Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25460 del 21/09/2021
Cassazione civile sez. trib., 21/09/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 21/09/2021), n.25460
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15373/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
cui domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Sorin Group Italia S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e
difesa dagli avv.ti Leonardo Perrone, Giuseppe Marini e Michele
Maranò, elettivamente domiciliato presso l’avv. Leonardo Perrone in
Roma alla via Giuseppe Mercalli n. 11;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 74/28/10 della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, emessa in data 19/2/2010, depositata in
data 12/4/2010 e non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno
2021 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.
Fatto
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi contro la Sorin Group Italia S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 74/28/10 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, emessa in data 19/2/2010, depositata in data 12/4/2010 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione rettificava i redditi della società per l’anno di imposta 2003, determinando una maggiore Irpeg ed Irap;
a seguito del ricorso dell’Agenzia delle entrate, la società contribuente resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 27 giugno 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
in data 6/6/2019 la società controricorrente ha depositato istanza, con cui ha chiesto dichiararsi la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. dalla L. n. 136 del 2018, depositando copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti;
con ordinanza del 27 giugno 2019, la Corte, preso atto che il processo era sospeso fino al 31/12/2020, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. dalla L. n. 136 del 2018, ha rinviato la causa a nuovo ruolo a data successiva al 31/12/2020;
successivamente il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 10 giugno 2021, per la quale la contribuente ha depositato memoria, evidenziando che l’ufficio non ha notificato entro il 31 luglio provvedimento di diniego e che nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 13;
la società chiede, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la fattispecie in esame ha ad oggetto l’impugnativa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dell’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione rettificava i redditi della società per l’anno di imposta 2003, determinando una maggiore Irpeg ed Irap;
l’istante ha allegato all’istanza copia del modello di definizione della lite pendente e della ricevuta di presentazione, da cui risulta che la domanda è stata trasmessa il 31 maggio 2019 entro i termini di legge;
risulta, anche, allegata copia della quietanza di pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione della lite;
vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136;
rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, ai sensi di tale D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020;
che ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021