Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25459 del 12/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.12/12/2016),  n. 25459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso pre regolamento di competenza 2644-2016 proposto da:

D.L.F., N.L., D.L.P.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PROPERZIO 27, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO DE SARNO, rappresentati e difesi dagli

avvocati GIUSEPPE DI MONDA, ENRICO MAURO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.I., nella qualità di genitore esercente la potestà sulla

minore M.V., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato MARIA DI RITO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO TODISCO, giusta procura

in atti;

– resistente –

avverso l’ordinanza emessa nel procedimento R.G. 3402/2015 del

TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 17/12/2015;

sulle conclusioni scritte dal P.G. in persona della Dottoressa ZENO

Immacolata, che chiede alla Corte adita di dichiarare inammissibile

il ricorso per regolamento di competenza esaminato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

N.L., D.L.F., D.L.P.L. propongono ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 17/12/2015 del Tribunale di Avellino, resa nel procedimento promosso da M.I., quale madre, esercente la responsabilità genitoriale, di M.V., nei loro confronti, in qualità rispettivamente di moglie e figli del defunto DE.LU.Fr., avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità. Con il provvedimento contestato sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c., comma 4 dopo il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale ex art. 18 c.p.c., in favore del Tribunale di Nola ovvero di Bologna, in difetto di prova in ordine alla residenza dei convenuti.

Ha depositato memoria difensiva M.I..

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Per giurisprudenza consolidata, nel regime anteriore e posteriore alla L. n. 69 del 1909, nelle cause attribuite alla competenza del Tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e decisione, deve invitare le parti a precisare le conclusioni, così sancendo la separazione tra fase istruttoria e decisionale, non potendosi ritenere che qualsiasi decisione assunta in tema di competenza, implichi per il giudice esaurimento della potestas iudicandi al riguardo.

Non sono dunque suscettibili di impugnazione le ordinanze con cui il giudice, affermando la propria competenza, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sè, senza rimessione della causa in decisione, con invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche nel merito della controversia. Tali ordinanze hanno infatti natura meramente ordinatoria, sono sempre revocabili e modificabili dal giudice che le emette, il quale non si spoglia in via definitiva della questione. (Tra le altre Cass. S.U. 11657 del 2008; 25798 del 2009; 10594 del 2012; S.U. 20449 del 2014: 3683 del 2016).

Nella specie, l’ordinanza non risolve definitivamente la questione sulla competenza, non avendo posto fine alla fase istruttoria, e presenta carattere ordinatorio, essendo ulteriormente modificabile e revoca bile in sede di decisione finale.

Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, va rimessa la causa al giudice monocratico del Tribunale di Avellino che si pronuncerà pure sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il regolamento; rimette la causa davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Avellino anche per le spese del presente giudizio.

Omettere le generalità delle parti e altri atti identificativi, ai sensi della disciplina sulla privacy.

Così deciso in Roma, il 16 Settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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