delle stesse.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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