Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25461 del 12/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.12/12/2016), n. 25461
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
R.A.E.A., domiciliato presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura speciale in
calce al ricorso, dall’avv. Alessandro Praticò che dichiara di
voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n.
(OMISSIS) e all’indirizzo di p.e.c.
alessandropratico-pec.ordineavvocatitorino.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
Prefetto della Provincia di Torino;
– intimato –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace, emessa il 20 aprile 2015 e
depositata il 10 settembre 2015, n. R.G. 4913/2015.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che:
1. Il 9/02/2015 veniva notificato al Sig. R.A.E.A. il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino D.Lgs. n. 268 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. b in quanto si era trattenuto in territorio italiano nonostante il ricevuto diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. A. presentava ricorso eccependo la sua convivenza con la madre, cittadina italiana, quale circostanza ostativa all’espulsione D.Lgs. n. 268 del 1998, ex art. 19, comma 2.
2. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, ritenendo gli elementi eccepiti insufficienti per fondare l’accoglimento della domanda.
3. il Sig. R.A.E.A. propone ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi: a) Violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2. Esistenza di una causa di inespellibilità, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19 comporta l’illegittimità dell’atto amministrativo impugnato; b) Violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
4. Il ricorso è infondato perchè il provvedimento del Giudice di Pace non si basa su una affermazione di automaticità e corrisponde al sistema consolidato D.Lgs. n. 268 del 1998, ex art. 19 che prevede l’impossibilità di espulsione nel caso in cui vi sia una convivenza con parenti entro il secondo grado/cittadini italiani.
5. Il Giudice di Pace ha basato la sua decisione di irrilevanza dei legami familiari sulla base di una dichiarazione rilasciata dal Sig. Roman Achuache Edson Alfredo alla Questura che deve essere ritenuta rilevante in quanto ha escluso la convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani.
6. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016