Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25462 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25462 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 19871-2007 proposto da:
ULSS/4 ALTO VICENTINO in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 34, presso lo
studio dell’avvocato DI GIOSA CRISTIANO, rappresentato
e difeso dall’avvocato POLICICCHIO ADRIANO giusta
delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI THIENE, AGENZIA DELLE
ENTRATE;
– intimati –

Data pubblicazione: 13/11/2013

sul ricorso 26426-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

contro

ULSS/4 ALTO VICENTINO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 82/2005 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 01/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato POLICICCHIO che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento
del ricorso incidentale.

– ricorrente –

Svolgimento del processo
La Unità locale socio-sanitaria nr.4 Alto Vicentino
presentava all’Agenzia delle Entrate di Thiene

1992 al 2002 in quanto, a suo dire, ne aveva
diritto perché svolgeva attività esente ex art. 13
parte B) lett.c) della direttiva comunitaria CEE
77/388. Avverso il silenzio-rifiuto da parte
dell’Ufficio la ULSS nr.4 presentava ricorso alla
Commissione Tributaria provinciale di Vicenza che
lo rigettava con sentenza nr.9/4/05.
Su ricorso in appello proposto dalla U.L.S.S. 4, la
Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia
Giulia con sentenza nr.82/3/05, depositata in data
1/6/2006, confermava la sentenza di primo grado
ritenendo non dovuto il rimborso dell’IVA pagata
per forniture di beni anche se destinati ad essere
utilizzati esclusivamente per un’attività esentata,

un’istanza di rimborso dell’IVA per gli anni dal

ed applicando alla fattispecie il disposto della VI
direttiva CEE del 17.5.1977 (in materia di
armonizzazione ai fini delle imposte sulla cifra
d’affari), e in particolare l’art. 13, parte B,
lett.C).

1

e

della Commissione

Avverso la sentenza

Tributaria regionale del Lazio ha proposto ricorso
per cassazione la Unità locale socio-sanitaria nr.4
Alto Vicentino con un motivo. L’Agenzia delle
Entrate ha resistito con controricorso e ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, illustrato sotto
molteplici profili e con quesiti multipli, peraltro
inammissibili, la ricorrente Unità locale sociosanitaria nr.4 Alto Vicentino lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art.13, parte B, lettera C,
della Direttiva 77/388/CEE in relazione all’art.
360 I comma nr.3 cpc perché i giudici di appello
hanno ritenuto non rimborsabile l’iva pagata
dall’Azienda in quanto l’esenzione si applicherebbe
unicamente alla rivendita di beni, preliminarmente
acquistati da un soggetto passivo e destinati alle
esigenze di un’attività esentata in forza del
suddetto articolo.
Con ricorso incidentale condizionato l’Agenzia
delle Entrate lamenta violazione ed omessa
applicazione dell’art. 21comma 2 d.lgs. 30/12/1992
nr. 546 in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc
in quanto la CTR avrebbe dovuto dichiarare la
2

incidentale condizionato.

decadenza

prevista

biennale

dall’indicato articolo, decorrente dal giorno del
pagamento indebitamente effettuato, in quanto
l’istanza di rimborso era stata presentata
tardivamente.

respinto. Infatti premesso che l’Iva di cui la
azienda chiede il rimborso era stata corrisposta al
cedente e da questi versata all’erario, appare
consolidato l’orientamento di questa Corte (Sez. 5,
Sentenza n. 23066 del 14/12/2012, nr. 3374 del
14/12/2012) in materia di esenzione delle cessioni
di beni destinati ad attività esentate, secondo il
quale: “Il principio di diritto comunitario che
vieta agli Stati membri di assoggettare ad IVA le
cessioni di beni destinati esclusivamente
all’esercizio di un’attività esentata da tale
imposta (sancito dall’art.13, parte B, lettera C,
della Direttiva 77/388/CEE) riguarda soltanto le
cessioni di beni, e non può essere esteso
all’ipotesi di acquisto di beni destinati ad
attività esentate. Ne consegue che non ha diritto
ad alcun rimborso d’imposta l’ente ecclesiastico,
gestore di una clinica, con riferimento all’IVA
assolta sugli acquisti dei beni necessari per
l’esercizio della casa di cura.”
3

Il ricorso principale è infondato e deve essere

emerge

conclusione

Questa

con

chiarezza, altresì, dall’ordinanza della stessa
Corte di giustizia in data 6.7.2006 (cause riunite
C-18/05 e C-155/05), adottata in sede di rinvio
pregiudiziale, ivi essendosi affermato che la

della sesta direttiva Cee “dev’essere interpretata
nel senso che l’esenzione da essa prevista (..) si
applica unicamente alla rivendita di beni
preliminarmente acquistati da un soggetto passivo
per le esigenze di un’attività esentata in forza
del detto articolo, in quanto l’imposta sul valore
aggiunto versata in occasione dell’acquisto
iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto
di un diritto a detrazione”.
Anche le sezioni unite hanno statuito sul punto
(Sez.

U,

Sentenza

n.

27207

Presidente: Prestipino G.
che:

del

23/12/2009

Estensore: D’Alonzo M.)

“In tema di IVA,

l’esenzione prevista

citata prima parte dell’art. 13, parte B, lett.c)

dall’art. 13, parte B), lett. c), della VI
direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17
maggio 1977, secondo l’interpretazione fornitane
dalla Corte di Giustizia CE con ordinanza del 6
luglio 2006, in cause C-18/05 e C-155/05, si
applica esclusivamente alla rivendita di beni
acquistati per l’esercizio di un’attività esente,
4

e

abbiano

ove gli stessi non

formato

oggetto di un diritto a detrazione, e non
giustifica pertanto il rimborso dell’imposta
versata per l’acquisto di beni o servizi destinati
in modo esclusivo all’esercizio di un’attività

detrazione, non essendo il diritto al rimborso
desumibile neppure dalla sentenza 25 giugno 1997,
in causa C-45/95, con cui la Corte si è limitata ad
accertare l’inadempimento della Repubblica Italiana
agli obblighi derivanti dalla medesima
disposizione, senza avallare un’interpretazione
diversa da quella successivamente fornita con la
predetta ordinanza.”
Per quanto sopra il ricorso principale deve essere
respinto

assorbito

il

ricorso

incidentale

condizionato. Ricorrono giusti motivi per
compensare fra le parti le spese del giudizio di
merito e di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale,assorbito il ricorso
incidentale condizionato e compensa tra le parti le
spese di giudizio di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 4/7/2013

5

esentata, ancorchè esclusi dal diritto a

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