Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25465 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2021, (ud. 24/06/2021, dep. 21/09/2021), n.25465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15446/2013 R.G. proposto da:

FM Macchine s.r.l. rappresentata e difesa giusta delega in atti

dall’avv. prof. Lorenzo del Federico (con indirizzo PEC per

comunicazioni e notifiche l.delfderico.pec.delfedericoeassociati.it)

e dall’avv. Laura Rosa (con indirizzo PEC per comunicazioni e

notifiche laura.rosa.pec.it) elettivamente domiciliata presso il

loro Studio in Roma, Via F. Denza n. 20;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale degli

Abruzzi, sez. staccata di Pescara n. 528/10/12 depositata il

13/12/2012 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

24/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR rigettava sia l’appello dell’Ufficio sia l’appello della società contribuente conseguentemente confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società ridetta annullando il rilievo afferente la presunta indeducibilità dei costi (per Euro 659.500) relativi alle prestazioni effettuate dalla società Sea Sun e rigettando nel resto, con ciò sul punto confermando l’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA e imposte sul reddito riferito all’anno 2006;

– ricorre a questa Corte la società FM Macchine s.r.l. con atto affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente, osserva la Corte che non è stata prodotta in atti la cartolina di ricevimento attestante il perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione che risulta spedito dall’UNEP di Pescara in data 14 giugno 2018 ma che non risulta esser stato ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, la quale non è costituita nel presente giudizio;

– come è noto, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2;

– in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, come qui avviene, il ricorso per cassazione è inammissibile non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (Sez. 5, Sentenza n. 26108 del 30/12/2015; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23793 del 01/10/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019);

– neppure qui si verifica, stante la decisione della controversia nel procedimento camerale, la circostanza relativa alla presenza in udienza del difensore del ricorrente, che può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo peraltro la prova documentale (in ogni caso qui mai proposta) di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1;

– conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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