Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2546 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2568-2019 proposto da:

PRALEO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa e

difesa dagli avvocati FABIO PACE, MATTIA SARTORI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2630/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Praleo s.r.l. ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, in parziale accoglimento dell’appello della società anzidetto ha parzialmente annullato l’avviso di pagamento relativo a TARI per l’anno 2014, riducendo la superficie tassabile in relazione agli elementi forniti dalla contribuente, asseverati dallo stesso Comune in relazione a diversa annualità.

Il Comune di Milano non si è costituito.

Con il primo motivo proposto la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque l’omessa pronunzia sulla censura, esposta in appello, in ordine all’insussistenza dei presupposti per assoggettare a Tari l’autorimessa oggetto dell’avviso di pagamento.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e degli artt. 115 e 167 c.p.c. e art. 2697 c.c.. Avrebbe errato la CTR nel valutare le prove dell’inidoneità in concreto dell’autorimessa a produrre rifiuti.

Quanto al primo motivo di ricorso, la censura è infondata nella parte in cui intende prospettare il vizio di motivazione apparente risultando, per converso, dall’iter motivatorio seguito dal giudice di appello le ragioni poste a fondamento del parziale accoglimento (Cass., S.U., n. 8053/2014).

Quanto alla censura concernente l’omessa pronuncia, il motivo è fondato e va accolto. Invero, la CTR accoglie la domanda relativa alla superficie assoggettabile a tributo, senza tuttavia esaminare in alcun modo, anche solo implicitamente, quella concernente la non tassabilità dei locali perchè inutilizzati ed improduttivi di rifiuti, nè ha motivato sul mancato raggiungimento della relativa prova.

Questa Corte ha più volte affermato che “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018);

Orbene, la Praleo s.r.l. riporta il passaggio rilevante dell’atto di appello in cui viene spiegato il motivo concernente l’inidoneità dell’edificio adibito ad autorimessa a produrre rifiuti.

Nel caso di specie la CTR, in parziale accoglimento del ricorso dell’appellante, si è limitata ad indicare la minore superficie dell’autorimessa assoggettabile a TARI omettendo di pronunciarsi sulla domanda dell’appellante concernente la non tassabilità dei locali perchè inutilizzati ed improduttivi di rifiuti o sul mancato raggiungimento della relativa prova da parte del ricorrente (cfr. Cass. nn. 14224 e 14225 del 2020).

Sulla base di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso merita di essere accolto, assorbito il secondo e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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