Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25461 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 12/10/2016, dep.26/10/2017),  n. 25461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20163/2011 proposto da:

C.M.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA AVIDIO CASSIO 14, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE CASTELLANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ENZO

GIUSEPPE MARIA SARLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CONGREGAZIONE “ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA” OPERA DON UVA, P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso

lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARMINE BATTIANTE, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 08/03/2011 R.G.N. 598/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato LUCISANO CLAUDIO per delega Avvocato SARLI ENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza depositata in data 8/3/2011, accoglieva il gravame interposto dalla Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza-Opera Don Uva, nei confronti di C.M.R., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede emessa in data 22/6/2010, con la quale era stata accolta, per quanto di ragione, la domanda proposta dalla predetta lavoratrice volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria E, posizione E1, del CCNL Sanità Privata 2002-2005 a decorrere dall’8/3/2005 e la condanna dell’Ente al versamento delle differenze retributive maturate.

Per la cassazione della sentenza la C. propone ricorso sulla base di tre motivi.

La Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza-Opera Don Uva resiste con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo articolato la ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 CCNL Sanità Privata Quadriennio normativo 2002-2005 Biennio economico 2002-2003”, deducendo che la sentenza impugnata sarebbe il frutto di un’erronea ed illegittima interpretazione del citato art. 51, sulla quale la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento, delineando in modo non corretto il concetto di “ufficio”, senza tenere in alcun conto il fatto che l’art. 51 stabilisce soltanto che nella posizione E “sono inquadrati… i funzionari che svolgono attività caratterizzata da autonomia decisionale di diversa ampiezza, in relazione alle dimensioni dell’ufficio o servizio cui sono preposti o alle dimensioni operative del presidio”.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa motivazione in merito al concetto di autonomia decisionale e si lamenta che i giudici di seconda istanza abbiano immotivatamente stabilito che la lavoratrice non ha diritto al superiore inquadramento, perchè “aveva autonomia attuativa e non decisionale, nel momento in cui sceglieva le modalità di esecuzione di iniziative deliberate dalla Direzione Sanitaria”.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativamente alla documentazione esaminata, poichè la Corte distrettuale, nel verificare la presenza dell’autonomia decisionale nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2005 e la data del ricorso in primo grado, avrebbero fondato il proprio convincimento su materiale istruttorio relativo ad altro periodo.

4. I motivi – attinenti, nella sostanza, alla lamentata errata interpretazione, da parte della Corte distrettuale, dell’art. 51 CCNL Sanità Privata – sono inammissibili.

Quanto al primo, la ricorrente non ha specificato i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati e si è limitata a rimettere alla Corte di legittimità l’interpretazione della disciplina di cui si tratta, peraltro neppure riportata nella sua integrità. Ciò, in violazione dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 1582/2008) alla stregua dei quali, nel caso in cui sia stata denunciata la violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, il giudice di legittimità può procedere alla diretta interpretazione del contenuto del contratto collettivo, la cui natura negoziale impone che l’indagine ermeneutica debba essere compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 c.c. e segg. e non sulla base degli artt. 12 e 14 preleggi; con la conseguenza che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è necessario che in esso siano motivatamente specificati i canoni ermeneutici negoziali in concreto violati, nonchè il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia discostato da essi.

Quanto al secondo ed al terzo motivo, è, innanzitutto, da osservare che – anche prescindendo dalla genericità della contestazione formulata, dalla quale non è dato comprendere quali norme si assumano violate, mancando qualsiasi specificazione circa le stesse (cfr., ex Cass. n. 4233/2012), nonchè la focalizzazione del momento di conflitto, rispetto a tali generiche doglianze, dell’accertamento concreto operato dalla Corte di merito all’esito delle emersioni probatorie (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24374 del 2015; Cass. n. 80 del 2011) gli stessi, così come formulati, anche relativamente al dedotto vizio di motivazione, sono inammissibili.

Invero, i motivi di ricorso che denunciano il vizio motivazionale non indicano con precisione il fatto storico (Cass. n. 10551 del 2016), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare o rispetto al quale sussisterebbe insufficienza e contraddittorietà della motivazione, posto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione che risulta dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie catione temporis, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” con riferimento ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove il testo previgente riferiva il medesimo vizio ad un “punto decisivo della controversia”. Ed i “fatti” relativamente ai quali assume rilievo il vizio di motivazione sono “i fatti principali”, ossia i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso come individuati all’art. 2967 c.c., ovvero i fatti secondari” (Cass. n. 10551 del 2016, cit.); ma, in ogni caso, non può ritenersi che il “fatto” sia equivalente ad una questione o argomentazione, perchè queste ultime non attengono ad un preciso accadimento o ad una circostanza precisa “da intendersi in senso storico-naturalistico” e, dunque, appaiono irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate al riguardo.

Peraltro, con riferimento al vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte hanno più volte sottolineato la necessità del rigoroso rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, precisando, appunto, che il ricorrente deve indicare il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” ed il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti nonchè la “decisività” dello stesso (al riguardo, è altresì da osservare che tale orientamento è stato pure ribadito dalla pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, con riferimento al vigente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto con il d.l. n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012).

2. Per tutto quanto esposto, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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