Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2546 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 11/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29732/2014 proposto da:

T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la cancelleria

civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIAMPIERO IAIA e STEFANO BALDASSARRA;

– ricorrente –

contro

C.M., E C.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE ANGELICO N. 12, presso lo studio dell’avvocato

TODISCO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE LABBATE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 515 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata

il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 19 marzo – 8 aprile 2014 la Corte di appello di Bari rigettava il gravame proposto da T.R. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, con condanna dell’impugnante alla rifusione delle spese processuali del secondo grado del giudizio in favore di C.A., M.R. e C.M. nonchè in favore di Ti.Ma., T.A.L., T.T. e T.M., ponendo le spese della consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico della stessa T.R..

T.R. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte territoriale con cinque motivi, di cui il primo per nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, per avere il giudice dell’appello applicato il cd. nuovo rito, di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, pur trattandosi di controversie instaurate – e successivamente riunite – prima del 30 aprile 1995; il secondo per violazione e falsa applicazione degli artt. 1004 e 1005 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, affermando che i lavori effettuati sull’immobile in comproprietà di T.R. non avevano – al contrario di quanto ritenuto dalla corte territoriale – carattere di urgenza; con il terzo mezzo la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la voce di danno riconosciuta dal Tribunale e quindi dalla Corte di appello in favore dei coniugi C. – M. non era dovuta, non essendole imputabile la mancata fruizione dell’immobile nel periodo necessario ai lavori di rifacimento; con il quarto motivo T.R. lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione ed omesso esame di fatti decisivi in relazione alla durata media di un solaio ed alle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo; con il quinto ed ultimo motivo T.R. evidenzia che la Corte di appello aveva omesso di rilevare che la fonte dei danni da essa lamentati era da individuarsi negli interventi edilizi effettuati dai coniugi C. – M. e da Te.Te. dopo le transazioni intervenute nel 1968 e nel 1985.

Hanno resistito C.M. e A. con controricorso.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In ordine alla questione relativa alla ritualità della notifica dl controricorso, sollevata dalla difesa di T.R. nelle note per l’adunanza camerale, si ritiene che la stessa sia infondata, stante la ritualità della notifica per come risulta dalla documentazione in atti e segnatamente dalla ricevuta di avvenuta consegna di cui alle pagine spillate al controricorso stesso ed alle quali la Corte ha accesso, trattandosi di atti regolamentari ed il cui scrutinio è necessario ai fini della verifica della ritualità dell’instaurazione del contraddittorio.

Il primo motivo di ricorso è relativo alla trattazione della causa, risultante dalla riunionè di due diversi processi, con il rito introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 e segnatamente dell’applicazione dell’art. 345 c.p.c., riformato con conseguente ritenuta inammissibilità dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva, con riferimento al processo da essi promosso, dei coniugi C. – M..

Le censure mosse con il primo motivo sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

I processi da cui è risultato l’unico giudizio deciso dal Tribunale e quindi dalla Corte di appello di Bari furono riuniti successivamente al 1996, anno in cui era stato proposto, con citazione, il giudizio dei C. – M., e precisamente nel 2003.

Non risulta in alcun modo, dal testo del ricorso, che T.R. abbia fatto valere in precedenza, segnatamente nel giudizio dinanzi alla Corte di appello, il vizio derivante dalla riunione di procedimenti soggetti a riti diversi e trattati, in appello, con il rito introdotto dalla L. n. 353 del 1990.

Deve rilevarsi, invero, che nessuna specifica doglianza in ordine all’adozione, da parte della Corte di appello, del rito riformato, di cui alla L. n. 353 del 1990, risulta essere stato proposto` in precedenza, ossia nello stesso giudizio di appello, non risultando alcunchè dal ricorso per cassazione, nel quale non è riportato alcuno stralcio dei verbali di causa della detta fase processuale.

La Corte territoriale ha, inoltre, adeguatamente motivato in ordine all’operatività dell’art. 345 c.p.c., riformato non essendo, dalla difesa di T.R., sollevata alcuna specifica censura in ordine alla correttezza della scelta del rito processuale adottato in primo grado.

Le critiche mosse alla sentenza impugnata difettano, inoltre, di specificità, in quanto la Corte di appello ha rilevato che uno dei procedimenti riuniti doveva in ogni caso essere trattato con il vecchio rito.

Con il secondo motivo si censura l’affermazione della sentenza impugnata relativa all’effettuazione dei lavori straordinari ad opera dei coniugi C. – M..

Il motivo appare infondato, in quanto afferma apoditticamente che i lavori effettuati non avevano carattere di urgenza, omettendo di specificare da dove ciò si dovrebbe desumere e, inoltre, non scalfisce l’argomentazione difensiva dei C. – M. dell’essere stata la realizzazione dei detti lavori (appunto, urgenti) ritardata proprio dall’opposizione della T.R., così da rendere necessario l’instaurazione, da parte loro, di un procedimento di accertamento tecnico preventivo.

La difesa di T.R. tace, inoltre, della circostanza dell’essere stata l’odierna ricorrente già a conoscenza della situazione di usufrutto in capo ai coniugi C. – M., risalente ad epoca anteriore alla proposizione dell’appello, posto che, come esattamente prospetta la sentenza impugnata, già nell’atto di citazione proposto da T.R. nel 1993 si faceva riferimento all’usufrutto in capo ai C. – M. ed alla nuda proprietà costituita in favore della loro figlia C.M..

La sentenza impugnata, richiamando risalente giurisprudenza di legittimità, afferma, inoltre, che l’usufruttuario può legittimamente affidare, anche in caso di dissenso di altro condomino, i lavori di riparazione urgente della cosa condominiale comune (Cass. 30/10/2007, n. 22898) e detta specifica affermazione non risultata adeguatamente contrastata dal mezzo del ricorso.

I motivi nn. 3, 4 e 5, strettamente connessi, possono esser esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili.

I motivi di ricorso chiedono a questa Corte il riesame di circostanze di fatto, concernenti la durata del periodo di impossibilità di fruizione dell’immobile da parte dei C. – M., la misura del risarcimento del danno loro accordato in considerazione della necessità di procurarsi un altro immobile per civile abitazione e, infine, l’omessa valutazione di danni asseritamente dovuti ad eventi successivi alle transazioni del 1968 e del 1983; circostanze tutte adeguatamente accertate nel corso delle fasi di merito sulle quali la sentenza di appello ha adeguatamente motivato, dovendosi applicare, trattandosi di provvedimento decisorio pubblicato dopo l’entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, la disciplina dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione, con conseguente preclusione, salve le ipotesi di omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia, al sindacato sulla motivazione (Cass. del 12/10/2017 n. 23940).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue l’onere delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, sulla ricorrente e delle quali va disposta distrazione in favore del difensore del controricorrente, che ha reso la dichiarazione di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Giuseppe Labbate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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