Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25460 del 12/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.12/12/2016), n. 25460
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42
c.p.c. proposto da:
INTESA SAN PAOLO s.p.a., in persona del procuratore avv.
P.B., elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa Grazioli 15,
presso lo studio dell’avv. Benedetto Gargani, dal quale è
rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso per
regolamento necessario di competenza, con indicazione per le
comunicazioni relative al processo della p.e.c.
benedettogargani-pec.studiolegalegargani.it e del fax n.
06/42006977;
– ricorrente –
nei confronti di:
ALMO DUE e P.F.;
– intimati –
avverso la ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma, sex 9^
civile, alla udienza del 17 dicembre 2015 di sospensione del
processo n. 42856/15 R.G. ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. ALMO DUE s.r.l. e P.F. hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti da Banca Intesa s.p.a.
2. Con ordinanza in data 17 dicembre 2015 il Tribunale di Roma ha disposto la sospensione del procedimento rilevando che la domanda di ripetizione azionata in via monitoria si fonda su una sentenza poi impugnata per cassazione.
3. Intesa San Paolo s.p.a. propone ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. deducendo l’erroneità e illegittimità del provvedimento di sospensione e la violazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2.
4. In data 25 giugno 2016 la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha espresso il parere che il provvedimento impugnato debba essere annullato.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
5. Il ricorso è fondato sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui “in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione consiste nella verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio. Pertanto, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (cfr. Cass. civ. sez. 6-3 ordinanze nn. 24046 del 12 novembre 2014 e 16142 del 30 luglio 2015). Laddove il provvedimento impugnato si limita invece a registrare la pendenza del giudizio di cassazione relativo alla impugnazione della sentenza posta alla base dell’azione monitoria.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento di sospensione del processo iscritto al n. 42856/15 R.G. del Tribunale di Roma disponendone la prosecuzione anche per la decisione sulle spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016