Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25463 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 18/10/2016, dep.26/10/2017),  n. 25463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9294/2011 proposto da:

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA AREZZO 54, presso lo studio dell’avvocato FLAVIANO MINDOPI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DAVIDE VINCI,

ANDREA STORI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.R.M.C., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 161/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/10/2010 R.G.N. 929/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato STORI ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Rovigo accoglieva (opposizione proposta da M.M. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale in favore di P.R.M.C., dipendente della prima, per la somma di Euro 2.681,39 a titolo di retribuzione del mese di settembre 2003.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 12/10/2010, accoglieva il gravame interposto dalla P. avverso la sentenza di prime cure, respingendo l’opposizione ad ingiunzione originariamente proposta dalla M..

Quest’ultima ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi. P.R.M.C. è rimasta intimata.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 14/9/2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2735,2697,1324,1366,1368 e 1369 c.c. e dell’art. 115 c.p.c..

Al riguardo, la M. deduce di avere prodotto in primo grado copia dell’ultima busta paga relativa al mese di settembre 2003 recante la sottoscrizione della P.R. ed assume che tale documento costituisca quietanza di avvenuto pagamento ai sensi dell’art. 1119 c.c.: che “tutti i salari maturati dalla lavoratrice. da febbraio 2001 ad agosto 2003, con (eccezione di quello relativo al mese di dicembre 2002 (pagato con assegno bancario), erano stati percepiti con identica modalità, in contanti”; che le prove testimoniali hanno confortato l’avvenuto pagamento ed al riguardo, lamenta che la Corte di merito non avrebbe proceduto alle corrette disamine delle deposizioni di alcuni testi ed avrebbe erroneamente ritenuto che la sottoscrizione della lavoratrice sotto la dicitura “per ricevuta” apposta sull’ultima busta paga non confermi in maniera univoca l’effettivo pagamento della somma indicata nel documento, non avendo, secondo i Giudici di Appello, valore di quietanza e potendo fare riferimento alla sola ricevuta della busta paga e non anche della somma in essa indicata; mentre, a parere della ricorrente, sarebbe chiaro che alla dichiarazione “per ricevuta” non possa attribuirsi altro significato se non quello ricavabile innanzitutto dalla lettera della legge e poi dai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., primo fra tutti, quello di interpretazione secondo buona fede.

1.1. Il motivo non è fondato.

Del tutto ineccepibile risulta, infatti. motivazionale della Corte di Appello di Venezia, laddove, richiamandosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, sottolinea che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d’opera con la formula “per ricevuta”, non sono sufficienti per ritenere delibato l’effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell’avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento.

Ed invero, alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte – dai quali non vi è ragione di discostarsi -, non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga, essendo sempre possibile l’accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga, pur se la sottoscrizione a seguito della risoluzione del rapporto, con accettazione senza riserve della liquidazione può assumere significato negoziale, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti, che dimostrino l’intenzione del lavoratore di accettare l’atto risolutivo, in base ad un adeguato accertamento da parte del giudice (Cass. n. 6267/1998; Cass. n. 9588/2001; Cass. n. 10193/2002; Cass. n. 13150/2016). Accertamento che, nella fattispecie, è stato compiuto con correttezza di metodo ed adeguata motivazione delle risultanze in fatto, quali emerse dalle prove assunte. La qual cosa ha consentito una corretta sussunzione dei fatti nelle norme da applicare, sicuramente scevra dagli errores in iudicando che la parte ricorrente lamenta.

2. Con il secondo motivo la M. denuncia l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando, ancora una volta (si veda pure la stessa censura formulata sub 1 in riferimento al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., comma 1) il mancato e comunque insufficiente esame della deposizione testimoniale resa da un teste che avrebbe inficiato l’efficacia probatoria degli elementi su cui poggia il convincimento dei Giudici di Appello.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Va, infatti, ribadito anche in questa sede quanto questa Corte ha affermato, in più occasioni, in merito al fatto che i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione, in qualunque modo sollevati dalla parte ricorrente, sia pure in connessione con la pretesa violazione di norme di legge, sono configurabili solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza oggetto del giudizio emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando si evinca l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

Nel caso di specie, le doglianze articolate dalla ricorrente,con il primo motivo, sotto il profilo di errores in indicando e, subordinatamente, come generico vizio di motivazione appaiono inidonee, per i motivi anzidetti, a scalfire la coerenza della sentenza sotto il profilo dell’iter logico-giuridico.

In ordine, poi, alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento. alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (Cass. n. 6023 del 2009).

Nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulle dichiarazioni rese da un testimone, senza che le stesse siano state trascritte, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto di una deposizione testimoniale e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. n. 4056 del 2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr.. ex plurimis. Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

3. Con il terzo mezzo di impugnazione viene denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., consistente in manifesta illogicità o quantomeno contraddittorietà della motivazione, risultante dall’atto medesimo, per avere la Corte d’Appello affermato la pretesa inidoneità della busta paga sottoscritta dalla lavoratrice a valere come quietanza.

3.3. Neppure tale mezzo di impugnazione può essere accolto per le considerazioni analiticamente esposte sub 1.1 e 2.2..

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Nulla va disposto in ordine alle spese. poichè la P.R. non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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