Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25460 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12464-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARLO DURATURO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONDRAGONE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 44, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO MANGAZZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITTORIO SCARINGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2917/2017 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.A. convenne in giudizio il Comune di Mondragone, davanti al Giudice di pace di Carinola, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui patiti in un sinistro stradale nel quale la vettura da lui condotta era finita in una grande buca esistente sul manto stradale, riportando danni.

Si costituì in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per testi, il Giudice di pace rigettò la domanda, rilevando in via preliminare che l’attore non aveva provato che il Comune di Mondragone fosse realmente proprietario del tratto di strada in questione, con conseguente titolarità dell’obbligo di custodia.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 5 ottobre 2017, ha rigettato l’appello ed ha compensato le spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorre C.A. con atto affidato a due motivi.

Resiste il Comune di Mondragone con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2051,2053 e 2697 c.c., nonchè del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 10.

Osserva il ricorrente che durante il giudizio di primo grado il Comune di Mondragone aveva manifestato la sua volontà di transigere la causa sborsando la somma di Euro 1.500, somma rifiutata dal danneggiato. Tale comportamento, non valutato dal Tribunale, sarebbe in evidente contrasto con la linea difensiva assunta nel giudizio, nel quale il Comune aveva continuato a ribadire di non essere titolare della strada.

1.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata, infatti, ritenendo sul punto fondato l’appello, ha superato la decisione di primo grado ed ha riconosciuto che il Comune di Mondragone era titolare del tratto di strada in questione, per cui le contestazioni sul punto sono da ritenere superate. Ciò non toglie, però, che la linea difensiva di una parte la quale offra una possibilità di transazione della vertenza possa essere dettata dalle ragioni più varie; e comunque, essa non è di per sè indice di un qualche riconoscimento di responsabilità. Per cui la lamentata violazione di legge non sussiste.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2700 c.c. in relazione all’obbligo di custodia ed al verbale redatto dalla Polizia municipale in occasione dell’evento.

2.1. Osserva al riguardo il Collegio che la lamentata omissione non è decisiva, proprio in considerazione di quanto già rilevato a proposito del primo motivo; nè è sostenibile una violazione del citato art. 2700 per il fatto che l’offerta transattiva sia contenuta in un atto pubblico.

Analogamente, nessuna violazione del citato art. 2700 sussiste in rapporto al verbale della Polizia municipale, posto che non sono stati contestati nè il fatto storico dell’incidente nè i danni riportati dalla vettura dell’attore.

2.2. Quanto alla violazione dell’art. 2051 c.c., il Collegio ritiene la doglianza, se non inammissibile, comunque infondata.

2.3. Giova premettere che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315), sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno.

2.4. Tanto premesso, si osserva che la sentenza ha affermato, con una ricostruzione in fatto non rivisitatile in questa sede, che, in considerazione dell’ora diurna in cui l’incidente si era verificato e delle dimensioni della buca, questa non potesse non essere vista da un attento utente della strada; ha considerato irrilevante la deposizione del teste, siccome generica, ed ha ritenuto altresì che la vettura del danneggiato stesse procedendo ad una velocità non adeguata al tipo di strada percorsa. Ha perciò concluso che l’incidente era da ricondurre ad esclusiva responsabilità del conducente, mancando addirittura la prova del nesso di causalità.

A fronte di tali argomentazioni il motivo in esame – pur soffermandosi in modo analitico nella ricostruzione della giurisprudenza di questa Corte relativa al citato art. 2051 ed alla sussistenza dell’obbligo di custodia anche in relazione alle strade – in effetti non contesta la motivazione della sentenza del Tribunale, limitandosi all’elencazione di una serie di principi astratti, in sè corretti ma scollegati dal caso concreto. Il tutto senza contare che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in relazione alle cose inerti (quali la buca stradale) grava sul danneggiato l’onere di dimostrare la pericolosità della cosa, prova che la sentenza in esame ha affermato non essere stata fornita dall’odierno ricorrente (sentenza 13 marzo 2013, n. 6306).

Non sussistono, perciò, nè le violazioni di legge nè le lacune di motivazione lamentate dal ricorrente.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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