Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25459 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 12/10/2017, dep.26/10/2017),  n. 25459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17094/2011 proposto da:

B.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA

ACCIAI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO

CERRAI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELE MARIANI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1492/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/12/2010 R.G.N. 1708/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato ACCIAI COSTANZA;

udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO per delega verbale Avvocato MARESCA

ARTURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha confuso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata in data 23/12/2010, respingeva il gravame interposto da B.R., nei confronti della Cassa di Risparmio di Pisa, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal medesimo B., diretto ad ottenere la condanna della Cassa al rimborso delle spese di difesa in sede penale, che la datrice di lavoro aveva assunto a proprio carico, ai sensi dell’art. 76 CCNL per il personale direttivo coinvolto in processi penali per fatti connessi all’espletamento del proprio ufficio.

Per la cassazione della sentenza il B. propone ricorso sulla base di un motivo ulteriormente illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. La Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, già Cassa di Risparmio di Pisa resiste con controricorso. Il Banco Popolare Soc. Coop., avente causa della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e 1362 c.c., nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio, deducendo che la sentenza impugnata sarebbe in contraddizione con 1″ indirizzo della Suprema Corte alla stregua del quale la transazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinunzia nel caso in cui vi sia, da parte del lavoratore medesimo, il cosciente intento di transigere a diritti determinati o obiettivamente determinabili. In sostanza, a parere del ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe omesso di chiarire i motivi che inducono a ritenere che il B. avesse anche manifestato una volontà abdicativa del diritto previsto dall’art. 76 CCNL, pur avendo reso una motivazione adeguata relativamente alla consapevolezza del lavoratore circa l’esistenza del diritto risultante dalla norma innanzi citata.

2. Il motivo è inammissibile innanzitutto perchè formulato in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014, cit.). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 1435/2013; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 10551/2016).

Nella fattispecie, invece, manca la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non essendo stato riportato il verbale di transazione di cui si tratta.

Inoltre, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4564/2014), il verbale di conciliazione è, ad ogni effetto, un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito. Tale interpretazione va operata ai sensi dell’art. 1362 c.c. e segg.. Per la qual cosa, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, ma solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. tra le molte, Cass. nn. 7557/2011, 2109/2012, 2962/2013). Il mezzo di impugnazione articolato omette, invece, la necessaria specificazione dei canoni che, in concreto, si assumono violati e del modo attraverso il quale i giudici di merito si sarebbero discostati dai medesimi.

3. Per tutto quanto esposto, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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