Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25466 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 18/10/2016, dep.26/10/2017),  n. 25466

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28470/2011 proposto da:

ZUCCHERI RICAMBI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

BOLOGNESI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.G., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 540/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/11/2010 R.G.N. 841/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato SOLFANELLI ANDREA per delega Avvocato BOLOGNESI

RICCARDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza depositata il 17/11/2010, respingeva il gravame interposto dalla Zuccheri Ricambi S.p.A., nei confronti di S.G., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale erano state dichiarate improcedibili le domande della società volte all’accertamento del recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia con il S. e dell’illecita attività concorrenziale dell’agente, con la conseguente richiesta di condanna per risarcimento del danno, ed era stata parzialmente accolta la domanda riconvenzionale del S.. con condanna della società al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, FIRR, compenso per patto di non concorrenza post-contrattuale ed indennità di clientela.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Zuccheri Ricambi S.p.A. sulla base di quattro motivi.

S.G. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e si lamenta che i giudici di merito negando ingresso alla prova testimoniale richiesta dalla società sia in primo grado che in appello hanno illegittimamente limitato e sacrificato il diritto di difesa della stessa pregiudicandone le ragioni, ed altresì che i capitoli di prova non ammessi non possono ritenersi generici, come invece reputato dai giudici di merito. Per la qual cosa, la Corte distrettuale avrebbe falsamente applicato le norme innanzi citate, negando ingiustamente ingresso ad una prova testimoniale diretta a dimostrare la sussistenza di circostanze che, di per sè, avrebbero reso palese ed incontrovertibile la sussistenza della giusta causa di recesso.

1.1. Il motivo non è fondato.

La Corte di merito ha, infatti, correttamente osservato, basandosi sulle risultanze istruttorie e sui consolidati arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 26943/2007), che la richiesta di esibizione di documentazione fiscale o di acquisizioni di informazioni all’Enasarco fosse meramente esplorativa, anche in considerazione del fatto che tutti i testi escussi, colleghi del S., hanno confermato gli assunti di quest’ultimo. Ed invero, come, in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l’esibizione di documenti non può essere richiesta, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi, allorquando” come nella fattispecie – “neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio; e ciò, in quanto potrebbe determinarsi una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio della ragionevole durata del processo”.

Inoltre, coerentemente, la Corte di merito ha ritenuto, in conformità con il primo Giudice, di non ammettere la prova per testi articolata dalla società, “perchè generica” ed ha correttamente spiegato in motivazione che la “genericità” dei capitoli non debba intendersi come negazione della sufficiente specificità degli stessi ai sensi dell’art. 244 c.p.c., “bensì quale condivisibile esclusione della sufficiente precisione delle circostanze dedotte per fondare idonea presunzione ex art. 2729 c.c.”. Ed al riguardo, i Giudici di merito sottolineano che “non può certo dirsi contrario ad alcuna massima di esperienza che persone interessate all’acquisto di ricambi chiedano informazione al rivenditore circa la disponibilità di tipologie o marchi diversi da quelli trattati o elementi utili (prezzo, qualità…) per effettuare ovvie comparazioni.

Orbene. poichè la mancata ammissione, da parte del giudice di appello, di una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, salvo che le ragioni non siano giustificate in modo palesemente incongruo (Cass. n. 7700/2007), nella fattispecie, deve reputarsi che la censura non coglie nel segno, data la puntuale motivazione della Corte di Appello al riguardo.

2. Con il secondo motivo la società denuncia, sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1746e 1750 c.c., ed in particolare lamenta che nella sentenza oggetto del presente giudizio si afferma che la Zuccheri Ricambi S.p.A. non avrebbe fornito la prova della giusta causa di recesso, senza dare, invece, il giusto rilievo alla gravità dell’inadempimento dell’agente, che avrebbe conservato beni non aziendali con il deliberato scopo di offrirli al pubblico.

2.2. Neppure tale motivo può essere accolto, posto che. peraltro. il ricorrente non indica quali siano le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata in contrasto con le norme citate, nè quale dovrebbe essere la corretta interpretazione delle stesse. ma denuncia soltanto l’interpretazione che la Corte di merito dà delle risultanze di causa, in tal modo tendendo ad un riesame del merito, escluso in questa sede.

La Corte, esaminate, invece le prove raccolte e motivando sulla inammissibilità delle ulteriori prove addotte dalla società, è pervenuta alla conclusione, in mancanza della prova dell’inadempimento dell’agente, non sussiste la giusta causa del recesso dal contratto di agenzia.

3. Con il terzo motivo la società deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1751-bis c.c. e art. 11 preleggi, in merito alla asserita spettanza di un emolumento a corrispettivo dell’asserito “patto di non concorrenza post contrattuale” stipulato antecedentemente all’1/6/2001. In particolare, si lamenta che la Corte di merito abbia applicato retroattivamente una norma che, al tempo in cui le parti hanno stipulato il contratto. non era ancora in vigore, in palese violazione dell’art. 11 Preleggi, a norma del quale la legge non dispone che per l’avvenire.

Peraltro, osserva ancora la società, anche a voler ritenere che tale accordo prevedeva l’obbligo per l’agente di non esercitare attività concorrenziale per un periodo di due anni, nessuna clausola dell’accordo citato prevedeva un corrispondente obbligo, da parte della Zuccheri Ricambi S.p.A. di erogare un corrispettivo per l’osservanza del patto di non concorrenza post contrattuale. Dalla qual cosa discende che nulla la società deve al S. a tale titolo.

3.3. Il motivo è fondato, avendo i recentissimi ed ormai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte (Cass. nn. 12127/2015. 17239/2016, alle cui motivazioni si rimanda) affermato il principio secondo cui l’art. 1751-bis c.c., comma 2, introdotto dalla L. n. 422 del 2000, art. 23, in forza del quale l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente di una indennità di natura non provvisionale, non si applica ai patti stipulati – come nella fattispecie – prima della sua entrata in vigore (cioè l’1/6/2001), ancorchè i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente.

E ciò, in forza dell’art. 11 preleggi, posta l’assenza di una disciplina transitoria per quanto concerne l’applicazione dell’art. 1751-bis c.c., comma 2.

In relazione a tale motivo, la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio.

4. Con il quarto motivo si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo per la controversia relativo alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla Zuccheri Ricambi S.p.A. in conseguenza della violazione degli obblighi contrattuali da parte del S..

4.4. Il motivo non può essere accolto, perchè palesemente volto ad ottenere un riesame del merito, impossibile in questa sede. Inoltre, la Corte ha adeguatamente motivato, come innanzi riferito, sulla mancata prova in ordine a presunti inadempimenti e violazioni degli obblighi contrattuali assunti dal S., pervenendo logicamente e conseguenzialmente al rigetto della richiesta di risarcimento dei danni pretesamente subiti dalla società a causa di quei dedotti, e non provati, comportamenti dell’agente.

5. Per tutto quanto esposto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a quanto affermato, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte rigetta il 1^, 2^ e 4^ motivo di ricorso; accoglie il 3^; cassa e rinvia, in relazione al motivo accolto, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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