Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25464 del 13/11/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25464 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 9483-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2294
contro
GESTOIL SRL IN LIQUIDAZIONE (già UMBRIA OLII SPA) in
persona del Liquidatore e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA COLA
DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE
ELISABETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato LA
Data pubblicazione: 13/11/2013
SPINA GIUSEPPE giusta delega a margine;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 121/2011 della COMM.TRIB.REG. di
PERUGIA, depositata il 24/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
udito per il ricorrrente l’Avvocato GALLUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LA SPINA che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
MELONI;
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Dogane di Perugia autorizzava la
alla temporanea importazione in regime di
sospensione dall’obbligo di pagamento degli oneri
doganali di una partita di olio extravergine di
oliva arrivato, tramite spedizioniere Pecetti snc,
nello stabilimento di Campello sul Clitunno, in
quanto destinato alla successiva esportazione verso
paesi extracomunitari.
La sospensione dal pagamento dei dazi doganali e
dall’IVA all’importazione era stata concessa senza
richiedere cauzione in quanto la società era
titolare di autorizzazione doganale ad operare in
regime di perfezionamento attivo e beneficiaria di
esonero dall’obbligo di prestare cauzione.
Successivamente, in data 22/4/2008, la società
concedeva in affitto l’azienda e con essa le merci
presenti alla Umbria Olii International srl senza
darne alcuna preventiva comunicazione all’Agenzia
delle Dogane di Perugia la quale, a seguito di tali
fatti, emetteva avviso di pagamento di
1
e
Gestoil srl in liquidazione già Umbria Olii spa
1.565.928,93 per dazi
doganali,
iva ed
interessi per inadempimento degli obblighi connessi
al regime agevolativo in relazione alla mancata
comunicazione della cessione.
Avverso tale avviso proponeva impugnazione la
doganale posta in essere (cioè riesportazione con
procedura di triangolazione IVA mediante cessione
ad altro operatore nazionale) non necessitava di
alcuna ulteriore autorizzazione doganale.
La Commissione tributaria provinciale di Perugia
accoglieva il ricorso con sentenza nr. 22/06/09,
avverso la quale proponeva impugnazione l’Agenzia
delle Dogane.
La Commissione tributaria regionale dell’Umbria,
con sentenza nr.121/3/11, depositata in data
24/06/2011, confermava la sentenza di primo grado
ritenendo che l’olio importato in regime di TPA non
era stato commercializzato nell’ambito della
Umbria Olii spa, assumendo che l’operazione
Comunità europea e pertanto non risultava violata
alcuna prescrizione sostanziale né causato alcun
pregiudizio all’amministrazione doganale.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale dell’Umbria ha proposto ricorso per
cassazione la Agenzia delle Dogane con due motivi.
2
n
La contribuente ha
resistito
con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente
Agenzia delle Dogane lamenta violazione e falsa
e 201 e 204 REG.CEE 2913/1992 del 12/10/1992 in
relazione all’art. 360 comma l nr.3 cpc perché i
giudici di appello hanno ritenuto che la società
contribuente abbia commesso solo violazioni formali
mentre, al contrario, il mancato rispetto delle
formalità relativamente alla comunicazione del
contratto di affitto di azienda intercorso tra la
Umbria Olii spa e la Umbria Olii International srl
e la successiva operazione di esportazione senza
preventiva autorizzazione e valutazione della
Dogana comporta inadempienza agli obblighi connessi
al regime agevolativo.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente
applicazione degli artt. 1 e 2 dpr 43 del 23/1/1973
Agenzia delle Dogane lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 90 e 182 DPR nr. 43 del
23/1/1973; 85-90, 114 e 204 Reg.CEE 2913/1992 del
12/10/1992; art. 859 D.A.C., artt. 2558 e 2561 cc
in relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc perché
i giudici di appello hanno ritenuto che la società
3
n
contribuente non abbia
commesso
alcuna
violazione nell’omettere di comunicare la cessione
di azienda mentre, al contrario, l’art. 90 e 182
TULD prevedono che il passaggio dei diritti e degli
obblighi doganali ad altri soggetti deve essere
autorità doganali che devono valutare se i
cessionari soddisfino le condizioni richieste per
fruire del regime agevolativo.
Il
ricorso proposto deve
essere dichiarato
inammissibile per difetto di autosufficienza.
Infatti anzitutto risulta dalla sentenza di appello
che l’omessa comunicazione del contratto di affitto
di azienda all’Agenzia delle Dogane non ha comunque
prodotto un danno erariale concreto, in quanto
l’olio, regolarmente importato in regime di
esenzione doganale, è stato poi esportato in paesi
extracomunitari conformemente al vincolo, “come
emerge dalle dichiarazioni debitamente documentate
dello spedizioniere doganale Sig. Pecetti Luigi il
quale ha fatto presente che la documentazione
relativa agli eventi di cui si discute è
rinvenibile nell’Ufficio delle Dogane di Perugia e
di Latina” (vedi pag. 3 sentenza CTR 121/03/2011).
Tuttavia, secondo la ricorrente Agenzia, le merci
doganali in regime di sospensione non potevano
4
preventivamente comunicato e regolato dalle
essere
cedute
e,
pertanto,
appare
irrilevante la circostanza che la successione nei
diritti e negli obblighi facenti capo al titolare
dell’esenzione doganale e quindi il passaggio del
beneficio dell’esenzione sia avvenuto non per
cessione ma ope legis per affitto dell’azienda
intercorso tra la Umbria Olii spa e la Umbria Olii
International srl.
Nella fattispecie la ricorrente Agenzia non spiega
se l’esportazione verso paesi extracomunitari è
avvenuta a cura del cedente o a cura del
cessionario di guisa che il ricorso manca di
autosufficienza non potendo questa Corte stabilire
se vi sia stata o meno violazione doganale connessa
al passaggio di proprietà della merce.
Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile per difetto di autosufficienza con
condanna alle spese dell’Agenzia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di
autosufficienza, condanna l’Agenzia delle Dogane al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità
che si liquidano in
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 4/7/2013
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