Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2546 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. I, 04/02/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 04/02/2020), n.2546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31763/2018 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato CASINI

DOPA IACOPO;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 927/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.B., cittadino del Bangladesh, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 14 giugno 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello da lui proposto avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo violazione dell’art. 1 A della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e segg., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, travisamento dei fatti, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, omesso esame di un fatto decisivo.

Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Il primo motivo è anzitutto volto a censurare la sentenza impugnata per aver confermato il giudizio di non credibilità del richiedente giacchè nulla potrebbe essere eccepito “in ordine alla completezza e adeguatezza della esaurienti allegazione dei fatti posti dal sig. M. a sostegno della propria istanza”. E cioè, il ricorrente si è limitato a contrapporre il proprio assunto, per altro formulato in termini del tutto assertivi, secondo cui egli avrebbe fornito un racconto credibile, alla valutazione compiuta dalla Corte territoriale, sulla base dei parametri normativamente previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, la quale ha motivatamente posto l’accento, rifacendosi al giudizio del Tribunale, sul carattere stereotipato e generico delle sue dichiarazioni, nonchè all’inverosimiglianza del mancato ricorso da parte sua alla tutela delle autorità di polizia locali, a seguito delle asserite minacce e lesioni da parte di appartenenti ad una setta che lo avrebbe preso di mira per la sua simpatia nei confronti di un partito politico.

Si tratta dunque di una censura che non ha nulla a che vedere con la violazione di legge, dal momento che non mette affatto in discussione il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, e che è invece diretta – tra l’altro palesemente, visto il richiamo espresso alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione, le quali si collocano ormai al di fuori dell’ambito di applicabilità dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – a criticare il giudizio di fatto insindacabilmente rimesso al giudice di merito.

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha affermato che l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale non può desumersi, nonostante l’attenuato onere probatorio previsto dalla legge, da riferimenti generici a situazioni presenti nel paese di provenienza non accompagnati da elementi di maggior dettaglio e da riscontri individualizzatanti che consentano un ragionevole collegamento alle vicende personali di chi invoca tale protezione, aggiungendo, peraltro, che non ricorre in Bangladesh una situazione riconducibile alle previsioni dell’art. 14 – evidente il riferimento del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c.

Orbene il lungo motivo in esame, che si svolge da pagina 5 a pagina 13, manca totalmente di censurare la ratio posta a sostegno della decisione impugnata, laddove essa afferma che, in mancanza di riscontri individualizzatanti che consentano di ricollegare la situazione del paese alle vicende personali del richiedente, la protezione sussidiaria non può essere riconosciuta, e consiste nella trascrizione di valutazioni concernenti il paese di provenienza del ricorrente, nel quale ricorrerebbe una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato.

Sicchè il motivo è inammissibile sia perchè non coglie la ratio decidendi, sia perchè mira a contrapporre la propria valutazione della situazione del Paese di provenienza del richiedente a quella emergente dal provvedimento impugnato.

2.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

Il ricorrente sostiene di avere diritto alla protezione umanitaria in quanto assunto a tempo indeterminato presso una società di Ancona ed attualmente distaccato presso un cantiere ubicato in (OMISSIS), sicchè, se tornasse in Bangladesh, perderebbe tutto quanto conquistato.

Ma questa circostanza non è affatto menzionata nella sentenza impugnata, nè nella parte espositiva del ricorso, o altrove, è documentato che essa sia stata dedotta nella fase di merito.

Sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). Ciò a tacere della circostanza che l’eventuale integrazione in Italia non giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria, se non quando il rimpatrio comporterebbe la compressione del nucleo dei diritti fondamentali della persona.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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