Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25462 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22489/2018 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana,

32 presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2019 da MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 3/7/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in ordine alle istanze avanzate da A.P. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Il richiedente asilo proveniente dalla Nigeria aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma di essere fuggito dal proprio paese in quanto aveva ucciso la sua fidanzata incinta ed aveva paura che la famiglia volesse vendicarsi. Avverso il decreto del Tribunale di Roma il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, comma 2, lett. B) e art. 16, comma 1, lett. B) ex art. 360 c.pc., comma 1, n. 3 perchè erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che il reato commesso dal ricorrente fosse causa di esclusione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria mentre al contrario non era intervenuta alcuna condanna passata in giudicato.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante le condizioni sociopolitiche del paese di origine.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lett. C) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto il Tribunale, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale, in materia di controversie di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis introdotto dalla L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 3; art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro così come integrato dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva numero 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della Cedu, rispettivamente in riferimento alla soppressione del mezzo di impugnazione ordinario dell’appello ed alla previsione del termine di impugnabilità del decreto solo in Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado.

Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto. Infatti occorre considerare che “La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa “ratio decidendi”, nè contiene, quanto alla “causa petendi” alternativa o subordinata, un mero “obiter dictum”, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso” Sez. 3 -, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019.

Nella fattispecie il Tribunale di Roma ha comunque deciso di rigettare la domanda anche per l’insussistenza dei requisiti necessari a concedere la protezione internazionale richiesta e non solo perchè aveva ritenuto che il reato commesso dal ricorrente fosse causa di esclusione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria come afferma il ricorrente. Il provvedimento impugnato si fonda su molteplici rationes decidendi per cui deve essere confermato in relazione all’affermata insussistenza dei presupposti per la protezione richiesta.

I motivi dal secondo al quarto di ricorso, pur rubricati sotto il solo profilo della violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), contengono in realtà una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Tribunale territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto diretti a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento circa l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente.

La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v.Cass., sez. un., n. 8053/2014).

In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria il Giudice ha correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva che le minacce a ragione di un episodio a carattere meramente privatistico e l’assenza di situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata e di conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine, ed in particolare nella zona di provenienza del ricorrente, escludano il diritto alla protezione sussidiaria.

In ordine poi alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria il motivo si rileva inammissibile in quanto censura l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente solleva una questione di legittimità costituzionale sulla quale questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in analogo giudizio, ritenendola oltre che irrilevante anche manifestamente infondata, con sentenza sez. 1 n. 17717 del 27/6/2018 pienamente condivisa da questo Collegio e dalla quale non vi è motivo per discostarsi.

Per quanto sopra si impone il rigetto del ricorso con condanna alle spese a favore del controricorrente.

Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso, condanna alle spese di Euro 2.100,00 a favore del controricorrente oltre spese prenotate a debito.

Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non essendo il ricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 9 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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