Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2546 del 28/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2022, (ud. 10/11/2021, dep. 28/01/2022), n.2546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. Rg 11583-2021 proposto da:

METHODO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDIA, 20, presso lo

studio dell’avvocato ALESSIA BUSSACCHE1TI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

OCS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE FEVOLA,

IRENE FERRAZZO;

OCS ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato BIANCA MARIA

PALMACCI;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. cronol.

1563/2021 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 20/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

NAZZICONE LOREDANA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. DE MAITTEIS STANISLAO, il

quale, letto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte, riunita in

camera di consiglio, rigetti il regolamento di competenza.

 

Fatto

RITENUTO

– che viene proposto regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina del 20 marzo 2021, n. 1563, la quale ha dichiarato la propria incompetenza a decidere la controversia, per essere competente il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa;

– che deposita memoria difensiva la OCS Italia s.r.l.;

– che il Tribunale ha ritenuto quanto segue:

a) in base ad accordi raggiunti tra OCS s.r.l. e Methodo s.r.l., fu posta in essere una serie di operazioni, volta alla definitiva cessione di ramo di azienda relativo a distributori automatici, mediante: a) aumento del capitale sociale di una terza società, la Grigora s.r.l., sottoscritto dalla OCS s.r.l. e liberato mediante il conferimento del de’tto ramo di azienda; a”) contemporaneo trasferimento della partecipazione sociale in Grigora s.r.l. da OCS s.r.l. a Methodo s.r.l., per la somma di Euro 1.027.000,00; a”) affiro dell’azienda dalla Grigora s.r.l. alla Methodo s.r.l., in quel momento sua unica azionista;

b) le domande proposte da Methodo s.r.l. con l’atto di citazione sono quelle di: b) accertamento della concorrenza sleale e sviamento di clientela da parte delle società convenute, ai sensi degli artt. 2557 e 2598 c.c., con risarcimento del danno; b’) in subordine, accertamento dell’inadempimento al contratto di cess:ione di quota sociale, con riduzione del prezzo e risarcimento del danno; b”) in ulteriore subordine, condanna ad un indennizzo da arricchimento senza causa; b”‘) in ogni caso, con ordine di cessazione delle condotte illecite e di astenersi da continuare i rapporti commerciali con i clienti in relazione alla cessione del ramo di azienda (le altre domande, pure riportate nella ordinanza impugnata, sono concordemente riferite dalle odierne parti a mero refuso);

c) sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di imprese sulle domande proposte, ivi comprese quelle connesse, in particolare con riferimento alla allegata violazione, tra l’altro, del diritto ai segni distintivi ed allo sviamento della clientela; inoltre, ha liquidato le spese di lite, fissando un termine per la riassunzione;

– che il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RITENUTO

– che il ricorso è ammissibile, in quanto tempestivamente proposto;

– che esso, tuttavia, è infondato;

– che il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, nel fissare la competenza per materia delle sezioni specializzate, menziona – fra l’altro – le “controversie di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 134”, ossia “in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale…”, ed “in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni Jpedalizzate”; la materia dei “rapporti societari”, con ampia previsione esemplificativa, nonché il “trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”; ai sensi del comma 3, le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli ad esse sottoposti;

– che in tale ampio novero di controversie ad esse devolute è senz’altro, come ha ritenuto l’ordinanza impugnata, ricompresa quella in esame;

– che, invero, non solo vi rientrano, almeno in parte, vista la causa petendi, le domande afferenti gli atti di concorrenza sleale, come dal giudice di merito già opinato, ma va valorizzata, altresì, la domanda di inadempimento al contratto di cessione delle partecipazioni sociali, che costituì uno dei passaggi costitutivi della operazione, posta in essere fra le parti nell’attuazione del proprio complesso regolamento negoziale;

– che questa Corte ha già chiarito come la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, sussiste quando, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti denunciati interferiscano con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale c.d. interferente), avendo riguardo a tali fini alla prospettazione dei fatti da parte dell’attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza (Cass. ord. 5 febbraio 2018, n. 2680);

– che, a questo punto, la competenza per materia è idonea, in virtù dell’espresso richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3, ad attrarre anche le domande connesse;

– che le spese di lite vanno demandate all’esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, demandando all’esito del giudizio di merito la liquidazione delle spese di legittimità.

Dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto il contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA