Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2546 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2546 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 20073-2016 proposto da:
CARTONI BERNARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ELEONORA D’ARBOREA 30, presso il proprio studio,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO ANGELONI;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE CT. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002;

C

k)

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Data pubblicazione: 01/02/2018

- intimata –

avverso la sentenza n. 445/29/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 28/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’ente impositore ha
resistito con controricorso mentre il concessionario della riscossione non ha spiegato
difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa al
provvedimento di diniego di definizione della lite fiscale pendente.
Con un primo motivo, il ricorrente ha lamentato il vizio di violazione di legge, in
particolare, dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/11 convertito nella legge n.
111/11, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto che la cartella
di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis del DPR n. 600/73, non fosse un atto
d’imposizione ma un atto della riscossione e come tale non definibile ai sensi della
normativa di cui alla rubrica.
Con un secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente ha denunciato il
vizio di omessa pronuncia, con violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto i giudici
d’appello non si sarebbero pronunciati sull’eccezione d’illegittimità della cartella, in
quanto priva del carattere dell’esecutività, poiché la sottoscrizione del titolare
dell’ufficio non era stata effettuata nei modi e nelle forme previste dagli artt. 20, 24
e 32 del DPR n. 82/05.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il primo motivo è infondato, in quanto, il condono fiscale delle liti pendenti,
consentendo la definizione agevolata delle sole vertenze aventi per oggetto un atto
impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie riguardanti la
cartella, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (e del D.P.R. n. 633
del 1972, art. 54 bis), con cui il fisco richiede il pagamento di versamenti omessi e
delle conseguenti sanzioni, poiché tale atto non ha natura impositiva, derivando, per
quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal
contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale
parte
discrezionalità da
dell’omissione, senza alcuna autonomia
e
dell’Amministrazione
(ex plurimis: Cass. Sez.6-5, Ordinanze n. 14344 del 08/
06/2017 e n. 1410 del 19/01/2017; Cass., Sez.5, Sentenze n. 7536 del 15/04/
2016, n. 7279 del 13/04/2016, n. 1571 del 28/01/2015 e n. 9194 del 21/04/ 2011;
conf. Cass., Sez. 5, nn. 548, 9545, 5977, 8137 e 2620 del 2016 nonché n. 9545 del
2011).
Anche il secondo motivo è infondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte “In tema di riscossione delle imposte, la
mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario
competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità
di questo all’Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è
elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla

Ric. 2016 n. 20073 sez. MT – ud. 21-12-2017
-2-

R.G. 20073/16

26053/15, 13461/12).
Nel caso di specie, la norma di cui all’art. 12 primo e quarto comma del DPR n.
602/73 come interpretata dall’art. 1 comma 5 ter del D.L. n. 106/05, introdotto
dalla legge di conversione n. 156/05, milita nel senso che i ruoli, pur se non
tributari, s’intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati
in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo
dell’amministrazione creditrice. Ciò che conta, d’altra parte, in assenza dell’espressa
previsione di elementi formali a pena di nullità, è che l’atto sia riferibile all’organo
amministrativo titolare del potere di emetterlo, a meno che non si dimostri, con
onere a carico del contribuente, l’insussistenza del potere o della provenienza
dell’atto, mentre, le norme del codice dell’amministrazione digitale non derogano
all’art. 25 del DPR n. 602/73.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia
delle Entrate che liquida in C 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 21.12.2017

legge, mentre, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va
predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che
non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione” (Cass. n.

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