Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25463 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25463 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 1607-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2291

contro

UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N.4 ALTO ALTO VICENTINO in
persona del Direttore Generale e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO
ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

Data pubblicazione: 13/11/2013

avvocati FANTOZZI AUGUSTO, ANDREA ALIBERTI giusta
delega in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 29/2008 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 25/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ESPOSITO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

Svolgimento del processo

L’Unità locale socio-sanitaria n.4 Alto Vicentino

di Thiene distinte istanze di rimborso dell’IRPEG
relativa agli anni di imposta 1999 e 2000 nonché
2001 e 2002,per un totale complessivo di C
201,540,00, ritenendo non dovute le somme versate,
relative a reddito fondiario di fabbricati
strumentali all’attività dell’ente.
Avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio l’ULSS
presentava separati ricorsi davanti alla
Commissione tributaria provinciale di Vicenza che
li accoglieva con tre distinte sentenze.
pronunciate dalla CTP

Avverso le tre sentenza

proponeva impugnazione l’Agenzia delle Entrate con
tre distinti atti di appello davanti alla
Commissione tributaria regionale dtElErily Venezia
la quale, previa riunione degli appelli, con
sentenza nr.29/28/08, depositata in data
25/11/2008, confermava le sentenze di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale dkriui. Venezia
1

ha proposto

ULSS presentava all’Agenzia delle Entrate Ufficio

ricorso per cassazione

la Agenzia delle

Entrate con quattro motivi e la ULSS nr. 4 Alto
Vicentino ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente

40,87,88,108 e 109 DPR 917/1986 in relazione
all’art. 360 comma l nr.3 cpc perché i giudici di
appello hanno ritenuto che il reddito fondiario
degli immobili delle USL sia esente da imposta, in
quanto immobili strumentali all’esercizio
dell’attività istituzionale, sebbene l’art. 88
sopra menzionato preveda come esente da imposta
solo il reddito di impresa dalle stesse prodotto
nello svolgimento della propria attività
istituzionale.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Infatti secondo Sez. 5, Sentenza n. 12773 del

lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.

10/06/2011)in merito alla assoggettabilità ad IRPEG
ed ILOR degli immobili utilizzati dalla USL è stato
ritenuto che: “Gli immobili utilizzati dalle ASL
sono fiscalmente assoggettabili all’IRPEG ed
all’ILOR, sia in quanto per essi non è prevista una
specifica esenzione, sia in quanto non è possibile
applicare l’esenzione prevista dall’art. 40 del
2

r

d.P.R.

22

dicembre

1986, n. 917, che

riguarda solo gli immobili strumentali
all’esercizio di un’attività di impresa di un’arte
o di una professione e non è suscettibile di
estensione analogica, stante la natura di stretta

La massima riportata conferma il precedente
indirizzo secondo il quale (Sez. 5, Sentenza n.
28176 del 26/11/2008)”In tema di Irpeg, l’art. 88,
comma secondo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 dispone che l’esercizio di attività
previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte
di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal
fine non costituisce esercizio di attività
commerciale; pertanto, il reddito fondiario degli
immobili strumentali utilizzati in relazione a tali
attività non subisce la “trasformazione” in reddito
d’impresa ex art. 40, primo comma, del d.P.R. n.
917 del 1986, con la conseguenza che il reddito
complessivo va determinato sommando i vari redditi,
compresi quelli fondiari, come espressamente
dispone l’art. 108 del d.P.R. citato. Ne consegue
la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale di quest’ultimo
articolo, sollevata in riferimento agli artt. 32
(trattandosi nella specie di immobili strumentali
3

interpretazione delle norme di esenzione.”

dell’Ulss, già Usi) e

53 Cost. posto che

gli immobili in questione non producono reddito
d’impresa”.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.6
comma l

nr.3 cpc perché i giudici di appello hanno ritenuto
applicabile alle ULSS l’agevolazione fiscale di cui
all’art.6 comma 1 lett.a) DPR 601/1973 sebbene il
legislatore non abbia incluso le ULSS tra
soggetti beneficiari.
Il secondo motivo risulta fondato in quanto
erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto
applicabile l’agevolazione di cui sopra dato che la
USL non risulta compresa tra i soggetti beneficiari
che sono le aziende ospedaliere e non le USL.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente
lamenta violazione dell’art. 112 cpc ed omessa
pronuncia su un motivo di appello in relazione

DPR 601/1973 in relazione all’art. 360

all’art. 360 comma l nr.4 cpc perché, in presenza
di discordanza tra le somme richieste con l’istanza
di rimborso per l’anno d’imposta 2002 e nel
ricorso, i giudici di appello hanno ritenuto
accoglibile il ricorso sebbene alla CTP fossero
stati richiesti per l’anno 2002 C 20.383,00 in più
4

v\

rispetto

a

quelli

richiesti

nell’istanza di rimborso.
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente
Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione
degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 in relazione

di discordanza tra le somme richieste con l’istanza
di rimborso per l’anno 2002 ed il ricorso davanti
alla CTP, il ricorso doveva ritenersi inammissibile
in relazione all’eccedenza di C 20.383,00 non
essendosi formato alcun silenzio rifiuto per la
maggiore somma non richiesta nell’istanza di
rimborso.
Il quarto motivo di ricorso risulta fondato e deve
essere accolto. Infatti non risulta contestato che
le somme richieste con l’istanza di rimborso per
l’anno d’imposta 2002 siano inferiori di E
20.383,00 rispetto a quelle richieste nel ricorso
davanti alla CTP che deve quindi ritenersi

all’art. 360 comma l nr.3 cpc perché, in presenza

inammissibile limitatamente alla suddetta somma
eccedente, per la quale non si è formato il
silenzio rifiuto.
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto
limitatamente ai motivi 1,2 e 4 assorbito il terzo.
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la
5

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