Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25465 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 18/10/2016, dep.26/10/2017),  n. 25465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28406/2011 proposto da:

G.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dagli Avvocati DANILO BERARDO CAMPLESE,

GUGLIELMO GIULIANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TEP S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIANO GIORGIO PETRONIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/05/2011 R.G.N. 207/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato DAMIZIA MARIA ROSARIA per delega orale Avvocato

GUGLIELMO GIULIANO;

udito l’Avvocato PETRONIO LUCIANO GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza depositata il 19/5/2011, respingeva il gravame interposto da G.G., nei confronti della S.p.A. TEP, avverso la sentenza del Tribunale di Parma con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal lavoratore al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto intercorso con la società quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data dell’assunzione, “con inquadramento nel parametro retributivo 140 di cui al CCNL Autoferrotranvieri vigente nel corso del rapporto”. Per la cassazione della sentenza ricorre il G. sulla base di due motivi.

La TEP S.p.A. resiste con controricorso, depositando altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 14/9/2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 863 del 1984 e/o dell’art. 2967 c.c., nonchè la omessa, in sufficiente e contraddittoria motivazione “della sentenza di primo grado e della sentenza impugnata in ordine al possesso da parte del ricorrente della professionalità cui il progetto formativo era preordinato e dunque alla sussistenza di un vizio parziale genetico di causa”.

1.1. Il motivo non è fondato.

Del tutto ineccepibile risulta. infatti. l’iter motivazionale della Corte di Appello di Bologna. laddove. richiamandosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità. sottolinea che “non può escludersi che l’istruzione pratica di un conducente di autoservizi di linea venga attuata, per chi sia già in grado di condurre materialmente gli automezzi. con l’esercizio delle mansioni sotto il controllo e con l’assistenza, anche successivi, di superiori o dipendenti più esperti…. al fine di far conseguire un patrimonio di conoscenza e di esperienza maggiore rispetto a quello derivante dalla semplice abilitazione alla guida di mezzi addetti al trasporto di persone” Cass. n. 1247/2005).

La Corte distrettuale, inoltre, con un iter motivazionale del tutto condivisibile, suffragato dalla valutazione delle prove e scevro da vizi logico-giuridici, ha verificato la sussistenza, nella fattispecie. di un progetto con un contenuto formativo reale ed ha osservato – ed in merito, il ricorrente non ha sollevato alcuna censura – che “l’esperienza acquisita dal lavoratore in pregresse occasioni di lavoro non è di per sè di ostacolo alla stipulazione del c.f.l. ove il progetto formativo sia volto a far acquisire al bagaglio professionale del lavoratore un quid pluris che giustifichi l’adozione di tale forma contrattuale con la sua causa tipica”, e che, nel caso di cui si tratta, “una formazione ulteriore era ampiamente prevista, poichè il progetto era rivolto non solo al conseguimento della professionalità necessaria per la guida…. di vetture filo tranviarie nonchè al conseguimento della professionalità necessaria per lo svolgimento di attività di guida su percorsi extraurbani ma anche, ad esempio e solo per citare alcuni aspetti particolarmente qualificanti, al conseguimento di conoscenze più specifiche e che non risultavano in possesso del ricorrente al momento della stipula del CFL in esame afferenti alle caratteristiche tecniche dei vari mezzi usati nonchè di conoscenze in materia di disciplina del lavoro e relativi diritti sindacali ed in materia di prevenzione ambientale ed infortunistica…”. Ed a seguito di quanto accertato, la Corte di merito ha motivatamente concluso che tutti gli obblighi formativi erano stati del tutto rispettati.

Infine, quanto al dedotto vizio di motivazione, va ribadito, anche in questa sede, quanto questa Corte ha affermato, in più occasioni (cfr., tra le altre, Cass. nn. 23807/2011, 19912/2011), in merito al fatto che i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione, in qualunque modo sollevati dalla parte ricorrente, sia pure in connessione con la pretesa violazione di norme di legge, sono configurabili solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza oggetto del giudizio emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando si evinca l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

Nel caso di specie, le doglianze articolate dal ricorrente con il primo motivo, sotto il profilo di errores ire indicando e. subordinatamente, come generico vizio di motivazione appaiono inidonee, per i motivi anzidetti, a scalfire la coerenza della sentenza sotto il profilo dell’iter logico-giuridico.

2. Con il secondo motivo il G. denuncia, sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 863 del 1984, dell’art. 3 e/o della L. n. 407 del 1990, dell’art. 8 e/o dell’art. 2697 c.c., nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa la mancanza di svolgimento del progetto formativo con riferimento al ricorrente.

2.2. Neppure tale motivo – che, nella sostanza, ripropone le censure sollevate con il mezzo di impugnazione che precede – può essere accolto, posto che, peraltro, il ricorrente non contesta la correttezza dei criteri giuridici che hanno ispirato la decisione oggetto del giudizio di legittimità, ma tende ad ottenere un nuovo esame del fatto, estraneo alla sede adita.

A fronte di ciò, invece, la Corte di Appello, con congrua motivazione incensurabile in questa sede (v., tra le molte. Cass. nn. 5644/2009, 2015/2012), ha operato la valutazione della adeguatezza ed idoneità dell’attività formativa prevista a raggiungere lo scopo del contratto “che è quella di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro”.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600.00, di cui Euro 100,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.,

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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