Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2546 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 03/02/2010), n.2546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A.M., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. ZAULI Carlo e Guido Maria

Pottino, elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in

Roma, piazza Augusto Imperatore, n. 22;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Ancona depositato il 21

maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 22 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” R.A.M. ha proposto ricorso per cassazione il 28 giugno 2007 sulla base di sei motivi avverso il decreto della Corte dr appello di Ancona, depositato il 21 maggio 2007, con cui il Ministero della giustizia veniva condannato ex L. n. 89 del 2001, al pagamento, in favore della medesima, di un indennizzo di Euro 2.500,00 oltre interessi legali dal decreto della Corte d’appello al saldo e spese (per complessivi Euro 824,52), per l’eccessivo protrarsi di un giudizio di risarcimento del danno conseguente all’omicidio colposo del di lei marito.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo civile – pendente da oltre undici anni – di due anni, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni sei nei tre gradi di giudizio.

Il primo motivo – con cui si ci duole che non sia stata calcolata anche la durata del processo penale, conclusosi nel 1998 con la condanna degli imputati, confermata in appello – è manifestamente infondato, giacchè non consta che la R. abbia esercitato in esso l’azione civile. Va pertanto applicato il principio (Cass., Sez. 1^, 29 settembre 2005, n. 19032) secondo cui, in tema di equa riparazione, per il danneggiato dal reato che non si sia costituito parte civile il procedimento penale non può essere definito come una propria causa, ai sensi dell’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Il secondo motivo, relativo alla determinazione del periodo di irragionevole durata del processo civile, è manifestamente fondato.

Difatti, la Corte d’appello riconosce che il processo è in corso da oltre undici anni ed afferma che, in base ai parametri CEDU, la durata del processo nei tre gradi di giudizio avrebbe dovuto essere di sei anni, ma poi – contraddittoriamente – determina in due anni, anzichè in cinque, il periodo di durata irragionevole.

Anche il terzo ed il quarto motivo sono manifestamente fondati. La Corte d’appello ha liquidato il danno non patrimoniale adeguandosi alla media risultante dai parametri della Corte di Strasburgo, ma ha omesso di effettuare la dovuta personalizzazione del danno morale – anch’essa richiesta dalla giurisprudenza di Strasburgo – in relazione agli interessi coinvolti nel processo (decesso del marito a seguito di omicidio colposo).

Il quinto motivo è, invece, manifestamente infondato. La censura non coglie nel segno. Non v’è la denunciata omessa pronuncia sulla richiesta di liquidazione del danno esistenziale. La Corte d’appello ha piuttosto affermato che in tema di equa riparazione il pregiudizio esistenziale costituisce una componente del danno non patrimoniale, sicchè non v’è spazio per un autonomo risarcimento di tale tipo di danno.

Anche per il danno alla vita di relazione o psicologico – sesto motivo di ricorso – non sussiste il lamentato vizio di omessa pronuncia, perchè risulta dalla motivazione del decreto impugnato che la Corte d’appello ha valutato i riflessi sulla vita di relazione ai fini della determinazione del quantum del danno non patrimoniale”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio, con la precisazione di seguito indicata in ordine al terzo ed al quarto motivo;

che, infatti, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, va data continuità al principio recentemente affermato da Cass., Sez. 1^, 8 luglio 2009, n. 16086, secondo cui “in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito. Pertanto, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata”;

che, pertanto, tenuto conto di tale base di partenza, la liquidazione effettuata dalla Corte d’appello (Euro 1.250,00 per anno di ritardo) appare adeguata in relazione all’esigenza di personalizzazione del danno morale in relazione agli interessi coinvolti nel processo;

che il Collegio non condivide le critiche in parte mosse con la memoria illustrativa alla relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., e ciò per le seguenti ragioni: perchè questa Corte, con la sentenza 10 febbraio 2006, n. 2969, ha confermato che la persona offesa dal reato ha legittimazione a chiedere l’indennizzo solo se abbia assunto la qualità di parte nel processo penale; perchè, inoltre, in tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non v’è spazio per il pregiudizio esistenziale come autonomo titolo di danno (Cass., Sez. 1^, 4 ottobre 2005, n. 19354); perchè, infine, la censura mossa si risolve nella sollecitazione ad una inammissibile duplicazione delle poste risarcitorie;

che, quindi, accolto, per quanto di ragione, il ricorso e cassato, in relazione alle censure accolte, il decreto impugnato, ben può procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

che, pertanto, considerato il periodo di irragionevole durata del giudizio presupposto in cinque anni e determinato nella somma di Euro 1.250,00 (secondo quanto già deciso dalla Corte d’appello) il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto, devesi riconoscere all’istante l’indennizzo forfettario complessivo di Euro 6.250,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

che le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del Ministero della Giustizia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna, il Ministero della giustizia a corrispondere a R.A.M. la somma di Euro 6.250,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ed oltre alle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.200,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 500,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, nella misura di Euro 1.000,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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