Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25465 del 12/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 11/11/2016, dep.12/12/2016), n. 25465
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
S.K., elettivamente domiciliata in Roma presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa per
procura speciale allegata al ricorso dall’avv. Uljana Gazidede che
dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo la
p.e.c. gazidede.uljana-avvocatibari.legalmail.it e il fax n.
080/5227778;
– ricorrente –
nei confronti di:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliata,
con indicazione per la ricezione degli atti del fax n. 06/96514000 e
della p.e.c. ags-m2-mailcert.avvocaturastato.it;
– controricorrente –
Prefettura della Provincia di Bari e Questura di Bari;
– intimate –
avverso l’ordinanza n. 560/2016 del Giudice di pace di Bari, emessa
il 16 maggio 2016 e depositata il 17 maggio 2016, n. R.G. 1775/16.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che in data 26 settembre 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:
Rilevato che:
1. S.K. ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso, in data 17 febbraio 2016, nei suoi confronti dalla Prefettura di Bari e avverso il provvedimento consequenziale della Questura di Bari. Ha dedotto l’opponente la nullità del decreto di espulsione per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, del diritto di difesa come garantito dall’art. 24 Cost., del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., la violazione e mancata applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, e il vizio di motivazione, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4, 4 bis e 5 la violazione dell’art. 7 e 11 della direttiva CE 115/2008.
2. Il Giudice di pace, con ordinanza n. 560/16 ha respinto il ricorso rilevando che: a) dal verbale delle dichiarazioni rilasciate all’autorità di p.s. emerge la sua comprensione della lingua italiana e la scelta della lingua inglese per le notifiche degli atti a lei destinati; b) che la opponente non ha chiesto termine per la partenza volontaria; c) l’opponente entrata in Italia con un visto per ragioni di turismo si è trattenuta nel territorio nazionale oltre la scadenza del visto e manifestando l’intenzione di non volere rientrare nel paese di origine.
3. Propone ricorso per cassazione S.K. deducendo: a) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, del diritto di difesa come garantito dall’art. 24 Cost., del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., nullità del decreto di espulsione del diritto di difesa come garantito dall’art. 24 Cost., del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., per mancata traduzione nella lingua albanese e omessa giustificazione; b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4 e 4 bis per mancata concessione del termine per la partenza volontaria; c) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 omessa valutazione di un fatto storico costituito dalla previa presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari avanzata dalla ricorrente e non menzionata nel provvedimento espulsivo.
4. Non svolgono difese la Prefettura e la Questura intimate.
Ritenuto che:
5. Il primo motivo di ricorso appare fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez 6-1, ord. 22607 del 5 novembre 2015) secondo cui, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del decreto nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata e secondo cui è nullo il provvedimento di espulsione (dello straniero trattenutosi nel territorio dello Stato illegalmente) tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 3676 dell’8 marzo 2012 e n. 14733 del 14 luglio 2015).
6. Sussistono pertanto i presupposti per la discussione del ricorso in camera di consiglio e, se il Collegio condividerà la presente relazione per l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che la sopra riportata relazione unitamente al decreto di fissazione della udienza di discussione in camera di consiglio non è stato comunicato all’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto che al fine della predetta comunicazione unitamente alla nuova fissazione dell’udienza in camera di consiglio la causa va rinviata a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016