Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25460 del 26/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 12/10/2016, dep.26/10/2017),  n. 25460

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19058/2011 proposto da:

D.M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL BAVUINO, 51, presso lo studio degli avvocati NICOLA

PAGLIETTI, FABIO FRANCARIO, che lo rappresentano e difendono giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.A.L. FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L., c.f. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

LUCISANO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DE FEO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 364/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/03/2011 R.G.N. 4216/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato PAGLIETTI NICOLA;

udito l’Avvocato LUCISANO CLAUDIO per delega Avvocato DE FEO ANTONIO;

udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 24/3/2011, rigettava il gravame interposto da D.M.A., nei confronti delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal medesimo D.M., volto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’operato della società per non aver dato il preavviso del recesso operato nei confronti del predetto dirigente e la contestuale condanna della stessa al pagamento della somma complessiva di Euro 90.204,70 a titolo di mancato preavviso, nonchè per il trattamento di fine rapporto e gli accessori di legge, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali.

Per la cassazione della sentenza ricorre il D.M. articolando due motivi ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. resistono con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 CCNL Dirigenti di aziende industriali stipulato il 27/4/1995, come modificato dall’accordo del 19/11/1997 e rinnovato in data 23/5/2000; artt. 2118 e 2119 c.c.; L. 26 febbraio 1984, art. 1: del D.M. 15 marzo 1993, artt. 2 e 5; nonchè illogicità ed irrazionalità della motivazione. In particolare, il D.M. lamenta che i giudici di seconda istanza avrebbero compiuto un errore interpretativo dei predetti artt. 22 e 23, pervenendo così ad una interpretazione opposta a quella effettiva, poichè tali pattuizioni. a parere del ricorrente. lungi dall’introdurre la risoluzione del rapporto del dirigente al compimento del 65^ anno di età, prevedono semplicemente che, ove la risoluzione avvenga allorchè il dirigente abbia già acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia ed abbia già comunque superato il 65^ anno di età, la parte datoriale è esonerata dalla comunicazione dei motivi di recesso e dalla promozione del collegio arbitrale. Pertanto, le parti sociali non hanno in alcun modo collegato alla risoluzione del rapporto prevista dell’art. 22, u.c. del CCNL al compimento del 65^ anno l’esonero della parte datoriale dall’obbligo di preavviso.

1.1. 11 motivo non è fondato.

Invero, il percorso motivazionale è stato condotto dai Giudici di Appello con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue che hanno condotto ad una corretta sussunzione della fattispecie nella normativa da applicare, anche in considerazione del fatto che il rapporto dirigenziale è un rapporto le cui peculiarità lo connotano diversamente, anche quanto alla regolamentazione giuridica, rispetto al lavoro subordinato in senso stretto. E ciò vale altresì per quanto riguarda la fase conclusiva del rapporto. Ed esaminando il disposto dell’art. 22 CCNL di settore si evince che “…le disposizioni del presente articolo… non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65^ anno di età”. Dalla qual cosa si rileva, come correttamente sottolineato dai giudici di appello, che la contrattazione collettiva ha espressamente previsto l’esonero dall’obbligo di fornire il preavviso in ipotesi di cui all’art. 2119 c.c., cioè nei casi in cui “si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”. Pertanto, la decisione impugnata, con una corretta esegesi dell’art. 22, comma 6 CCNL ha ritenuto che le disposizioni ivi previste non si applicano al dirigente che, come nella fattispecie, sia in possesso dei requisiti di legge per godere del trattamento pensionistico di vecchiaia o che abbia superato il limite dei 65 anni di età.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418,2118,2119 c.c.; artt. 22 e 23 CCNL Dirigenti di aziende industriali stipulato il 27/4/1995, come modificato dall’accordo del 19/11/1997 e rinnovato in data 23/5/2000; in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia con riferimento all’eccepita nullità della clausola di cui al comma 6 del citato CCNL Dirigenti di Aziende industriali; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

2.1 Il motivo è inammissibile, poichè le censure mosse alla sentenza oggetto del giudizio di legittimità attengono ad una eccezione – la dedotta nullità dell’art. 22 del CCNL applicato nel caso in cui, consentendo l’esonero dell’obbligo del preavviso al compimento del 65^ anno di età del prestatore, non sarebbe idoneo a fondare la motivazione resa dalla Corte territoriale per contrasto con norma imperativa. da cui deriverebbe, appunto, la nullità – riguardo alla quale la parte ricorrente non specifica se sia stata proposta dinanzi alla Corte di merito e, dunque, appare nuova nel presente giudizio (cfr. tra le molte. Cass. nn. 4187/2013, 2339/2004).

Alla stregua di quanto esposto il ricorso va quindi respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro 100.00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA