Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25466 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34806-2018 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

SERAFICO 106, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TORRE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO PRACILIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 738/2018 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 16/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.G. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Vasto, la Regione Abruzzo, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni riportati dall’autoveicolo di sua proprietà a causa dello scontro con un cinghiale improvvisamente comparso in ora notturna sulla strada statale (OMISSIS), nel territorio del Comune di (OMISSIS).

Si costituì in giudizio la Regione convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. A suo dire la responsabilità dell’evento era da imputare alla Provincia competente o all’ente proprietario della strada.

Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò la Regione al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 3.452,20, con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e il Tribunale di L’Aquila, con sentenza del 16 agosto 2018, ha respinto il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Richiamata l’applicabilità alla fauna selvatica dei principi di cui all’art. 2043 c.c. in luogo di quelli di cui all’art. 2052 c.c., il Tribunale ha osservato che la Regione è l’ente preposto al controllo della fauna selvatica ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19; tale responsabilità permane nonostante la delega conferita dalla Regione alle Province (L.R. Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10, art. 44, della L.R. Abruzzo 17 novembre 2004, n. 41, art. 48, comma 1), perchè la Regione non aveva in effetti devoluto alle Province i mezzi necessari per tale obiettivo, avendo destinato ad altri scopi le somme stanziate a suo tempo.

Ciò premesso, la sentenza ha ritenuto dimostrati il fatto dannoso, la riconducibilità del medesimo all’incuria della Regione e la determinazione dei danni nella somma suindicata.

3. Contro la sentenza del Tribunale di L’Aquila ricorre la Regione Abruzzo con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste D.G. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., nonchè della L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19, della L.R. Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10, art. 44, e della L.R. Abruzzo 17 novembre 2004, n. 41, art. 48, comma 1.

Sostiene la parte ricorrente che, sulla base delle norme richiamate, la responsabilità per il fatto dannoso accaduto doveva essere posta integralmente a carico della Provincia competente, posto che ad essa era stato trasferito il potere concreto di gestione della fauna.

1.1. Il motivo non è fondato.

La recente giurisprudenza di questa Corte ha stabilito, con alcune pronunce emesse in giudizi risarcitori promossi proprio contro la Regione Abruzzo, che nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (così la sentenza 20 aprile 2020, n. 7969, ordinanza 6 luglio 2020, n. 13848, sentenza 22 giugno 2020, n. 12113).

Ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto la sussistenza della responsabilità della Regione, impregiudicata restando l’eventuale (ipotetica) facoltà di rivalsa da parte di quest’ultima nei confronti degli altri enti territoriali.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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