Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25464 del 12/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.12/12/2016), n. 25464
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D.G., dom.ta in Roma, presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura speciale in
calce al ricorso dall’avv. Luca Morelli che indica per le
comunicazioni relative al processo il fax n. 019.692699 e la p.e.c.
luca.morelli-ordineavvocatisv.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
avv. M.R., curatore speciale del minore D.D.;
Comune di Genova;
E.H.;
P.G. presso la Corte di Cassazione;
– intimati –
avverso la sentenza n. 92/2015 della Corte di appello di Genova,
emessa il 28 maggio 2015 e depositata il 17 settembre 2015, n. R.G.
239/2015 e 278/2015.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che in data 22 agosto 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:
Rilevato che:
1. Il Tribunale per i minorenni di Genova, con sentenza del 1 dicembre 2014 – 29 gennaio 2015, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore D.D. nato l'(OMISSIS).
2. Ha proposto appello la madre del minore D.G. censurando la sentenza e il procedimento di primo grado in quanto il T.M. aveva interrotto qualsiasi rapporto fra lei, il figlio e la sua famiglia di origine rendendo così inattuabile la sua volontà di continuare a frequentarlo nella prospettiva di potere in futuro occuparsi pienamente di lui. Ha contestato di aver avuto un comportamento genitoriale inadeguato o dismissivo per il fatto di essersi trasferita in Germania dove aveva cercato una migliore situazione lavorativa e di vita da offrire al figlio.
3. Ha proposto appello anche il padre del minore E.H. lamentando di essere stato pretermesso dal procedimento e di non aver potuto prospettare la sua volontà di occuparsi del figlio e ha quindi eccepito la nullità del procedimento e della sentenza impugnata.
4. Si è costituito il curatore speciale del minore avv. M.R. che ha concluso per il rigetto degli appelli.
5. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 92/2015, ha respinto le impugnazioni. Ha ritenuto infondata l’eccezione sollevata da E.H. in quanto quest’ultimo, sebbene autorizzato al riconoscimento del piccolo D.D. con provvedimento del T.M. di Napoli del 14 luglio 2010 vi aveva provveduto soltanto il 12 marzo 2015 senza nel frattempo interessarsi minimamente al figlio. La Corte distrettuale ha rilevato come il lungo svolgimento del procedimento ha dimostrato l’incapacità e il difetto di motivazione degli appellanti a prendersi cura di D. e la assenza di possibili alternative temporanee valide all’interno del nucleo familiare sia della D. che dell’ H..
6. Ricorre per cassazione D.G. che deduce: a) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 193, art. 12.
Ritenuto che:
7. Il ricorso è infondato. Come la stessa D. riconosce nel ricorso ella non è ancora in grado, a distanza di oltre otto anni dalla nascita del figlio, di prendersi cura di lui. Nè si vede quando tale possibilità possa realizzarsi. Per quanto riguarda la possibilità di un affidamento del minore alla sorella della D. che vive a (OMISSIS) (in provincia di (OMISSIS)) deve rilevarsi come nessun rapporto sia mai intercorso fra il piccolo Davide e la zia che non è intervenuta nel presente giudizio nè ha preso contatto con i servizi sociali per poter instaurare un rapporto con il nipote. Non appare pertanto censurabile la motivazione della Corte di appello secondo cui è palese l’assenza di rapporti significativi fra D. e la zia D.C. cui, già in passato, l’odierna ricorrente ha affidato il suo primogenito Francesco dimostrando un comportamento dismissivo determinato dall’incapacità di assumere il ruolo genitoriale. Nè può ritenersi censurabile l’ulteriore affermazione della Corte distrettuale secondo cui tale affidamento, prospettato nuovamente con il secondo motivo di ricorso, ma mai richiesto dalla persona che dovrebbe attuarlo, non possa rappresentare una soluzione corrispondente all’interesse del minore.
8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.
La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016