Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25467 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.12/12/2016),  n. 25467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2946/2015 proposto da:

DOMOTIKA SAS DI D.M. & C., in persona del legale

rappresentante A.C., socia della società

M.D., socio della società, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CIONI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO

GIOVANNINI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1120/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Valerio Cioni difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La Domotika di D.M. & c. sas nonchè i soci M.D. e A.C. ricorrono nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1120/1/14, depositata il 4 giugno 2014, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, con il quale veniva rideterminato il reddito d’impresa della società e, conseguentemente, ex art. 5 T.U.I.R., quello di partecipazione dei soci.

La CTR affermava che il reddito accertato dall’Agenzia in circa 18.000,00 Euro teneva conto, quanto meno parzialmente, delle giustificazioni addotte dalla società e stimava pertanto adeguato il reddito di 12.000,00 Euro.

Con il primo motivo di ricorso i contribuenti denunziano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4), lamentando il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata.

Il motivo appare fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi.

La CTR ha infatti affermato di stimare come adeguato il reddito di 12.000,00 Euro in capo alla società, senza indicare in alcun modo le ragioni della statuizione, ed omettendo di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, senza alcuna disamina logico-giuridica delle questioni controverse, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass. n. 16736/2007).

Va quindi affermata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto essa risulta corredata, sul capo avente ad oggetto l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia, da motivazione solo apparente, fondata su mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. Ss. Uu. 8053/2014).

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CIR della Toscana, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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